Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23594 del 29/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 23594 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

Data Udienza: 29/04/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI TRAPANI NICOLO’ N. IL 08/06/1961
avverso l’ordinanza n. 1545/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 09/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

J

(

Letta la requisitoria del procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO.

2. Ricorre per cassazione il Di Trapani personalmente e deduce violazione degli articoli
18 ter dell’ordinamento penitenziario e 627 comma terzo cpp, non essendosi il giudice di rinvio
conformato al dictum della prima sezione di questa corte di legittimità. Invero i giudicanti si
sono limitati a ribadire la precedente decisione, sostenendo apoditticamente il carattere
criptico della comunicazione contenuta nella missiva in questione, ma ciò hanno fatto sulla
base del semplice presupposto che essi non ne hanno compreso il significato. Non è consentito,
per il solo fatto di non comprendere il significato di una comunicazione, qualificare detta
comunicazione come criptica. Così ragionando, si verrebbe a frustrare il principio
costituzionale, in base al quale a tutti -e dunque anche ai detenuti- è consentito mantenere
rapporti epistolari ed è consentita la possibilità di entrare in comunicazione con persone, anche
all’esterno del carcere, se tali comunicazioni non contengono messaggi riconoscibilmente

contra jus.
2.1. Nel caso di specie, la violazione del principio di diritto indicato dalla prima sezione
della corte di cassazione è evidente, atteso che il giudice di rinvio si è limitato a ribadire, senza
dare alcuna spiegazione, la pretesa natura criptica della conversazione, da ciò deducendo che
essa fosse sintomo, oltretutto, del perdurare dei rapporti tra il ricorrente e la criminalità
organizzata operante all’esterno dell’istituto penitenziario.
Ci si trova in conclusione in presenza di una motivazione meramente apparente e che non può
supportare il provvedimento del giudice di rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’articolo 18 ter dell’ordinamento penitenziario prevede la sottoposizione della
corrispondenza dei detenuti a visto di controllo per ragioni, tra l’altro, di prevenzione dei reati.
Vale a dire che, quando si ha fondatamente ragione di ritenere, che attraverso la
corrispondenza del detenuto, possano essere commessi reati o possa essere favorita la
commissione degli stessi, il trattenimento della corrispondenza (ai sensi del comma quinto del
medesimo articolo) è consentita e giustificata.
2. Nel caso in esame, il pur succinto provvedimento del giudice di rinvio fa riferimento a
due circostanze: la prima consistente nel fatto che, attraverso la missiva in questione, si diano
ordini verso l’esterno, ordini, il cui contenuto, per il linguaggio adoperato, non risulta chiaro; la
seconda consistente nel fatto che vi è un riferimento ad una “lavatrice”, del tutto avulso dal
contenuto della missiva e, perciò solo, sospettabile di essere una manifestazione
metacomunicativa.
3. Sostenere che non si può giudicare criptica una comunicazione per il solo fatto che
non se ne comprende il contenuto è una contraddizione in termini, in quanto, proprio perché
criptica, la comunicazione non è comprensibile da chi non possegga la “chiave interpretativa”
della stessa. Invero, “criptico”, in ragione della sua etimologia, altro non sta a significare che
“nascosto”, “occulto”, di talché un linguaggio criptico è un linguaggio attraverso il quale si vuol
significare cosa diversa da quella che il senso proprio delle parole sembra mostrare.
3.1. Ebbene, quando a decidere della cripticità di una comunicazione deve, come nel
caso in esame, essere il giudice, è di tutta evidenza che la mancata comprensione da parte
dello stesso del senso della comunicazione (mancata comprensione non dovuta a sua
incapacità psicologica e/o culturale) è, di per sé, fondante della natura criptica della
comunicazione stessa, atteso che, nell’ambito di un procedimento giudiziario, altro giudicante
al di fuori del giudice non è previsto.

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe il tribunale di sorveglianza di Bologna,
decidendo in sede di rinvio, ha confermato per la seconda volta il decreto del magistrato di
sorveglianza di Reggio Emilia del 22 luglio 2010, con il quale era stato disposto il trattenimento
della missiva a firma del detenuto Di Trapani Nicolò, in ragione del suo contenuto criptico.

4. Per le ragioni sopra illustrate, pertanto, il ricorso è manifestamente infondato e
merita di essere dichiarato inammissibile; il ricorrente va condannato alle spese del grado e al
versamento di somma a favore della cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma
in euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di mille euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, camera di consiglio in data 29.1V. 2014.-

3.2. Si può dunque ragionevolmente sostenere che l’enunciato vizio di motivazione
insufficiente rilevato anche dalla prima sezione di questa corte di legittimità è stato, seppur
sinteticamente, sanato dal giudice di rinvio, il quale ha chiarito per qual motivo la lettera
scritta dal Di Trapani non poteva e non doveva essere recapitata all’esterno del carcere. Non è
d’altra parte insignificante il fatto che, neanche nel secondo ricorso (che, come si ripete, è
stato direttamente esteso dal detenuto), si ritiene di offrire una versione comprensibile del
contenuto della missiva, sia per quanto riguarda le comunicazioni contenenti ordini (o
comunque le disposizioni impartite), sia per quanto riguarda il riferimento (apparentemente
incongruo) alla lavatrice.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA