Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23583 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23583 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SERAFINO FRANCESCO N. IL 26/11/1940
avverso la sentenza n. 3623/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. )14)(.4,
che ha concluso per)
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Ti/Ad

Data Udienza: 11/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 12 ottobre 2012, ha
parzialmente confermato, rimodulando soltanto la pena, la sentenza del
Tribunale di Milano del 31 dicembre 2008, nei confronti di Serafino Francesco

quale amministratore di fatto della s.r.l. Mondo Prezioso 2 S, dichiarata fallita il
23 giugno 2005.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio procuratore, il quale lamenta una motivazione illogica con
travisamento della prova in ordine all’accertata sussistenza della penale
responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da rigettare.
2. Invero, la motivazione della impugnata decisione appare logicamente
sviluppata ed ispirata ai principi propri della contestata fattispecie, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte.
In diritto si osserva come, in tema di bancarotta per distrazione, il
mancato rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori
societari costituisca valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione
che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell’imputato, di detti beni o
attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (v. di
recente, Cass. Sez. V 17 giugno 2010 n. 35882).
Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, ove la responsabilità
dell’imputato era stata affermata sulla base delle stesse asserzioni defensionali,
con le quali non si contestava il mancato rinvenimento dei beni costituenti
rimanenze di magazzino anche se se ne imputava la responsabilità ad altro
soggetto, subentrato nella carica di amministratore societario.
D’altro canto, a fronte del convincimento logicamente espresso dal
Giudice del merito, richiedere a questa Corte di legittimità una rilettura delle
risultanze processuali costituisce sintomo evidente della non fondatezza del
ricorso stesso.

1

condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale

3. Infondata e ai limiti dell’inammissibilità è, altresì, la contestazione circa
la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale.
Essa viene a scontrarsi con l’oggettiva inesistenza della documentazione
contabile della società e nei periodi interessati dall’attività criminosa.
Come correttamente affermato dalla Corte territoriale, poi, i dati
inconfutabili evidenziati dalle indagini non vengono scalfiti dalle contestazioni
afferenti la responsabilità di terzi soggetti nella tenuta delle scritture contabili,

4. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.T.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2014.

neppure riscontrate da dati fattuali.

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