Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23567 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23567 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TALLARITA ANTONIO N. IL 23/02/1957
avverso l’ordinanza n. 18/2014 TRIB. LIBERTA’ di VARESE, del
03/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 30/05/2014

P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato ed il decreto di sequestro senza rinvio e dispone restituirsi la
somma all’avente diritto.
Così deciso in Roma il 30.5.2014

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Elisabetta Cesqui, per il rigetto;
Udito il difensore dell’ imputato, avv. Tommaso Antonio Pisapia, che ne chiede accoglimento.
Tramite difensore Tallarita Antonio ricorre per cassazione avverso 1′ ordinanza del tribunale di
Varese datata 3.3/4.3.2014 nella parte in cui convalidava il sequestro probatorio di euro 64.495.00
disposto, insieme a numerosi oggetti d’oro, ancora oggetti di terracotta di apparente valore
archeologico, bilancini di precisione , un rilevatore elettronico di diamanti, altro materiale utile per
la lavorazione di metalli preziosi — il tutto non oggetto dell’ impugnazione- denunciandone per la
predetta parte, con il richiamo all’art. 606 lett. b) e c) c.p.p.,e l’ illegittimità per due specifiche
ragioni, le seguenti: da un lato per mancanza di motivazione in merito alla qualificazione come
corpo del reato di ricettazione contestato, dall’altro ancora carenza di motivazione per mancanza a
di motivazione in merito alla esigenze probatorie necessarie per l’accertamento dei fatti.
Il ricorso merita accoglimento e pertanto va accolto.
Invero occorre ribadire che in tema di sequestro probatorio una somma di denaro può essere
considerata come corpo del reato, ai sensi dell’art. 253 cod. proc. pen., solo ove sia proprio quella
acquisita attraverso l’attività criminosa, essa in tanto potrà poi essere sequestrata quale cosa
pertinente al reato, in quanto sia possibile indicare la specifica finalità probatoria che giustifica il
provvedimento. Nel caso di specie il giudice della convalida ha valorizzato le modalità di
conservazione e detenzione del denaro sequestrato, come il possesso nel vano portaoggetti di un
auto e nella tasca di un giubbotto. Ma tali modalità non sono conferenti alla tesi prospettata, per
essere del tutto incerta la loro provenienza ,di difficile poi derivazione da una attività di
ricettazione avete ad oggetto oggetti d’ oro ed cose di valore archeologico. Invero una somma di
denaro, qualificata come corpo di reato, giusta la determinazione del P.M. e del giudice della
convalida, ove non sia proprio quella acquisita attraverso l’attività criminosa, non può ai sensi
dell’art. 253 c.odice di rito, essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie, in quanto la
prova del reato non discende dalla “res” sequestrata , ma dagli atti di indagine circa il suo
rinvenimento. Può ancora dirsi che il denaro può essere considerato corpo del reato ed avere
dunque funzione probatoria circa la commissione del reato stesso e circa la sua attribuibilità ad un
soggetto solo come cosa mobile determinata e non come misura del valore di un credito o di un
deposito, atteso che, in tale ultimo caso, esso può essere oggetto solo di sequestro preventivo o
conservativo.
Nel caso in esame è indiscusso che le somme sequestrate non sono quelle immediatamente derivanti
dal reato, e ne’ il decreto di sequestro ne’ l’ordinanza di riesame hanno chiarito quali siano le finalità
probatorie cui il sequestro sia in concreto destinato. Può dirsi che le motivazioni addotte
nell’ordinanza impugnata sarebbero più verosimilmente riferibili a un sequestro preventivo, laddove
dovessero manifestare l’esigenza di prevenire un pregiudizio alle statuizioni principali e accessorie
da assumere in sede di merito ovvero ad un sequestro conservativo, ove fossero individuate le
persone offese dalla azione criminosa.. Ma il decreto di sequestro fu adottato dal pubblico
ministero e poi convalidato dal giudice, sicché non è possibile modificarne la qualificazione
giuridica in questa sede. Si deve pertanto concludere con l’annullamento senza rinvio del decreto di
sequestro adottato dal pubblico ministero e dell’ordinanza impugnata che l’ha confermato.

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