Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23573 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23573 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TURATO LUCIANO N. IL 18/10/1958
CATTALDO LINO N. IL 28/08/1957
PITTARELLO EUGENIO N. IL 08/01/1962
PENZO ALESSANDRO N. IL 27/11/1965
DESOLEI ANDREA N. IL 01/10/1972
avverso l’ordinanza n. 713/2012 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
15/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Udit difensor Avv.;

Data Udienza: 18/04/2013

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. S. Spinaci, che ha concluso chiedendo
dichiararsi inammissibili per rinuncia i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO

2. In punto di fatto, è rimasto accertato che, nel mese di ottobre del 2011., furono
consumati in provincia di Vicenza alcuni furti in danno di casse continue di esercizi
commerciali. Gli autori dei fatti criminosi in questione avevano fatto esplodere le predette
casse, impadronendosi del loro contenuto, per poi allontanarsi attraverso i campi. Il 22 ottobre
2011, vale a dire due giorni prima dell’ultimo episodio sopraindicato, l’addetta alla sorveglianza
di un supermercato sito in Torri di Quartessolo aveva avuto modo di notare un /auto ferma nei
pressi della cassa continua del predetto esercizio. La donna, nell’occasione, aveva annotato il
numero di targa della vettura. Dopo la consumazione del furto del giorno 24, si accertò che
l’auto risultava intestata a Penzo Alessandro. La sorvegliante riconobbe peraltro il predetto in
foto, essendole stata mostrata, appunto, la foto del Penzo nel corso delle indagini preliminari.
Sulla base di tali emergenze, venivano chieste ed autorizzate intercettazioni telefoniche e
ambientali e venivano istallati apparati GPS su alcune auto, in modo da tenere sotto controllo
gli spostamenti delle persone sospettate.
A seguito di tali operazioni di controllo, i carabinieri furono in grado di sventare, nella notte tra
il 27 e il 28 febbraio 2012, un furto in danno di altro supermercato. I militari intervennero
prima che i malviventi potessero entrare in azione, ma riuscirono a bloccarne solo uno (il
Cattaldo), mentre gli altri due ebbero la possibilità di fuggire.
Sulla base di tali emergenze e del contenuto delle eseguite intercettazioni, nonché dei servizi di
pedinamento, resi possibili anche dall’uso del GPS, furono formulati i capi di imputazione
provvisoria, con riferimento ai quali furono emesse le misure custodiali.
3. Ricorrono per cassazione, direttamente o tramite i rispettivi difensori, i predetti
indagati, articolando in parte censure comuni.
4. Cattaido Lino e Pittorello Eugennio con ricorsi (separati ma di identico contenuto),
sottoscritti personalmente, deducono:
a) violazione degli articoli 267 e 271 del codice di rito e mancanza e manifesta illogicità della
motivazione con conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali
eseguite sull’autovettura Mercedes in uso al Pittarello
b) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza con riferimento specifico al delitto di cui al capo B), vale a dire alla
detenzione e porto di esplosivo. In merito, l’ordinanza viene tacciata di contraddittorietà
c) con riferimento al furto aggravato di cui al capo D), reato consumato il 1 ottobre 2011, la
responsabilità del Cattaldo e del Pittorello viene ritenuta unicamente sulla base di un
frammento di intercettazione con la quale il primo indica al secondo che un determinato
oggetto sarebbe stato spostato, che sarebbe stato ricavato un divisorio e che questa sarebbe
stata cosa già capitata in altra occasione.
d) per quel che riguarda il furto del 19 ottobre 2011, l’unico elemento indiziante sarebbe
costituito dall’identità di modalità operative, e con riferimento a ciò, vale quanto prima si è
detto. In particolare poi il tribunale veneziano richiama un frammento di frase che mal si
concilia con l’addebito di aver utilizzato polvere esplosiva.
5. Penzo Alessandro, tramite il difensore deduce:
e) violazione di legge e in particolare degli articoli 2 e 4 della legge 895 del 1967 e mancanza e
contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari
per l’emissione del provvedimento restrittivo. Si tratta di censura analoga a quella di cui al
superiore punto b) dei ricorsi Cattaldo e Pittorello.

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Venezia ha
rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di Turato Luciano, Cattaldo
Lino,Pittarello Eugenio, Penzo Alessandro, Desolei Andrea, e ha confermato l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Vicenza, con riferimento a
delitti di furto aggravato, consumati e tentati, variamente attribuiti ai predetti, e al delitto di
cui agli articoli 2 e 4 della legge 895 del 1967.

6. Desolei Andrea, tramite il difensore, deduce censure in gran parte coincidenti con
quelle del Penzo (cfr. supra ai punti e) ed f), che, a loro volta, risultano contenere censure
analoghe a quelle sub b) ed a), illustrati a proposito dei ricorsi Cattaldo e Pittorello).
i) Con particolare riferimento all’addebito di detenzione e porto di sostanza esplosiva, questo
ricorrente contesta oltretutto che possa, a tutto voler concedere, parlarsi di concorso con il
Pittorello nella detenzione del predetto materiale,
k) deduce inoltre inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e illogicità della
motivazione con riferimento al delitto di furto aggravato tentato a lui addebitato. Premesso di
aver depositato, in data antecedente all’udienza del 15 giugno 2012, ulteriori motivi, contesta
che possa essergli attribuita l’utenza 320. 2621374. Contesta anche che la conversazione tra
Pittarelo e Levorin Mara lo possa riguardare,
I) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza e illogicità della
motivazione in relazione alla tentato furto nella notte tra il 27 e 28 febbraio del 2012, atteso
che gli elementi a suo carico sono stati individuati unicamente nel fatto che, presso l’abitazione
di Cattaldo, risultavano parcheggiate le ha auto di Pittarello e Penzo.
m) ancora carenza dell’apparato motivazionale e violazione di legge circa l’adeguatezza della
misura cautelare applicata, atteso che non si è tenuto conto né dello stato di incensuratezza di
questo ricorrente, né del fatto che lo stesso, se condannato, ben potrebbe ottenere la
sospensione condizionale della pena.
7. Turato Luciano, tramite il difensore, deduce
n) nullità dell’ordinanza impugnata per carenza dell’apparato motivazionale. Il tribunale del
riesame ha ritenuto di poter giustificare per relationem il convincimento raggiunto, ma non ha
minimamente fornito la dimostrazione di aver preso cognizione delle ragioni del provvedimento
di riferimento e di averle fatte proprie,
o) con particolare riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a tutti
i capi di imputazione che lo riguardano, deduce violazione di legge e carenza dell’apparato
motivazionale, In quanto il suo coinvolgimento nel tentativo di furto in danno del supermercato
di Bolzano Vicentino è dedotto dalle intercettazioni ambientali nei confronti di Pittarello e
dall’intercettazione telefonica relativa a un dialogo tra la moglie del ricorrente e la moglie di
Cattaldo. Ebbene in relazione a tali emergenze indiziarle, il tribunale del riesame non chiarisce
affatto perché la persona cui si riferiscono i colloquianti dovrebbe essere proprio il Turato.
p) violazione di legge in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto si fa
riferimento ai precedenti di questo indagato, ma non si pone in evidenza che detti precedenti
risalgono a trent’anni addietro e che, nel frattempo, Turato ha completamente cambiato stile di
vita, se è vero come è vero, che egli è titolare di una società immobiliare, con una cospicua
giacenza di fondi in banca. Nessuna motivazione viene poi spesa per giustificare l’adozione
della più severa tra le misure cautelari.

f) violazione degli articoli 267 e 271 cpp con riferimento alle intercettazioni ambientali disposte
sulla autovettura Mercedes in uso a Pittarello. Al proposito vengono articolate censure
analoghe a quelle di cui al punto a) dei ricorsi Pittarello e Cattaldo, aggiungendo che -in realtàl’indispensabilità dell’intercettazione è motivata per relationem con riferimento alla richiesta del
pubblico ministero, il quale, a sua volta, fa riferimento alla richiesta della polizia giudiziaria,
g) violazione degli articoli 273,274,275 cpp e mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. Per
quanto riguarda il delitto del capo G), l’ordinanza ne mette in rilievo semplicemente la
“somiglianza” con gli altri episodi criminosi. Penzo è stato coinvolto nel furto del 24 ottobre
unicamente perché la sorvegliante di un supermercato ha affermato di averlo riconosciuto in
un’auto che sostava, due giorni prima, nei pressi della cassa del predetto esercizio. In realtà,
detta sorvegliante ha eseguito una semplice riconoscimento fotografico; vale a dire: non è
stata seguita la procedura di cui all’articolo 213 cpp.
h) quanto all’adeguatezza delle misure in concreto adottate, è noto che bisogna ricorrere alla
custodia carceraria solo quando ogni altra misura risulti inadeguata. In merito, il tribunale del
riesame non motiva adeguatamente e non tiene nella dovuta considerazione il fatto che Penzo
è persone incensurata e priva di carichi pendenti. Lo stesso inoltre ha avuto nessun contatto
con i presunti complici, né è risultato che li frequentasse abitualmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alcuni difensori hanno fatto pervenire dichiarazioni di rinunzia al ricorso, motivate in
relazione alla intervenuta scarcerazione dei loro assistiti.
1.1. Dette dichiarazioni non possono essere prese in considerazione in quanto i difensori
non si sono muniti della prescritta procura speciale.

3. I relativi ricorsi, pertanto, sono divenuti inammissibili per sopravvenuta carenza di
interesse.
4. Per il motivo appena indicato i ricorrenti non devono essere condannati al pagamento
di spese di giudizio o al versamento di somme alla cassa ammende.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 18 aprile 2013. –

2. Questo Collegio, tuttavia, ha avuto modo di accertare, disponendo interrogazione
della competente “banca dati” elettronica, che lo stato di custodia cautelare è venuto a cessare
per tutti i ricorrenti.

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