Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23575 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23575 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Burattini Barbara, nata a Ancona il 31/07/1969
avverso l’ordinanza del 20/11/2012 del Tribunale di Ancona R.G. 97/2012
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giovanni D’Angelo, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/11/2012, il Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di riesame
proposta da Barbara Burattini avverso il decreto di sequestro preventivo di un immobile,
emesso nell’ambito di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta a carico di
persona diversa dalla’ Burattini, tal Argentesi, cui era contestato, nella qualità di
amministratore di una società fallita, di essersi reso intestatario di tale immobile, che altra
società avrebbe dovuto cedere alla fallita ad estinzione di una propria obbligazione.
Il Tribunale ha rilevato: che l’immobile era successivamente stato ceduto a tal Di Girolamo e
pagato con assegno privo di provvista, che era stato onorato solo quando la successiva
acquirente del bene, ossia la Burattini, aveva ottenuto un mutuo; che tale mutuo era stato
ottenuto a seguito dell’intercessione del medesimo Argentesi, il quale aveva versato
l’importo delle spese notarili e le somme necessarie al pagamento delle rate del mutuo,
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Data Udienza: 07/05/2013

almeno sino all’epoca degli accertamenti; che a tali elementi doveva aggiungersi il
sostanziale non utilizzo del bene da parte della Burattini e la sua incapacità di sostenere il
pagamento delle rate del mutuo con il reddito dichiarato; che le difficoltà attuali della
Burattini di onorare il mutuo derivavano dalla cessazione delle erogazioni da parte
dell’Argentesi.
Con riferimento al periculum, il Tribunale ha sottolineato il pericolo di ulteriori vendite
dell’immobile in favore di soggetti effettivamente estranei alla vicenda.
2. Nell’interesse della Burattini è stato proposto ricorso per cessazione, affidato a due motivi.

illogicità della motivazione, dal momento: a) che ella era terza estranea, ignara della
situazione societaria e degli intenti distrattivi contestati all’Argentesi; b) che il Tribunale non
aveva indicato da quali elementi precisi e circostanziati risultava che l’immobile era
nell’effettiva disponibilità dell’Argentesi; c) che non vi era alcuna prova che la Burattini fosse
al corrente delle questioni interne tra l’Argentesi e il Di Girolamo; d) che era irrilevante che
l’Argentesi fosse intervenuto ai fini della concessione del mutuo; e) che la documentazione
prodotta rivelava la realtà del mutuo, del pagamento delle rate da parte della Burattini e le
sue difficoltà nell’onorare le obbligazioni.
2,2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione, con riferimento al periculum in mora, dal momento che la
salvaguardia del bene immobile dal rischio di ulteriori alienazioni avrebbe potuto essere
assicurata con l’esperimento di un’azione revocatoria o di simulazione. In ogni caso il
sequestro preventivo non avrebbe la funzione di impedire la cessione a terzi di un bene, ma
di evitare che l’indagato possa continuare a ritrarre da esso le utilità ad esso connesse.
CONSIDERATO IN DIRMO
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per
cassazione avverso il prowedimento con cui è stato deciso il riesame del decreto di
sequestro preventivo, presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale
(v., ad es., Sez. 1, n. 25849 del 04/05/2012, Bellinvia, Rv. 253081, che si è occupata di un
caso nel quale il mandato, conferito in sede di riesame, era finalizzato a “proporre
impugnazioni avverso misure cautelari reali”, ma non indicava espressamente la volontà del
rappresentato di estendere la procura anche ai successivi gradi di giudizio).
Nella specie, infatti, il mandato recante la data del 07/11/2012 attribuisce al difensore il
potere di proporre l’istanza di riesame e, pertanto, appare inidoneo a vincere la presunzione,
stabilita dell’art. 100, comma 3, cod. proc. pen., di conferimento della procura “soltanto” per
il grado del processo in cui è stata utilizzata.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa

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2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta

delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 07/05/2013

Il Componente estensore

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