Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23592 del 13/03/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23592 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MUZIO MICHELE N. IL 28/06/1976
avverso la sentenza n. 1684/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
05/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Ggiaerale in persona del Dott. OSGdrie
che ha concluso per
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Udito, per la
e civile, l’Avv
Udit • • ifensor Avv.
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Data Udienza: 13/03/2013
Ritenuto in fatto e diritto.
1.4.izio Michele, tramite il difensore fiduciario, impugna pr cassazione la sentenza della Corte
di appello di Bari con la quale , a parziale modifica della sentenza di primo grado resa dal
Tribunale di Bari e fermo il giudizio di responsabilità reso in punto al contestato reato ex art 73
Dpr 309/90 , sono state riconosciute al ricorrente le attenuanti generiche e
ciò malgrado
confermata la pena comminata dal primo giudice in ragione del mantenuto giudizio di
equivalenza con la contestata recidiva reiterata.
ex comma V art 73 dpr 309/90, avrebbe dovuto operare il bilanciamento e determinare la pena
prendendo come riferimento non la pena base prevista dal comma I della norma citata ma
quella di cui alla ipotesi attenuata. Da qui la conseguente determinazione illegale della pena ,
rilevabile anche d’ufficio.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ noto infatti che , così come definitivamente chiarito dalle SS UU di questa Corte con la
Sentenza n. 35737 del 24/06/2010 “anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4-bis,
L. n. 49 del 2006, l’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 configura una circostanza
attenuante ad effetto speciale e non un reato autonomo, in quanto la norma è correlata ad
elementi (i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione, la qualità e quantità delle sostanze)
che non incidono sull’obiettività giuridica e sulla struttura delle fattispecie previste come reato,
ma attribuiscono ad esse una minore valenza offensiva.
Di tale principio il Giudice distrettuale ha fatto buon governo. Una volta riconosciuta la
attenuante in questione, ritenendola comunque equivalente alla contestata recidiva, ha poi
operato il calcolo della pena partendo dal dato fornito dal comma I dell’ad 73 Dpr 309/90 ; ciò
in perfetta coerenza alla neutralizzazione degli effetti delle riconosciute attenuanti e aggravanti
in ragione del detto giudizio di equivalenza.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento della spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende , determinata in via
equitativa come da disposiivo.
Pqm
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2013
IL Consigliere estensore
Il Pre- l’ente
2. Lamenta il ricorrente che la Corte, una volta riconosciute sia le generiche che la attenuante