Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23574 del 30/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 23574 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ruscelli Elio, nato a Villapiana il 07/05/1956
Mastrota Antonio, nato a Villapiana il 22/10/1959
Giuseppe Giacobini, nato a Villapiana il 14/05/1945
avverso la sentenza de126/09/2012 del G.u.p. del Tribunale di Castrovillari R.G. 1541/2008
nei confronti di
Milillo Luigi Cesare Maria, nato a Spezzano Albanese il 13/01/1954
Infusino Ernesto, nato a Cosenza il 18/06/1960
Palmieri Ionora, nata a Villapiana in data 08/10/1949
Antonio Aurelio, nato a Villapiana in data 11/10/1962
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate nell’interesse
dell’Aurelio e del Milillo;
udito il Procuratore Generale, in persona dei Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo;
udito l’Avv. Vincenzo Cinicola per Elio Ruscelli e Giuseppe Giacobini, il quale ha concluso per
raccoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Antonio Carmine La Banca per Antonio Mastrota, il quale ha concluso per
raccoglimento del ricorso;
1

Data Udienza: 30/04/2013

udito l’Avv. Maurizio Nucci per Ernesto Infusino, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. Francesco Chiaradia per Ionora Palmieri, il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito l’Avv. Mario Murano per Antonio Aurelio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/09/2012 il G.u.p. del Tribunale di Castrovillari ha dichiarato non
luogo a procedere nei confronti di Luigi Cesare Maria Milillo, Ernesto Infusino, Ionora
Palmieri e Antonio Aurelio, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 323, 479, 640 cod. pen.,

Agli imputati era contestato, in particolare, di avere il primo, quale dirigente dell’area tecnica
del Comune di Villapiana e di componente della commissione esaminatrice, e gli altri, quali
componenti della medesima commissione (l’Aurelio anche con funzioni di segretario): a)
attestato falsamente nei verbali delle sedute e nelle allegate graduatorie stilate, attraverso
false attribuzioni di punteggi in ordine a valutazioni di titoli ed ingiusta attribuzione di quelli
relativi al colloquio, l’idoneità e il superamento della selezione di alcuni candidati in seguito
convocati in servizio; b) con artifici e raggiri, consistiti nella condotta sopra descritta, in
violazione del bando, inducendo in errore il Comune di Villapiana circa la regolarità della
selezione, procurato intenzionalmente un vantaggio ai candidati individuati, con pari danno
per l’Ente, consistito nella selezione di personale non idoneo, e per gli altri concorrenti
ingiustamente pretermessi.
2. Secondo il G.u.p.: a) con riferimento alla truffa contestata, l’attività di abuso si era
esaurita in ambito amministrativo, ossia all’interno della procedura per la selezione dei
soggetti da assumere in seguito all’avvenuto finanziamento di un progetto di
rimboschimento, talché essa non aveva scopo o oggetto diverso da quello individuato in
relazione al reato di cui all’art. 323 cod. pen.; b) il reato di falso ideologico non era
configurabile in relazione ad un’attività discrezionale, attinente alla valutazione dei titoli e
all’attribuzione dei punteggi e, peraltro, non integrava la violazione di legge richiesta dall’art.
323 cod. pen.; c) l’inosservanza delle disposizioni inserite in un bando di concorso non
poteva essere qualificata, ai fini dell’art. 323 cod. pen., come violazione di legge o di
regolamento. A quest’ultimo riguardo, il giudice, pur considerando che siffatta violazione può
discendere dalla inosservanza del principio costituzionale di imparzialità e di buon
andamento della p.a., ha aggiunto che comunque, nel caso di specie, non era rawisabile la
prova dell’intenzionalità del vantaggio o del danno: la serie procedimentale evidenziava la
volontà di conseguire il maggior numero possibile di assunzioni, al fine di rendere possibile
l’esecuzione del progetto, mentre carente era la prova dell’effettività del danno subito dalle
persone offese.
Quanto all’utilizzo di dichiarazioni sostitutive, previsto dal bando, il G.u.p. ha sottolineato che
la verifica della regolarità della documentazione spettava all’amministrazione, in persona del
responsabile dell’ufficio del personale, mentre ai componenti della commissione erano

2

loro contestati, perché il fatto non sussiste.

attribuite funzioni meramente valutative, peraltro neppure spettanti all’Aurelio, che aveva
svolto il ruolo di segretario. Eventuali errori nell’attribuzione dei punteggi o nell’inclusione
nella graduatoria non potevano essere considerati quali condotte volontarie e dolose, alla
luce del contenuto dei verbali, della problematica, sollevata dai componenti della
commissione esaminatrice, in ordine alle ambiguità nella formulazione del bando, alla inutile
richiesta di chiarimenti rivolta all’organo politico dell’Ente, alla formazione di graduatorie
provvisorie. Quanto, infine, allo svolgimento della prova pratica, il verbale del 21/11/2007
non ne indicava le modalità, evidentemente rimesse alla discrezionalità della commissione

3. Nelle interesse delle parti civili sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione.
4. I ricorsi proposti nell’interesse del Ruscelli e del Giacobini lamentano inosservanza o
erronea applicazione dell’art. 323 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione.
In particolare, si sottolinea che le parti civili, pur avendone diritto, non sono mai state
avviate al lavoro. In entrambi i ricorsi si lamenta, con riferimento alla posizione del solo
Ruscelli, l’erronea attribuzione di punteggi relativi al reddito e l’erroneo inserimento non nella
graduatoria prevista per gli operatori agricoli, i quali per primi erano stati avviati al lavoro,
ma in una graduatoria — peraltro non contemplata dal bando — comprendente gli altri
concorrenti, alcuni dei quali non erano appunto stati avviati al lavoro.
Nei ricorsi si aggiunge che la creazione di due graduatorie, la erronea attribuzione di
punteggi in relazione al reddito, l’assegnazione ad alcuni concorrenti della qualifica di
operaio agricolo, non richiesta dal bando, integrano azioni dolose, al pari dell’avvenuta
sostituzione della prevista prova pratica — che pure si attesta falsamente essere avvenuta con una semplice prova orale.

Da ultimo, nei ricorsi si rileva che il responsabile del procedimento e dirigente dell’ufficio
tecnico era il medesimo Militi° e che comunque tutti i componenti della commissione, con la
sola eccezione dell’Aurelio, che svolgeva mere funzioni di segretario, avevano attribuito
punteggi erronei sulla base di documentazione diversa da quella richiesta nel bando.
5.

Il ricorso proposto nell’interesse del Mastrota svolge considerazioni analoghe,

aggiungendo che i componenti della commissione deliberatamente avevano esteso la
partecipazione alla selezione anche a concorrenti privi della qualifica di operaio agricolo,
posseduta dal ricorrente, e, in questa prospettiva, avevano sostituito la prova pratica con
una generica prova orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
È certo esatto che, in tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può
consistere anche nella inosservanza dell’art. 97 della Costituzione, nella parte
immediatamente precettiva che impone ad ogni pubblico funzionario, nell’esercizio delle sue
funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi

3

esaminatrice.

e procurare ingiusti vantaggi ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e
procurare ingiusti danni (Sez. 6, n. 41215 del 14/06/2012, Artibani, Rv. 253804).
E, tuttavia, appare decisiva la considerazione che, per la configurabilità dell’elemento
soggettivo del delitto in questione, è richiesto il dolo intenzionale, ossia la rappresentazione
e la volizione dell’evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell’agente e
obiettivo primario da costui perseguito (Sez. 5, n. 3039 del 03/12/2010 – dep. 27/01/2011,
Marotta e altri, Rv. 249706). Certo, l’intenzionalità del dolo non è esclusa dalla compresenza
di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale. Ma tale requisito deve

principale dell’agente, con conseguente degradazione del dolo di danno o di vantaggio da
dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto od eventuale (Sez. 6, n. 7384 del 19/12/2011 dep. 24/02/2012, Porcari, Rv. 252498).
2. In tale cornice di riferimento, la sentenza impugnata, con motivazione che non palesa
alcuna manifesta illogicità, ha escluso che le criticate deviazioni dal modello procedimentale
prefigurato dal bando potessero esprimere la necessaria intenzionalità rivolta a determinare
un ingiusto vantaggio patrimoniale o un ingiusto danno, alla luce del contenuto dei verbali,
della problematica, sollevata dai componenti della commissione esaminatrice, in ordine alle
ambiguità nella formulazione del bando, alla inutile richiesta di chiarimenti rivolta all’organo
politico dell’Ente, alla formazione di graduatorie provvisorie.
Nel percorso argomentativo del giudice non viene in questione, pertanto, il carattere
volontario delle scelte amministrative dei componenti della commissione, ma l’idoneità di
esse a rivelare la necessaria finalizzazione delle stesse a recare un ingiusto vantaggio o
pregiudizio.
In questa prospettiva, i ricorsi, in primo luogo, non riproducono le clausole del bando
tutt’altro che incontroverse, se si considera che i medesimi ricorsi significativamente
divergono in ordine alla previsione o non del requisito relativo alla qualifica di operaio
agricolo (che nel ricorso presentato nell’interesse del Mastrota viene indicata come richesta
dal bando stesso — pag. 3 — e nei restanti ricorsi sembrerebbe non richiesta — pag. 3).
In secondo luogo, i ricorsi sono assolutamente generici quanto agli errori commessi
nell’attribuzione dei punteggi relativi al reddito (non essendo dato sapere quali fossero le
previsioni del bando e quali la posizione dei ricorrenti e degli altri concorrenti). Né è possibile
conoscere attraverso i ricorsi quale fosse la portata della prova ulteriore richiesta dal bando,

se pratica, come dedotto, o orale.
Al riguardo, deve ribadirsi che, nel censurare i vizi motivazionali della decisione impugnata,
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod, proc, pen., il ricorrente deve osservare i principi
enunciati dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) del medesimo codice„ il quale prescrive che
l’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono enunciati i motivi, con l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni singola
richiesta.

4

ritenersi insussistente ove il perseguimento del pubblico interesse costituisca l’obiettivo

In definitiva, i ricorsi, per un verso, sono infondati, nella misura in cui valorizzano la
volontarietà della condotta dei componenti della commissione esaminatrice, laddove, come
s’è visto, la questione affrontata dalla sentenza impugnata riguardava il diverso profilo
dell’intenzionalità della stessa rispetto al conseguimento di un ingiusto vantaggio o alla
determinazione di un ingiusto vantaggio, per altro verso, sono inammissibili, nella parte in
cui, per la loro genericità, non consentono di individuare vizi motivazionali relativi
all’esistenza e alla portata degli errori procedimentali che si assumono essere stati commessi
e alla loro sintomaticità, rispetto all’affermata sussistenza dell’elemento intenzionale.

spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 30/04/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

3. Alla decisione di rigetto segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA