Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23572 del 03/06/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23572 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CERARDI DOMENICO N. IL 08/03/1972
avverso l’ordinanza n. 8/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
05/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. –A-OL O C44 ty. yz” LI-c+ t4′(
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4"- "e, I k1VzzeAL‹ 1, Uditi difensor Avv.; _ Data Udienza: 03/06/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 maggio 2014 la Corte d'appello di Palermo ha
disposto la consegna di Cerardi Domenico all'Autorità giudiziaria tedesca, in
relazione al m.a.e. emesso il 12 dicembre 2012 dal Tribunale di Duisburg per i
reati di associazione a delinquere, falsificazione di documenti e falsa
testimonianza, commessi in varie località della Germania tra il 29 maggio 2012
ed il 4 settembre 2012. cassazione il Cerardi, deducendo la mancata dimostrazione del requisito della
gravità indiziaria e l'assenza di motivazione sul concreto pericolo di fuga, che
doveva essere valutato dalla Corte d'appello non in rapporto allo Stato estero,
ma rispetto al territorio nazionale, avuto riguardo al fatto che la custodia
cautelare per il predetto pericolo è stata prevista dal legislatore per impedire
situazioni di latitanza e non certo per facilitare l'esecuzione della pena
astrattamente applicabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, dovendo
ritenersi improponibile, in sede di decisione sulla consegna, ogni profilo di
doglianza incentrato sull'apprezzamento del grado di concretezza ed attualità del
periculum libertatis, che potrebbe trovare il suo naturale ingresso solo nella
diversa fase procedimentale descritta dall'art. 9, commi 4 - 7, della L. n.
69/2005.
Né il ricorso tiene conto del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza
di questa Suprema Corte, secondo cui, ai fini della riconoscibilità del presupposto
dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a
verificare che il mandato, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi
raccolti in sede investigativa, sia fondato su un compendio indiziario che
l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fattoreato commesso dalla persona di cui richiede la consegna (Sez. Un., n. 4614 del
30/01/2007, dep. 05/02/2007, Rv. 235348; Sez. 6, n. 16362 del 16/04/2008,
dep. 19/04/2008, Rv. 239649).
Nel caso di specie, invero, la base indiziaria posta a fondamento del
mandato di arresto europeo, sì come ivi specificamente descritta con
l'indicazione delle relative fonti di prova orale e documentale, consente di
1 2. Avverso la su indicata sentenza ha personalmente proposto ricorso per ritenere ampiamente soddisfatte le finalità del controllo demandato sul punto al
giudice nazionale, dai cui poteri, peraltro, esula qualsiasi valutazione in ordine
all'adeguatezza del materiale indiziario che sorregge il provvedimento cautelare
emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione (Sez. F, n. 32381 del
24/08/2010, dep. 27/08/2010, Rv. 248254; Sez. 6, n. 35832 del 17/09/2008,
dep. 18/09/2008, Rv. 240722). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue per legge la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una misura di euro 1.000,00 (mille).
La Cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione della presente
decisione al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L. n. 69
del 2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Manda
alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69 del
2005. Così deciso in Roma, lì, 3 giugno 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente somma in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo determinare nella