Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23584 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23584 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIGOZZI GIULIO N. IL 07/10/1947
avverso la sentenza n. 12/2012 TRIBUNALE di AREZZO, del
08/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0444′,1 Pldtba.
che ha concluso per ), ouiutjt,

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 11/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza dell’8 ottobre 2012, ha confermato
la sentenza del Giudice di pace di Arezzo del 12 aprile 2011 che aveva
condannato Bigozzi Giulio alla pena di euro 400,00 di multa per il delitto di

processuali e al risarcimento del danno, liquidato in euro 1.800,00, in favore
della suddetta parte offesa costituita parte civile.
Le espressioni ingiuriose erano costituite dalle parole “si cavi dai coglioni”
rivolte dall’imputato, a bordo del suo scooter, alla persona offesa che si trovava a
bordo della propria auto parcheggiata in sosta vietata.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentandone:
a)

una violazione di legge in merito alla non corretta applicazione

dell’articolo 91 del d.p.r. 753/80 che impone al Direttore di esercizio dell’Azienda
Tranviaria Urbana di assicurare la sicurezza e la regolarità del servizio con
ricadute, pertanto, sulla sussistenza dell’elemento soggettivo dell’ascritto reato
ovvero della sussistenza dell’esimente dello stato di necessità;
b) una violazione di legge in merito alla mancata applicazione della
scriminante della provocazione di cui all’articolo 599, secondo comma cod.pen.
neppure nella forma putativa;
c) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla ritenuta
efficacia ingiuriosa delle espressioni adoperate;
d)

una motivazione illogica sul punto del rigetto dell’appello sulle

statuizioni civili.
3. Risulta, altresì, pervenuta memoria nell’interesse della parte civile
Cherubini che si oppone all’accoglimento dell’avverso ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento per la fondamentale considerazione
dell’insussistenza del contestato reato d’ingiurie, essendo, quindi, fondato il terzo
motivo che assorbe, di conseguenza, il primo e secondo motivo.
2. Invero, in tema di delitti contro l’onore, il Giudice di legittimità può e
deve apprezzare se il decidente di merito abbia assunto la corretta
1

ingiurie in danno di Cherubini Maria Barbara oltre alla rifusione delle spese

determinazione con riferimento al valore sociale delle espressioni utilizzate (v.
Cass. Sez. V 26 giugno 2012 n. 30719), per cui deve rilevarsi che non
correttamente il Tribunale abbia ritenuto che l’espressione “si cavi dai coglioni”,
rivolta dall’imputato alla parte civile nelle particolari circostanze di fatto in
precedenza indicate, avesse contenuto offensivo, equivalendo essa, in sostanza,
ad una manifestazione della volontà dell’odierno ricorrente, di offendere l’onore o
il decoro della parte offesa.

automaticamente la lesione del bene protetto dalla fattispecie di cui all’articolo
594 cod.pen., proprio perché la frase incriminata si è tradotta in una
manifestazione di maleducazione ed ha rappresentato una intimazione,
sicuramente scomposta e non giustificabile sul piano della ordinaria educazione,
alla situazione di fatto in cui si trovava la parte civile.
Tale approdo interpretativo appare assolutamente conforme alla
elaborazione della giurisprudenza di legittimità al riguardo, secondo la quale, in
tema di tutela penale dell’onore, la valenza offensiva di una determinata
espressione, per essere esclusa (o comunque scriminata con il riconoscimento di
una causa di non punibilità) deve essere riferita al contesto nel quale è stata
pronunciata (v. Cass. Sez. V 21 giugno 2012 n. 39979 nonché, nello stesso
senso, Cass. Sez. V 30 giugno 2011 n. 32907), per cui può ben dirsi,
conclusivamente, che i criteri cui fare riferimento ai fini della configurabilità del
reato di cui all’articolo 594 cod.pen., sono da individuare sia nel contenuto della
frase pronunziata e nel significato che le parole hanno nel linguaggio comune,
prescindendo dalle intenzioni inespresse dell’offensore, come pure dalle
sensazioni puramente soggettive che la frase può aver provocato nell’offeso, sia
nelle concrete circostanze in cui la frase viene pronunziata.
Del resto, come rilevato dalla Suprema Corte in un recentissimo arresto,
(v. Cass. Sez. V 8 aprile 2014 n. 15710), condiviso da questo Collegio, l’utilizzo
di un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso in
precedenza caratterizza oggigiorno anche il settore dei rapporti tra i cittadini,
derivandone un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale: siffatto
modo di esprimersi e di rapportarsi all’altro, infatti, se è certamente censurabile
sul piano del costume, è ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza
dei cittadini.
E’ innegabile che l’evoluzione del costume e la progressiva decadenza del
lessico adoperato dai consociati nei rapporti interpersonali, unitamente ad una
sempre maggiore valorizzazione delle espressioni scurrili come forme di realismo
2

L’indubbia volgarità dei termini utilizzati, però, non ha determinato

nelle arti contemporanee ha reso alcune espressioni molto volgari di uso sempre
più frequente, soprattutto negli strati della popolazione di più bassa estrazione
socio-culturale, attenuandone fortemente la portata offensiva, con riferimento
alla sensibilità dell’uomo medio.
Con valutazioni, che questo Collegio integralmente condivide, la dianzi
indicata recente decisione di questa stessa Sezione ha affermato: “La riduzione
del novero dei lemmi utilizzati nel linguaggio corrente, scelti peraltro di norma

incrudelimento vieppiù scoraggiante per i puristi della lingua, rappresenta ormai
un inevitabile ed inarrestabile dato culturale, in ambienti in cui troneggia a mo’ di
moderno totem lo strumento televisivo, purtroppo mezzo di diffusione dilagante
di pratiche linguistiche sconvenienti”.
In questa prospettiva, appare opportuno ribadirlo, l’unico limite che non
va superato, anche in materia di ingiuria, è ravvisabile nell’esigenza di evitare
l’utilizzo di espressioni e argomenti che trascendano in attacchi diretti a colpire
l’onore o il decoro altrui (v. Cass. Sez. V 5 giugno 2007 n. 34432), evento non
verificatosi nel caso in esame.
L’espressione “si cavi dai coglioni” deve, in conclusione, interpretarsi
come manifestazione scomposta di fastidio per l’intralcio al traffico posto in
essere dalla parte offesa piuttosto che di un ingiustificato attacco all’onore e al
decoro della stessa.
3. Conseguenziale all’affermazione dell’insussistenza del fatto ingiurioso,
penalmente rilevante, è la revoca delle statuizioni civili di cui al giudizio di
merito.
P.T.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non
sussiste.
Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2014.

nella cerchia delle espressioni di più aspra volgarità, sintomo evidente di un

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