Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23596 del 29/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23596 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Ausilio Donato, nato a Gesualdo, il 17/6/1950;
quale persona offesa nel procedimento nei confronti di:
Del Prete Gianluca, nato a Frattamaggiore, il 28/2/1973;

avverso l’ordinanza del 25/6/2013 del G.i.p. del Tribunale di Cassino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 25 giugno 2013 il G.i.p. del Tribunale di Cassino, a seguito di
opposizione della persona offesa e all’esito dell’udienza di cui all’art. 409 c.p.p.,

Data Udienza: 29/04/2014

disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di Del Prete Gianluca per il
reato di falso in atto pubblico.
2. Avverso l’ordinanza ricorre a mezzo del proprio difensore Ausilio Donato nella sua
qualità di persona offesa deducendo vizi della motivazione del provvedimento
impugnato.

Il ricorso è inammissibile, atteso che, per il costante insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, l’ordinanza di archiviazione (come deve essere qualificato
il provvedimento impugnato impropriamente nominato come decreto) è impugnabile
soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell’art. 409 c.p.p., i quali
sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata
pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità
previsti dall’art. 127, comma quinto, c.p.p. legittima infatti il ricorso per cassazione
soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà
ad esse attribuite dalla legge e cioè quelle di proporre opposizione ovvero di
intervenire all’udienza camerale fissata a seguito della sua proposizione (ex multis
Sez. Un., n. 24 del 9 giugno 1995, Bianchi, Rv. 201381). Ne consegue come non siano
deducibili dinanzi al giudice di legittimità censure attinenti alla motivazione della
decisione assunta a seguito della rituale instaurazione e del regolare svolgimento della
procedura camerale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 29/4/ 014

CONSIDERATO IN DIRITTO

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