Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23566 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23566 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALLEANZA TORO S.P.A.
nei confronti di:
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 46467/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
30/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 30/05/2014

La società Alleanza Toro, nella qualità di persona giuridica offesa nel procedimento penale contro
persone da identificare indagate per il delitto ex art. 640 e/o 642 c.p.,. , ricorre per cassazione
avverso il decreto di archiviazione, datato 30.12.2013, del gip del tribunale di Torino che
dichiarava inammissibile con provvedimento de plano la opposizione avverso il predetto decreto
per la” totale genericità delle indagini investigative” proposte dalla persona offesa..
Replica il ricorrente che, a fronte della richiesta di indagini suppletive in merito alle fattispecie
denunciate, le valutazioni giudiziali si palesano funzionali alla valutazione della fondatezza o meno
della notitia criminis, con l’ esercizio di ampi poteri discrezionali del giudicante incidenti sul
merito della vicenda sottoposta a suo giudizio. La fattispecie di causa era costituita da una querela
della compagnia assicuratrice che denunciava una falsa denuncia di sinistro stradale, in relazione
al quale chiedeva l’assunzione di deposizioni testimoniali volte ad appurare i responsabili della
tentata condotta truffaldina.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Invero in tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione – ancorché
l’inammissibilità possa essere ricollegata, oltre che alla carenza dei requisiti di legittimazione,
all’enunciazione di temi di prova estranei rispetto all’ipotesi formulata – non è consentito al Gip, in
presenza di temi suppletivi di indagine, anche se di presumibile scarsa incidenza, obliterare la
regola del contraddittorio, anticipando valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito
delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire
il provvedimento “de plano” con il rito camerale. Occorre ribadire la regola alla cui stregua a fronte
della opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, deve conseguire, di norma, la
decisione nel contraddittorio delle parti. I due casi in cui il diritto della persona offesa al
contraddittorio viene meno devono risultare oggetto di stretta e rigorosa interpretazione: così come
l’ opposizione è inammissibile se proposta fuori del termine indicato dall’art. 409 comma 1 c.p.p.,
lo è anche allorchè la persona offesa non abbia indicato l’ oggetto della investigazione suppletiva ed
i relativi elementi di prova ex art. 410 comma 1 c.p.p. Nessuna valutazione in merito alla
congruenza o meno dell’ oggetto della investigazione ovvero in merito alla rilevanza ai fini della
decisione degli elementi di prova dedotti dalla persona offesa è consentita se non in seguito al
contradditorio instaurato dal giudice (v., per tutte, Sez. 3, 20.3/5.6.2013, p.o. in proc. Milardi,
Rv.255457).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone di trasmettersi gli atti al tribunale di
Torino.
Così deciso in Roma
il
il 0.5.2014

Letti gli atti, il decreto impugnato, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Elisabetta Cesqui, per l’ annullamento del decreto.

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