Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23593 del 29/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23593 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOROZZI MARCO N. IL 23/12/1962 parte offesa nel procedimento
c/
ZAMPIERI MASSIMILANO N. IL 05/11/1972
POL ANDREA N. IL 22/07/1984
ZUGLIAN NICOLA N. IL 12/04/1988
ROSSETTON MARCO N. IL 19/02/1985
DAL MONEGO GABRIELE N. IL 10/07/1978
D’AMBROSIO DAVIDE N. IL 07/09/1991
ZANOLLA FRANCESCO N. IL 20/10/1990
FAE’ OMAR N. IL 26/01/1977
BENVEGNU’ SANDRO N. IL 10/11/1978
DA PONT ROBERTO N. IL 30/08/1980
TORRI SEBASTIANO N. IL 12/02/1978
PARAZZOLI MARCO N. IL 24/04/1968
COLO’ ALESSANDRO N. IL 01/12/1960
LODI CORRADO N. IL 14/08/1973
ARPINI STEFANO N. IL 01/06/1985
inoltre:
ARPINI STEFANO N. IL 01/06/1985
avverso l’ordinanza n. 12594/2012 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
04/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 29/04/2014

Letta la requisitoria del procuratore generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Con il ricorso, si deduce errata applicazione degli articoli 409 e 410 cpp, nonché
violazione del principio del contraddittorio, in quanto il GIP ha arbitrariamente ritenuto non
necessarie e non pertinenti le ulteriori attività di indagine suggerite con l’atto di opposizione. Il
PM ha formulato la sua richiesta di archiviazione (peraltro, con riferimento, tra le tante, alla
sola ipotesi criminosa di cui all’articolo 595 cp) sostenendo che la difesa del Morozzi prospetta
il fatto che un dipendente dovrebbe non ricevere alcun pagamento per la prestazione
lavorativa che quotidianamente gli viene richiesta e non possa neanche criticare le scelte del
suo datore di lavoro che hanno portato all’assenza di liquidità, avvalendosi -per far risaltare il
suo diritto- all’esercizio dello sciopero, ovvero di critica diffondendo la notizia in rete.
2.1. In realtà, non sono questi i termini della questione e non è questo l’addebito mosso
ai querelati.
2.2. La Procura della Repubblica, peraltro, non ha svolto alcuna attività di indagine, di
talché non si comprende come gli accertamenti indicati dall’opponente possano essere stati
ritenuti inutili o ininfluenti. Il giudicante, a ben vedere, ha formulato una indebita valutazione
prognostica nel merito, sottraendo il caso alla cognizione dibattimentale. Le indagini richieste
viceversa (audizione dei testi, del querelante, accertamenti della polizia postale) hanno il
carattere della concretezza e della specificità. Ne consegue che non avrebbe potuto essere
negata l’udienza camerale.
3. Il difensore dei querelati ha fatto pervenire memoria, con la quale chiede il rigetto del
ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente va condannato alle
spese del gradP e al versamento di somma a favore della cassa ammende, somma che si stima
equo determinare in € 1000.
2. Nel caso in esame, l’atto di opposizione tendeva a riaffermare la illiceità delle
condotte di esponenti sindacali, in ordine alla materiale sussistenza delle quali non era stato
sollevato alcun dubbio.
2.1. I fatti, dunque, non erano in contestazione.
2.2. Ciò che sostanzialmente l’opponente voleva negare era la valutazione che di tali
fatti aveva dato, prima, il PM e, poi, il GIP.
Orbene, come è noto, si deve far luogo a contraddittorio camerale a seguito di opposizione (e
non si può quindi decidere de plano) quando l’atto di opposizione stesso appaia, tra l’altro,
pertinente per quel che riguarda le prove suggerite dall’opponente. Nel caso di specie, come
premesso, il percorso probatorio indicato (ascolto dei testimoni, indagini della polizia postale)
altro non avrebbe potuto fare che confermare il dato fattuale sul quale il querelante aveva
fondato la sua accusa.
2.3. Ma -e anche ciò è stato chiarito- il giudicante ha ritenuto che, pur essendo pacifici i
fatti, essi non integrino il reato di diffamazione. D’altra parte è noto che, in tema di polemica
sindacale, è tollerato l’uso di toni aspri e di frasi particolarmente icastiche e incisive (cfr. ASN
199211746-RV 192585) e che è certamente consentito al rappresentante di una
organizzazione sindacale censurare, anche con espressioni severe, le scelte organizzative del
datore di lavoro (cfr. ASN 200932180-RV 244495).

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, emesso de plano dal GIP presso il tribunale di
Firenze, è stata dichiarata inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta
dal competente PM in ordine agli atti di cui al procedimento penale scaturito dalla denunciaquerela proposta da Morozzi Marco nei confronti di Arpini Stefano ed altri, con riferimento
al delitto di cui all’articolo 595 cp.

3. Eventuali altri reati concorrenti, ipotizzati nel ricorso, ben potranno essere sottoposti
all’attenzione dell’organo inquirente con separato e ulteriore atto di denuncia o di querela.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, camera di consiglio in data 29.1V. 2014.-

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