Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23575 del 03/06/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23575 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RIZZO BIAGIO N. IL 26/05/1944
avverso la sentenza n. 34/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
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tette/sentite le conclusioni del PG Dott. p
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 03/06/2014
’1.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 aprile 2014 la Corte d’appello di Torino ha disposto
la consegna di Biagio Rizzo all’Autorità giudiziaria della Germania, in esecuzione
di un m.a.e. emesso dalla Procura di Coblenza 1’11 luglio 2013 per il reato di
concorso in spendita di banconote contraffatte da 50 euro, subordinandola alla
condizione, ex art. 19, lett. c), della I. n. 69/2005, che al termine del
procedimento a suo carico egli sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi
2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore del Rizzo, deducendo violazione di legge e carenze motivazionali con
riferimento agli artt. 18, comma 1, lett. e) e 19, comma 1, lett. c), della L. n.
69/2005, non essendo stato indicato nel m.a.e. un termine massimo di custodia
cautelare coincidente con la celebrazione del processo, né, comunque, un limite
massimo di custodia con la possibilità di eventuali proroghe del termine a a
cadenze periodiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, non
tenendo conto del principio espresso da questa Suprema Corte (Sez. Un., n.
4614 del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Rv. 235352), secondo cui, in tema di
mandato di arresto europeo, deve escludersi che ricorra l’ipotesi prevista dall’art.
18, lett. e), della legge 22 aprile 2005, n. 69, che impone il rifiuto della consegna
qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti
massimi della carcerazione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto
emesso dall’Autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania, poiché
l’ordinamento processuale di quest’ultima prevede un limite massimo di custodia
cautelare (sei mesi) e assicura, pur nella eventualità di proroga di detto termine,
la sottoposizione a controlli “ex officio”, cronologicamente cadenzati, cui è
condizionata la necessità di mantenere l’imputato nello “status custodiae”,
imponendo, in mancanza di tali controlli, un automatico effetto liberatorio
4.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue per legge la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una
somma in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo determinare nella
misura di euro 1.000,00 (mille).
1
l’eventuale pena irroganda.
La Cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione della presente
decisione al Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 22, comma 5, della L. n. 69
del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Manda
2005.
Così deciso in Roma, lì, 3 giugno 2014
Il Consigliere estensore
I Presidente
alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69 del