Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23581 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23581 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROTONDO SERGIO N. IL 16/08/1987
avverso la sentenza n. 4459/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito,j1-nrate e Generale in persona del Dott.
che h

Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 28/02/2014

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 29 aprile 2013 la Corte di Appello di
Palermo confermava la sentenza emessa in data 5.12.2011 dal
Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, con la quale
Rotondo Sergio era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione

per essersi impossessato del motociclo di proprietà di Alotto Maria Rita,
parcheggiato sulla pubblica via, in concorso con altri soggetti rimasti
ignoti.
2. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, con i quali
lamenta:
-con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo
comma, lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 213 e 214 c.p.p.
stante l’ inutilizzabilità del riconoscimento dell’imputato operato dalla
teste Graceffa, per difetto delle formalità previste dagli artt. 213 e 214
c.p.p., essendo stato l’imputato convocato presso gli uffici della Quesiuid
di Agrigento perché sospettato proprio del furto del ciclomotore oggetto di
giudizio, senza le garanzie di legge ed in quella sede veniva riconosciuto
dalla predetta teste;
-con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo
comma, lett. b), c) ed e) c.p.p. per difetto di motivazione, inattendibilità
della teste Graceffa, violazione del principio di valutazione della prova e
del ragionevole dubbio; in particolare, la deposizione della teste Graceffa
all’udienza del 3.11.2011 è stata confusa e contraddittoria e la Corte di
merito è incorso nel vizio di violazione di legge, laddove, a fronte delle
incertezze manifestate, ha ritenuto che non vi fosse dubbio sulla
responsabilità dell’imputato;
-con il terzo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo
comma, lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 132 e 133 c.p.p.,
sussistendo il difetto di motivazione, in ordine alla pena irrogata in
concreto ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti
generiche sull’aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.

ed C 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 c.p.

1. Va premesso che, successivamente alla pronuncia della sentenza
impugnata, è maturata la prescrizione per il reato di furto ascritto
all’imputato, ma non può farsi luogo alla relativa declaratoria risultando il
ricorso inammissibile. Vanno all’uopo richiamati i principi espressi da
questa Corte, secondo i quali in presenza di una causa estintiva del reato,
quale la prescrizione maturata dopo la statuizione oggetto di ricorso, è
preclusa l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 129
c.p.p. nel caso in cui la impugnazione sia manifestamente infondata (Sez.

rapporto di impugnazione (Sez. IV, 11/06/2013, n. 31344; Sez. III, n.
40743 del 02/04/2013).
2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati oltre che, in
parte, generici.
2.1. Il primo motivo, con il quale l’imputato si duole della violazione
delle regole di cui agli artt. 213 e 214 c.p.p., è manifestamente infondato
atteso che, come evidenziato sia nella sentenza di primo grado che in
quella impugnata, il riconoscimento dell’imputato è avvenuto ad opera
dell’agente scelto Graceffa in maniera casuale, quando l’imputato si
trovava negli uffici della Questura di Agrigento. Il riconoscimento
informale, come quello operato nel caso in esame, non richiede le
formalità di cui agli artt. 213 e 214 c.p.p. e, comunque, ben può
l’individuazione della persona responsabile del reato essere acquisita
anche mediante l’assunzione di una testimonianza, perché la ricognizione
formale di cui all’art. 213 c.p.p. non è, per il principio della non tassatività
dei mezzi di prova, l’unico strumento probatorio idoneo al fine (Sez. II,
10/01/2006, n. 3635).
2.2. Del pari manifestamente infondato, oltre che generico, si
presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che confusa
sarebbe stata l’identificazione dell’imputato da parte della Greceffa,
laddove le sentenza impugnata, dà conto ampiamente, così come quella
dì primo grado, dell’attendibilità di tale identificazione. D’altra parte la
valutazione della credibilità della persona offesa rappresenta una
questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità,
salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. I, n.
33267 del 11.6.2013), contraddizioni queste in alcun modo allegate dal
ricorrente e, comunque, non evincibili dal testo della sentenza.
2.3. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso,
atteso che il giudice d’appello ha motivato sufficientemente ed in maniera
non illogica le ragioni per le quali ha ritenuto che le circostanze

2

un., n. 32 del 22/11/2000) non potendo considerarsi formato un valido

,

attenuanti generiche concesse all’imputato dovessero ritenersi equivalenti
alle aggravanti e ciò per la personalità dello stesso, evinta dai precedenti
per reato di furto.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente, al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si
ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 28.2.2014

p.q.m.

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