Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23565 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23565 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
POLVANESI MAURO N. IL 10/10/1956
avverso la sentenza n. 117/2012 GIUDICE DI PACE di ROMA, del
18/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

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Data Udienza: 11/04/2013

Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, dr. Roberto Aniello,
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 gennaio 2012 Polvanesi Mauro era assolto dal giudice di
pace di Roma, perché il fatto non costituisce reato, dai reati di diffamazione e di

fuoco, alla Project Management s.r.l. ed alla FIN.GE.S. s.r.I., nella quale si
rappresentava di non aver potuto rilasciare le adeguate certificazioni obbligatorie
per l’eventuale rilascio del certificato di prevenzione incendi a causa del mancato
pagamento da parte della Project Management di alcune porte. La pronuncia veniva
adottata ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., senza procedere all’apertura del
dibattimento.
2. Ricorre per Cassazione il Procuratore di Roma, denunciando inosservanza o
erronea applicazione dell’articolo 129 c.p.p., in quanto il giudice può pronunciare
assoluzione per motivi di merito solamente all’esito del dibattimento.
3 Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso,
considerato che i motivi di ricorso sono privi di requisito della specificità, essendo
del tutto generici e carenti di qualsiasi riferimento ai fatti oggetto del procedimento

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore di Roma è fondato e pertanto va accolto.
1.1 In via preliminare deve escludersi l’inammissibilità del ricorso e non possono,
dunque, condividersi le conclusioni del Procuratore generale, poiché l’impugnazione
richiama specificamente i fatti oggetto del procedimento, riportando anche
espressamente l’imputazione della quale doveva rispondere il Polvanesi.
2. Passando all’esame della censura formulata dalla parte pubblica, come riferito, il
proscioglimento per cui è processo è stato pronunciato nel merito, dal momento che
il giudice ha affermato che le espressioni contenute nelle lettere, oltre a non avere
un contenuto offensivo, in quanto le critiche non travalicano la correttezza del
linguaggio, non sono dirette alla persona offesa, ma semmai ad altra società e che
tali espressioni rientrano nella dialettica commerciale; il giudice di pace ha ritenuto
di potere procedere, per l’evidenza della prova favorevole all’imputato, ai sensi
dell’art. 129 c.p.p..
Ora, per il disposto dell’art. 469 c.p.p., il proscioglimento predibattimentale è
consentito, alla condizione che imputato e pubblico ministero non si oppongano,
solo nei casi in cui l’azione penale non doveva essere iniziata o perseguita, ovvero
2

ingiuria commessi con una lettera indirizzata al comando provinciale dei vigili del

se il reato è estinto; il proscioglimento predibattimentale si articola infatti come una
decisione di rito.
Tuttavia, il giudicante ha ritenuto potere pervenire ad una declaratoria nel merito in
virtù della generale previsione dell’art. 129 c.p.p. applicabile in ogni stato e grado
del processo. Per la risoluzione della problematica che il ricorso pone, necessita,
innanzi tutto, verificare il significato della clausola contenuta all’inizio dell’art. 469
c.p.p. (salvo quanto previsto dall’art. 129 c.p.p.) per stabilire se il rinvio implichi

prevede sentenze anche nel merito e prescinde dal consenso delle parti.
La questione è stata chiarita dalle Sezioni Unite (con sentenza 3027/2002, la cui
conclusione il Collegio condivide e recepisce) che hanno evidenziato come i limiti di
applicabilità

della

sentenza

di

proscioglimento

anticipato

nella

fase

predibattimentale siano stati fissati tassativamente dalla legge e, di conseguenza, il
giudice a sensi dell’art. 469 c.p.p. può pronunciare proscioglimento solo nelle
ipotesi indicate, con l’interpello e la mancata opposizione delle parti. Il rinvio all’art.
129 c.p.p. deve intendersi effettuato solo per escludere l’applicabilità, prima del
dibattimento, della norma che, facendo riferimento ad “ogni stato e grado del
processo” deve intendersi riferita al giudizio in senso tecnico.
La differente interpretazione, che ammette la compatibilità tra la l’art. 469 c.p.p. e
l’art. 129 c.p.p., conduce ad una illogicità del sistema non superabile in merito alla
disciplina del proscioglimento nella stessa fase predibattimentale. La prima norma
lo escluderebbe, per le ipotesi diverse dalla estinzione del reato o dal difetto delle
condizioni di inizio o prosecuzione dell’azione penale e richiederebbe il consenso
delle parti; la seconda norma ammetterebbe il proscioglimento per le cause escluse
dall’art. 469 c.p.p. e considererebbe irrilevante la mancata opposizione delle parti.
Per le esposte considerazioni, la sentenza deve essere annullata con rinvio al
giudice di pace di Roma, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza con rinvio al giudice di pace di Roma per nuovo
esame.
Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2013
Il Presidente
dott. Gaetanino ecca

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una inclusione o una esclusione dei poteri conferiti al giudice dall’art. 129 c.p.p. che

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