Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23590 del 02/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23590 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
MOSKALENKO LARYSA N. IL 03/01/1963
avverso l’ordinanza n. 1690/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
19/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. n . FP_ tcrnefEel-

Uditi difensor Avv.V.
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Data Udienza: 02/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 19-11-2013 il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente l’istanza di
riesame nell’interesse di Larysa MOSKALENKO avverso il provvedimento di applicazione
della custodia cautelare in carcere emesso nei suoi confronti dal Gip dello stesso
tribunale in data 29-10-2013, con l’incolpazione provvisoria di vari reati, annullava il
provvedimento in relazione ai capi C (tentato sequestro di persona) ed E (tratta di

2. A fronte dell’ipotesi accusatoria sottostante al capo C) secondo cui l’indagata, affiliata
con altri cittadini stranieri ad un’organizzazione internazionale dedita al recupero, anche
con l’uso della forza, di bambini figli di genitori separati sottratti al genitore affidatario
dall’altro genitore, avrebbe organizzato il sequestro di un bambino e di una donna in
Tunisia, il tribunale del riesame riteneva non raggiunta la soglia del tentativo in quanto,
benché l’indagata avesse reperito l’imbarcazione e lo skipper che dovevano raggiungere
quello stato per mettere a segno il sequestro delle due persone, tuttavia le avverse
condizioni atmosferiche avevano impedito il viaggio dalla Sicilia alla Tunisia, onde
l’operazione si era arrestata agli atti meramente preparatori essendo quelli posti in
essere inidonei n assoluto alla commissione del reato.
3.

Ricorre il PM presso il tribunale di Palermo in relazione al capo C) (non per il capo E,
tratta di persone, già ritenuto dal tribunale non configurabile in quanto i bambini non
erano destinati a riduzione in schiavitù, ma ad essere consegnati all’altro genitore)
deducendo contraddittorietà della motivazione per essere le conclusioni dell’organo del
riesame in contrasto con le risultanze dell’attività d’indagine, dettagliatamente
ripercorse, attestanti sia l’univocità degli atti (reperimento dell’imbarcazione, dello

skipper e delle armi, nonché di una donna che doveva accompagnare in Tunisia i
coindagati per simulare una vacanza; intervento per far liberare due membri
dell’organizzazione arrestati in Tunisia), che la loro idoneità, da valutarsi con giudizio ex

ante, in quanto l’iter criminoso era stato interrotto dall’intervento della polizia tunisina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita rigetto.
2.

L’unica questione prospettata investe il raggiungimento della soglia del tentativo di
sequestro di persona, negato nell’ordinanza in quanto al reperimento da parte
dell’indagata dell’imbarcazione e dello skipper che avrebbero dovuto raggiungere la
Tunisia per cooperare alla messa a segno del reato (gli altri elementi di fatto indicati
nel ricorso non risultano presi in considerazione nell’ordinanza e non possono quindi
essere valutati), non si era accompagnato il previsto viaggio causa le avverse
condizioni atmosferiche e le connesse difficoltà di comunicazione mediante telefono

2

persone).

satellitare durante la navigazione, con conseguente arresto dell’operazione agli atti
meramente preparatori essendo quelli posti in essere privi in assoluto del requisito
dell’obiettiva idoneità alla commissione del reato.
3.

L’assunto del tribunale è condivisibile, a differenza di quello dell’organo impugnante,
in quanto in linea con l’indirizzo giurisprudenziale di questa corte secondo il quale
anche gli atti classificabili come preparatori possono rilevare ai fini della
configurabilità del tentativo, al di là del tradizionale e generico discrimine tra atti

conseguimento dell’obiettivo delittuoso e di univocità della destinazione, con
conseguente attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di
lesione del bene protetto, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle
circostanze in cui opera l’agente e alle modalità dell’azione (Cass. 36422/2011
riguardante fattispecie in cui la corte ha ritenuto configurabile il tentato omicidio, in
ragione non solo della partecipazione dell’imputato a riunioni preparatorie e alla
disponibilità di armi ma anche e soprattutto per il passaggio, unitamente ai suoi
complici, alla fase attuativa del piano criminoso, mediante l’effettuazione di veri e
propri appostamenti, finalizzati al compimento dell’omicidio, poi non realizzato per la
rilevata presenza in zona di pattuglie dei carabinieri; Cass. 41649/2010, 28213/2010,
19511/2010).
4.

E’ dunque necessario che gli atti compiuti facciano fondatamente ritenere a) che
l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia
iniziato ad attuarlo, b) che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire
l’obiettivo programmato, c) che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi
non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Cass. 46776/2012, relativa a caso
in cui si è ritenuto correttamente configurato il tentativo di rapina in un caso in cui tre
soggetti si erano posizionati davanti ad un ufficio postale ed uno di essi si accingeva a
sfondare il vetro all’ingresso guidando un furgone puntato verso di esso e rinforzato
nella parte anteriore con tubi metallici).

5.

Il giudizio di cui sopra, relativo all’idoneità e alla univocità degli atti, comporta quindi
una valutazione fattuale ex ante in rapporto alle circostanze obiettive del fatto ed alle
modalità della condotta.

6.

Tale valutazione, che prescinde dalla considerazione delle intenzioni del soggetto
agente, è di esclusiva competenza del giudice di merito che nella specie l’ha
effettuata senza vizi manifesti osservando, in sintonia con gli arresti giurisprudenziali
di legittimità di cui sopra, come la predisposizione in Sicilia del mezzo di trasporto
(con relativo skipper) delle potenziali vittime del sequestro, non accompagnata
neppure dall’inizio del viaggio di trasferimento verso la Tunisia -dove il reato avrebbe
dovuto essere commesso-, precluso dalle condizioni di maltempo (o, come si afferma
nel ricorso, sconsigliato dall’arresto in quello stato di due correi), non fosse

3

preparatori ed atti esecutivi, purché dotati di reale adeguatezza causale al

causalmente idonea né univocamente diretta al conseguimento dell’obiettivo
delittuoso.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso del PM.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc.
pen..

Il Presidente

Il consiq.ljere est.

Così deciso in Roma, il 2-4-2014

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