Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23569 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23569 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NICOTRA MATTEO N. IL 27/07/1985
avverso l’ordinanza n. 5/2012 TRIBUNALE di LUCCA, del
05/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
(41110 • n ite e cone usioni se

-T–

dit i difensor Avv.; —-2

Data Udienza: 11/04/2013

Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, dr. Vincenzo Geraci, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso, per essere stato proposto oltre i 15 giorni prescritti
dall’emissione provvedimento mediante lettura in udienza.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 7 novembre 2011 Nicotra Matteo era condannato alla pena di giustizia per

appello, veniva fissata l’udienza del 5 aprile 2012 davanti al Tribunale di Lucca e, all’esito della
discussione, il giudice monocratico dava lettura in udienza dell’ordinanza, con la quale
dichiarava l’inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., per essere stato
proposto dal terzo difensore dell’imputato e dunque da persona non legittimata.
Contro tale ordinanza, ricorre per Cassazione l’imputato, con atto del proprio difensore avv.
Giovanni Giovanelli, deducendo la violazione dell’articolo 24 della Costituzione, poiché di fatto il
Tribunale aveva negato il diritto di difesa dell’imputato, e dell’articolo 96 c.p.p., poiché per un
verso la nomina del terzo difensore comportava la revoca implicita nei precedenti difensori e,
per altro verso, non si poteva qualificare l’avvocato Giovanelli come terzo difensore, poiché
uno dei due precedenti difensori era un praticante avvocato, non abilitato a difendere davanti
al Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Come correttamente rilevato dal procuratore generale, il ricorso andava proposto nel
termine di 15 giorni dalla pronuncia dell’ordinanza del 5 aprile 2012, e dunque entro il 20
aprile 2012. Il provvedimento impugnato è stato pronunciato in udienza e ne è stata data
lettura, alla presenza del difensore, per cui è da quella data che ricorreva il termine per
proporre impugnazione, da individuare in quello di 15 giorni prescritto dall’articolo 585, comma
1, lettera a del codice di rito.
In mancanza di una disciplina specifica della fattispecie, il ricorso per cassazione contro
l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello deve rispettare le regole generali per il
ricorso in materia penale, e quindi deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla
notificazione dell’ordinanza stessa o dalla lettura in udienza (ex art. 585, comma 1, lett. A,
comma 2, lett. A e B, c.p.p.) a mezzo presentazione nella cancelleria del giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato, come disciplinato dagli artt. 581 e 582 c.p.p. (cfr., con
riferimento, ad esempio, alla sentenza con la quale la Corte d’appello decide in camera di
consiglio in materia d’estradizione per l’estero, a norma dell’art. 704 c.p.p., Sez. 6, n. 43764
del 02/07/2008, Sokol Prela, Rv. 241914).
Nel caso di specie il ricorso reca la data del 4 maggio 2012 e in tale data risulta anche
depositato in cancelleria.

lesioni personali ed ingiuria continuate, in danno di Romano Ludovica; l’imputato proponeva

Ne consegue la tardività dell’impugnazione, a norma dell’articolo 585, comma 1, lettera A e
comma 2 lettera B del codice di procedura penale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di C 1000
alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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