Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23567 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23567 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRASSO SALVATORE GIACOMO N. IL 29/01/1954
avverso l’ordinanza n. 60/2012 TRIBUNALE di NICOSIA, del
19/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 11/04/2013

Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN

Fano

1. Grasso Salvatore Giacomo ricorre per Cassazione, con atto del proprio difensore
avv. Carmelo Passanisi, avverso l’ordinanza del 19 settembre 2012 del Tribunale di

l’isolamento diurno per sette mesi, da aggiungersi alla pena dell’ergastolo.
Una precedente ordinanza del 5 luglio 2011 era stata impugnata dal Grasso ed
annullata dalla Prima sezione di questa Corte, per l’errata applicazione della
disciplina dell’indulto, previsto dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, affermando il
seguente principio di diritto: “È consentito l’indulto dell’isolamento diurno, data la
sua natura di sanzione detentiva e non già di modalità d’esecuzione dell’ergastolo,
sempre che, una volta scisso il cumulo giuridico che, a fronte di condanna alla pena
perpetua e di altre a pene detentive temporanee complessivamente superiori a
cinque anni, ne abbia determinato l’applicazione, dette pene temporanee non siano
state inflitte per reati ostativi alla concessione del beneficio”.
Con l’attuale ordinanza, in sede nuovo esame, il Tribunale, preso atto che il
condannato ha già goduto di un condono complessivo per un anno e sei mesi di
reclusione ed C 800 di multa e che il cumulo delle pene detentive temporanee
irrogate al Grasso è invece pari a sei anni, otto mesi e 19 giorni di reclusione ed C
2209,00 di multa e che dunque egli può beneficiare di un condono di ulteriori 18
mesi di reclusione, da sottrarre alla pena temporanea prima indicata, senza tener
conto dei periodi di carcerazione sofferta, ha confermato e reiterato l’ordinanza del
5 luglio 2011, applicando a Grasso Salvatore l’ulteriore sanzione detentiva
dell’isolamento diurno per un periodo di sette mesi; il Tribunale ha rilevato che,
anche sottraendo l’eventuale pena detentiva condonabile a quella accumulata, non
si giunge alla soglia stabilita dall’articolo 72, comma 2, c.p., pari a cinque anni.
2. Con il ricorso il Grasso deduce violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera B, C ed
E, in relazione agli articoli 72 c.p., 1 e 2 legge 341/2006 e 627 c.p.p., per
violazione dei principi di diritto stabiliti con la sentenza di annullamento della Prima
sezione di questa Corte.
A giudizio del ricorrente, per uniformarsi al principio di diritto affermato dalla
Suprema Corte, il Tribunale avrebbe dovuto solamente verificare se, dopo
l’applicazione dell’indulto, nella sua massima estensione, la pena residua superasse
gli anni cinque, in modo tale da consentire l’irrogazione dell’isolamento diurno;
quindi avrebbe dovuto verificare che le pene temporanee non fossero inflitte per
reati ostativi al beneficio; infine avrebbe dovuto applicare l’indulto direttamente

2

Nicosia, quale giudice dell’esecuzione, con la quale era applicato al detenuto

all’isolamento diurno irrogato. Non avendo il giudice dell’esecuzione applicato
l’indulto all’isolamento diurno, ma essendosi limitato al calcolo della pena residua,
anche la nuova ordinanza va annullata.
Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso poiché, anche applicando al cumulo della pena
temporanea la quota di condono ancora spettante, la pena residua supera i cinque

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Grasso è fondato pertanto va accolto.
1.1 Nella sentenza del 13 marzo 2013, n. 13616, della prima Sezione di questa
Corte si è rilevato che, per quanto verificabile dagli atti, il Grasso ha goduto di due
condoni di pena in relazione alle sentenze di cui ai nn. 20 e 24 del cumulo dedotto
in giudizio, comunque inferiori, una volta sommati, al triennio massimo
condonabile; il giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio, avrebbe dovuto
riesaminare la questione sottopostagli, tenuto conto della entità del beneficio già
goduto e di quanto ancora fruibile, alla luce del seguente principio di diritto:

“è

consentito l’indulto dell’isolamento diurno, data la sua natura di sanzione detentiva
e non già di modalità d’esecuzione dell’ergastolo, sempre che, una volta scisso il
cumulo giuridico il quale, a fronte di condanna alla pena perpetua e di altre a pene
detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni, ne abbia
determinato l’applicazione, le pene temporanee non siano state inflitte per reati
ostativi alla concessione del beneficio”.
Ciò significa che, come correttamente dedotto dal ricorrente, il giudice di rinvio
avrebbe dovuto limitarsi a calcolare il periodo di pena ancora condonabile e,
laddove le pene temporanee non fossero state inflitte per reati ostativi alla
concessione dell’indulto (ad es., perché aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991,
art. 7), avrebbe dovuto applicare l’indulto direttamente all’isolamento diurno,
dovendosi a quest’ultimo riconoscersi natura di sanzione e non già di modalità
dell’esecuzione della pena dell’ergastolo.
Il Tribunale di Nicosia, invece, senza nulla dire in ordine alla sussistenza di reati
ostativi, ha ritenuto di dover applicare l’indulto sulla pena temporanea, invece che
direttamente sulla sanzione dell’isolamento diurno, in tal modo venendo meno
all’obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte.
Ciò posto, va ricordato che i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che
l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della
legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Invero,
nel primo caso, il giudice di rinvio ha sempre l’obbligo di uniformarsi alla decisione
3

anni di reclusione e, quindi, è legittima la sanzione dell’isolamento diurno.

sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti
ha facoltà di ulteriori impugnazioni, pur in presenza di una modifica
dell’interpretazione delle norme che devono essere applicate da parte della
giurisprudenza di legittimità.
Nel caso, invece, di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio
conserva la libertà di decisione mediante autonoma vantazione delle risultanze
probatorie relative al punto annullato, anche se è tenuto a giustificare il proprio

sentenza di annullamento. In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata di
questa Corte (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660) il giudice di rinvio
è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti
illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta
di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero
integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della
pronuncia annullata.
Il caso in esame appartiene alla prima categoria di ipotesi, poiché era dedotta
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 72 c.p. ed il principio di diritto
affermato attiene proprio alla corretta applicazione della disposizione del codice
penale, in relazione alla disciplina dell’indulto contenuta nella di cui alla L. n. 241 del
2006.
Per le esposte considerazioni, l’ordinanza in esame deve essere annullata, con
rinvio al Tribunale di Nicosia, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Nicosia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2013
Il Presidente

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convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella

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