Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23565 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23565 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMORETTI SIMONA N. IL 19/05/1969
avverso la sentenza n. 29279/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 18/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 30/05/2014

Il ricorso non può accogliersi perché inammissibile.
Le ragioni di doglianza, a prescindere dalla loro estrema genericità, spaziano su un campo precluso
per via della scelta del rito. Invero per giurisprudenza consolidata, la finalità e la struttura del
cosiddetto patteggiamento sono incompatibili con la previsione di una legittimazione ad impugnare
in cassazione il provvedimento che abbia accolto totalmente la richiesta di applicazione della pena così come concordemente indicata dalle parti – e abbia escluso, nel contempo, con 1 ‘opportuno
richiamo, nella specie, alle ammissioni dell’ imputato, al verbale di arresto, nonché alle
dichiarazioni della persona offesa, che allo stato degli atti, sussistessero ipotesi di fatto idonee a
giustificare la declaratoria di non punibilità di cui all’articolo 129 c.p.p ovvero circostanze rese
incompatibili con il patteggiamento concordato tra le parti.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a
favore della cassa delle ammende della somma di duemila euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30.5.2014

Letti gli atti, la sentenza, il ricorso;
lette le conclusioni del S. Procuratore generale, Geoacchino Izzo, per l’ inammissibilità
del
ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.
Simona Amoretti, alla quale era inflitta la pena patteggiata di anni tre di reclusione ed euro
mille di multa per i delitti in continuazione di tentativo di estorsione e di una serie numerosissima
di cessioni di sostanze stupefacenti- ex artt. 81 cpv. 56. 629 e 73 DPR n 309/1990- con sentenza del
gip del tribunale di Roma datata 18.12.2013, ricorre avverso la predetta decisione, denunciando
vizio della motivazione in ordine agli elementi di responsabilità, per essersi limitato il giudicane di
richiamare,ai fini del giudizio, solo “.. il contenuto dei verbali di arresto e di sequestro e l’esito
delle indagini”.

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