Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23572 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23572 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPOBIANCO GIANCARLO N. IL 31/05/1963
avverso l’ordinanza n. 995/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
02/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi s ensor Avv.;

Data Udienza: 18/04/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Belmonte, la quale chiede
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Capobianco Giancarlo propone ricorso per cassazione contro

proposto contro l’ordinanza del tribunale di Brindisi del 23 novembre
2012.
2.

Tale ultimo provvedimento rigettava l’istanza di declaratoria di

inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per
superamento del termine massimo di fase tra il momento del fermo e
quello del decreto di (ri)fissazione del giudizio immediato.
3.

Gli antefatti: l’imputato veniva fermato il 28 dicembre 2010. Il gip

convalidava il fermo ed applicava la misura della custodia in carcere per
il reato di cui all’articolo 416-bis del codice penale.
4.

Il 24 novembre 2011 il pm chiedeva il giudizio immediato; il gip di

Lecce (dr. Lariccia) emetteva il relativo decreto, fissando l’udienza del 3
febbraio 2011 davanti al tribunale di Brindisi.
5.

L’indagato avanzava richiesta di rito abbreviato condizionato

all’esame di testimoni.
6.

Il gip di Brindisi (dr.ssa Casciaro) rigettava la richiesta di rito

abbreviato condizionato e disponeva la restituzione degli atti al gip di
Lecce (dr. Lariccia) per la rifissazione del giudizio immediato, che
avveniva per la data del 2 maggio 2012.
7.

Ciò premesso, con il presente ricorso l’indagato lamenta la

violazione del combinato disposto degli articoli 303 e 458, comma 2, del
codice di procedura penale, nonché la manifesta illogicità della
motivazione del provvedimento.
8.

La questione posta all’esame della corte è se al fine del

superamento del termine di fase, di cui all’articolo 303, comma 1, lettera
a), n.3, cod. proc. pen., si debba fare riferimento al primo decreto di
giudizio immediato (30 novembre 2011), ovvero a quello successivo del
3 aprile 2012, riemesso a seguito di rigetto di richiesta di rito abbreviato
condizionato.

1

l’ordinanza del tribunale della libertà di Lecce che ha rigettato l’appello

CONSIDERATO IN DIRMO
1. Il ricorso è infondato; ai sensi dell’articolo 303, comma uno, lettera
a, cod. proc. pen. il momento che segna il passaggio di fase, e con esso

la decorrenza di nuovo termine, è costituito dalla formazione ed
emissione del provvedimento che dispone il giudizio. Conseguentemente,
tutte le vicende successive a tale atto sono ininfluenti sugli effetti
giuridici già prodotti, a meno che non vi sia regressione alla fase

2. Nel caso di specie il passaggio di fase è avvenuto con l’emissione del
primo decreto di fissazione del giudizio immediato e successivamente
non c’è stato regresso alla fase precedente; come correttamente
affermato dal tribunale di Lecce, la dinamica procedimentale è
rimasta interna alla fase del giudizio introdotta con il primo decreto,
non potendosi affermare che il procedimento è regredito alla fase
delle indagini preliminari per il solo fatto che vi sia stata restituzione
degli atti al gip per la fissazione di una nuova udienza.
3. Ne si può affermare che sia mancato il passaggio alla fase ulteriore,
considerato che in tema di decorrenza dei termini di durata massima
della custodia cautelare non si determina l’inefficacia della misura
nemmeno se l’atto che segna il passaggio di fase sia stato emesso
con vizi di nullità. (Cfr. Sez. 1, n. 39691 del 21/10/2010 – dep.
10/11/2010, Amore, Rv. 248682).
4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art.
616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento.
5. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale.

p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

2

anteriore.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale.

Così deciso il 18/04/2013

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