Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23574 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23574 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia

avverso la sentenza n. 19/2014 della Corte d’Appello di Venezia del 28/04/2014 nella procedura di consegna di Ben Belgasem lamal all’autorità giudiziaria tedesca a seguito di MAE

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
sentito il difensore del resistente Ben Belgasenn, Avv. Pietro Asta, che ha chiesto il rigetto
del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d’Appello di Venezia ha respinto la richiesta di consegna di Ben Belgasem Jannal, cittadino tunisino, all’autorità giudiziaria della Repubblica Federale Tedesca, che l’aveva richiesta in base a mandato d’arresto europeo emesso a fini istruttori in data 24 luglio 2013 dalla Procura di Traunstein in relazione ad un’indagine ivi condotta
per reati di traffico di clandestini commesso tra il 21 ed il 24 novembre 2012.

Nel respingere la richiesta di consegna, la Corte territoriale ha rilevato la sussistenza di due
condizioni ostative rappresentate dall’art. 18 lett. r) I. n. 69 del 2005 per essere il ricercato

Data Udienza: 03/06/2014

residente nel territorio dello Stato e dal’art. 18 lett. p) della stessa legge perché i reati oggetto
d’indagine commessi in parte rilevante in territorio italiano e come tali suscettibili di essere
perseguiti dall’autorità giudiziaria italiana, disponendo la remissione in libertà del ricercato e
disponendo la comunicazione delle sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Verona per le sue determinazioni.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la
Corte d’Appello di Venezia, deducendo violazione di legge sotto un duplice profilo: a) erronea
applicazione dell’art. 18 lett. r) I. n. 69 del 2005 per avere la Corte territoriale affermato la

processuale e non già esecutivo, solo ad essere contemplato dalla previsione normativa; b) erronea applicazione dell’art. 18 lett. r) stessa legge per non avere la Corte considerato la vigenza dell’Accordo bilaterale italo – tedesco firmato a Roma il 24 ottobre 1979 e ratificato con I. n.
969 del 1984, fatta salva dall’art. 31 della Decisione Quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002
in tema di mandato d’arresto europeo, in base al quale lo Stato richiesto può concedere l’estradizione della persona interessata allo Stato richiedente anche per fatti soggetti alla giurisdizione dello Stato richiesto, quando appare opportuno farla colà giudicare dovendo ivi rispondere
anche di altri fatti.

A tal fine il Procuratore Generale allega l’avvio in Germania a carico del Ben Belgasem di una
indagine volta a verificare il suo sostegno ad un’associazione armata di matrice islamica (Ansar
Al Islam) operante nel Kurdistan iracheno ed affiliata ad Al Qaida, come tale inserita dall’ONU
nella lista delle organizzazioni terroristiche annessa alla Risoluzione n. 1267/99 del 24 febbraio
2003; a sostegno di detta allegazione, è stata prodotta copia di una nota della Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Padova del 28 gennaio 2014 attestante la vicinanza del ricercato con
ambienti del terrorismo islamico.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato nei termini di cui in motivazione.

3.1 Coglie nel segno la doglianza del ricorrente circa l’esclusiva riferibilità della condizione
ostativa alla consegna prevista dall’art. 18 lett. r) I. n. 69 del 2005 al solo caso del mandato
d’arresto europeo esecutivo e non anche a quello processuale, come la stessa lettera della
legge chiaramente evidenzia (‘se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale’).

3.2 Parimenti corretto appare il richiamo alla perdurante vigenza dell’Accordo bilaterale italo tedesco firmato a Roma il 24 ottobre 1979 e ratificato con I. n. 969 del 1984, fatta salva dallo

sussistenza della condizione ostativa ivi prevista in presenza di un mandato d’arresto europeo

art. 31 della Decisione Quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 e alle interazioni di detta disciplina convenzionale con l’art. 18 lett. p) I. n. 69 del 2005.

Il ricorrente ha, infatti, richiamato i pertinenti precedenti giurisprudenziali di questa Corte e di
questa sezione con cui è stato affermato il principio che in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato e
in parte in territorio estero, la sussistenza del motivo di rifiuto previsto dall’art. 18, comma 1,
lett. p), I. n. 69 del 2005, deve essere valutata alla luce dell’art. 31, comma 2 della Decisione
Quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, il quale fa salvi eventuali accordi o intese bilaterali

riormente la consegna della persona richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20281 del 24/04/ 2013,
Vetro, Rv. 257024; Sez. 6, sent. n. 45524 del 20/12/2010, Ahmad, Rv. 248717)

I precedenti riguardano entrambi fattispecie relative a MAE emessi dall’autorità tedesca per
reati di stupefacenti o di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina commessi sia in Germania che nel territorio italiano, essendosi ritenuto applicabile l’art. H del citato Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, con il quale le parti avevano limitato l’incidenza del
motivo di rifiuto di cui all’art. 7 della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell’ipotesi
in cui la domanda di consegna avesse riguardato anche reati non soggetti alla giurisdizione
dello Stato di rifugio e fosse risultato opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente.

Sarebbe stato necessario, al fine di ritenere non operante nella fattispecie l’Accordo bilaterale,
che la Corte territoriale esplicitasse le ragioni dell’interesse prevalente della giurisdizione
nazionale alla perseguibilità in Italia dei reati per i quali sta già procedendo l’autorità giudiziaria tedesca, profilo che è stato, invece, del tutto ignorato e che deriva all’evidenza dalla mancata considerazione della vigenza dell’Accordo.

Va, infine, rilevato che dalla nota di polizia allegata al ricorso si desume anche il coinvolgimento del Ben Belgasem in un’indagine avviata in Germania nel 2009 nei confronti di Radwan

o multilaterali, vigenti al momento della sua adozione e volti a semplificare o agevolare ulte-

Salim Ahmad n. Mosul (Irq) il 16.10.1968 alias Ebrahim Ahmad Yaser, soggetto già espulso dal
territorio della Repubblica Federale Tedesca per sospetto sostegno alla citata organizzazione
terroristica Ansar Al Islam, evenienza che – a prescindere dalla possibile emissione di un nuovo
e distinto mandato d’arresto europeo per tale fatto dall’autorità giudiziaria tedesca – contribuisce a rafforzare la tesi dell’opportunità della consegna del ricercato all’autorità richiedente.

4. All’accoglimento del ricorso consegue il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per
nuovo giudizio.

P. Q. M.

el

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello
di Venezia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22/5 I. n. 69 del 2005.

Roma, 03/06 2014

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