Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23589 del 02/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23589 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
CANNISTRARO LUIGI N. IL 21/03/1983
avverso l’ordinanza n. 1683/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
19/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del PG Do t. Vt. R_PI T
O

Udit i difensor Avv.:

ct,g-t e Krn

a-, 1_1.3

Data Udienza: 02/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 19-110-2013 il Tribunale di Palermo, accogliendo l’istanza di riesame
nell’interesse di Luigi CANNISTRARO avverso il provvedimento di applicazione degli
arresti donniciliari emesso nei suoi confronti dal Gip dello stesso tribunale in data 29-102013, con l’incolpazione provvisoria dei reati di associazione per delinquere, tratta di
persone, sequestro di persona consumato e tentato ed altro, annullava il provvedimento

2. A fronte dell’ipotesi accusatoria secondo cui l’indagato, tassista in Palermo, avrebbe
dato supporto logistico in quella città, agevolandone gli spostamenti, effettuando un
cambio di valuta per loro e accompagnandoli ad acquistare armi, a due cittadini
stranieri affiliati ad un’organizzazione internazionale dedita al recupero, anche con l’uso
della forza, di bambini figli di genitori separati sottratti al genitore affidatario dall’altro
genitore, il tribunale del riesame riteneva non raggiunta la soglia della gravità indiziaria
essendo risultato che le prestazioni fornite rientravano nell’ambito dell’attività di
tassista del Cannistraro, regolarmente remunerata, e che tanto il cambio della valuta
estera quando la partecipazione all’acquisto di armi, erano operazioni lecite nel primo
caso non essendo provato che il predetto conoscesse la destinazione del denaro, nel
secondo trattandosi di armi finte acquistate in un negozio.
3.

Ricorre il PM presso il tribunale di Palermo in relazione ai capi A), B), C) ed F) (non per
il capo E, tratta di persone, già ritenuto dal tribunale non configurabile in quanto i
bambini non erano destinati a riduzione in schiavitù, ma ad essere consegnati all’altro
genitore) deducendo contraddittorietà della motivazione per essere le conclusioni
dell’organo del riesame in contrasto con le risultanze dell’attività d’indagine,
dettagliatamente ripercorse, attestanti il servizio di trasporto, l’assistenza logistica, il
cambio di valuta straniera, la collaborazione nella ricerca di armi prestati dal
Cannistraro ai membri dell’organizzazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

La verifica attenta e puntuale da parte del tribunale, sia singolarmente che nel loro
complesso, degli elementi emersi dalla attività di indagine, accompagnata da
adeguata e logica indicazione delle ragioni del mancato raggiungimento della soglia
della gravità indiziaria, resiste alla sterile riproposizione da parte dell’organo
impugnante di un’interpretazione meramente alternativa del compendio indiziario.

3.

Interpretazione che, senza il supporto di alcun concreto elemento a contrasto di
quella condivisa nell’ordinanza, pretenderebbe attribuire valenza gravemente
indiziante alla condotta del Cannistraro -servizio di trasporto nella città di Palermo-,

2

e disponeva la liberazione del predetto.

pienamente in linea con le sue mansioni di autista di taxi, come tali ricompensate, e a
qualche ulteriore, quanto estemporanea, prestazione in favore dei clienti stranieri di
cui non è sostenibile l’illiceità in quanto, come osservato nel provvedimento
impugnato, il cambio di valuta straniera non risulta caratterizzato da elementi a
favore della conoscenza dell’indagato circa la destinazione del denaro, e la sua
partecipazione all’acquisto di armi è del tutto neutra ai fini accusatori trattandosi di

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso del PM.
Così deciso in Roma, il 2-4-2014

Il Presidente

Il consig ljere est.
,

armi finte, regolarmente acquistate in un negozio.

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