Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2358 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2358 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TALARICO SILVIO N. IL 06/10/1962 ?. ,
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avverso il provvedimento n. 21010/2011 GIP TRIBUNALE di ROMA,
del 27/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 11/12/2012
dsserva in:
FATTO E DIRITTO
Silvio
Talarico,
qualificatosi
parte
offesa-denunciante
nel
procedimento penale contro Galloni Federica e altri ignoti pubblici
ufficiali del Ministero Beni Culturali per ipotizzati reati di abuso di
ufficio e scempi edilizi e ambientali ai danni del sito storico,
architettonico e paesaggistico denominato “Complesso Domusculta Tor
cassazione
contro
l’ordinanza in data 1lfr10/2011 del Gi.P. del
Tribunale di Roma, che, all’esito dell’udienza camerale, accogliendo la
richiesta del P.M. e dichiarando inammissibile l’opposizione proposta
contro di essa, ha disposto l’archiviazione degli atti e ne denunzia la
nullità per violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento
alla valutazione del compendio probatorio e alla mancata risposta alle
doglianze e agli argomenti posti a sostegno dell’opposizione.
Procedutosi alla riunione del presente procedimento a quello relativo
agli stessi fatti, conclusosi con altra ordinanza dello stesso Ufficio
G.I.P. in data 27/10/2011, che, pur dando atto della precedente
ordinanza di archiviazione, rigettava l’opposizione e disponeva la
restituzione degli atti al P.M., osserva il collegio che il ricorso è
inammissibile, in primo luogo perché proposto dalla parte personalmente
in violazione dell’art.613 cpp e del principio espresso dalla
consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale il
ricorso per cassazione della persona offesa deve essere sottoscritto, a
pena di inammissibilità da difensore iscritto nell’albo speciale della
Corte di Cassazione e munito di specifico mandato (ex multis
Cass.Sez.Un. 19/1/99 n.24; Sez.I 23/9/04 n.37562 CED 229139). In
secondo luogo perché proposto per motivi non consentiti.
Ed invero è risaputo dalla giurisprudenza di questa Corte
che
l’ordinanza di archiviazione, quando, come nella specie, sia stata
preceduta dall’udienza camerale, è impugnabile solo nei rigorosi limiti
stabiliti
dall’art.409/6 cpp,
il quale rinvia all’art.127/5 cpp, che
sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti
la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio. Ne
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Chiesaccia e Casali dell’Agro Romano ricorre personalmente per
consegue che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi
diversi, cioè attinenti al merito della “notizia criminis”,
come
nel
caso in esame, in cui si censura la valutazione del compendio
probatorio o la mancata risposta alle osservazioni a sostegno della
denuncia,
contenute nell’atto di opposizione,
e non
ritenute
determinanti dal G.I.P. (ex multis Cass.Sez.VI 2/12/02-9/1/03 n.436).
Né il ricorso è valutabile sotto l’aspetto della denuncia di abnormità
del provvedimento impugnato, giacché devono considerarsi abnormi i
tali che ne impediscono l’inquadramento negli schemi normativi tipici e
li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale
(Cass.Sez.Un9/7-31/7/1997 Quarantelli), e tale non può considerarsi il
provvedimento
impugnato,
che benché
succinto,
rende
comunque
sufficientemente conto delle ragioni che inducevano all’archiviazione
degli atti.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma,
ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 500,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma 11/12/2012
Il
sigliere est.
ente
provvedimenti del giudice inficiati da anomalie genetiche o funzionali,