Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23572 del 03/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 23572 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CERARDI DOMENICO N. IL 08/03/1972
avverso l’ordinanza n. 8/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
05/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. –A-OL O C44 ty. yz” LI-c+ t4′(
Q…Q.AA4)-4<-11,0 4"- "e, I k1VzzeAL‹ 1, Uditi difensor Avv.; _ Data Udienza: 03/06/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 maggio 2014 la Corte d'appello di Palermo ha disposto la consegna di Cerardi Domenico all'Autorità giudiziaria tedesca, in relazione al m.a.e. emesso il 12 dicembre 2012 dal Tribunale di Duisburg per i reati di associazione a delinquere, falsificazione di documenti e falsa testimonianza, commessi in varie località della Germania tra il 29 maggio 2012 ed il 4 settembre 2012. cassazione il Cerardi, deducendo la mancata dimostrazione del requisito della gravità indiziaria e l'assenza di motivazione sul concreto pericolo di fuga, che doveva essere valutato dalla Corte d'appello non in rapporto allo Stato estero, ma rispetto al territorio nazionale, avuto riguardo al fatto che la custodia cautelare per il predetto pericolo è stata prevista dal legislatore per impedire situazioni di latitanza e non certo per facilitare l'esecuzione della pena astrattamente applicabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, dovendo ritenersi improponibile, in sede di decisione sulla consegna, ogni profilo di doglianza incentrato sull'apprezzamento del grado di concretezza ed attualità del periculum libertatis, che potrebbe trovare il suo naturale ingresso solo nella diversa fase procedimentale descritta dall'art. 9, commi 4 - 7, della L. n. 69/2005. Né il ricorso tiene conto del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, sia fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fattoreato commesso dalla persona di cui richiede la consegna (Sez. Un., n. 4614 del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Rv. 235348; Sez. 6, n. 16362 del 16/04/2008, dep. 19/04/2008, Rv. 239649). Nel caso di specie, invero, la base indiziaria posta a fondamento del mandato di arresto europeo, sì come ivi specificamente descritta con l'indicazione delle relative fonti di prova orale e documentale, consente di 1 2. Avverso la su indicata sentenza ha personalmente proposto ricorso per ritenere ampiamente soddisfatte le finalità del controllo demandato sul punto al giudice nazionale, dai cui poteri, peraltro, esula qualsiasi valutazione in ordine all'adeguatezza del materiale indiziario che sorregge il provvedimento cautelare emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione (Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010, dep. 27/08/2010, Rv. 248254; Sez. 6, n. 35832 del 17/09/2008, dep. 18/09/2008, Rv. 240722). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una misura di euro 1.000,00 (mille). La Cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005. Così deciso in Roma, lì, 3 giugno 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente somma in favore della Cassa delle ammende, che stimasi equo determinare nella

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA