Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23564 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23564 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANDALORO ENRICO N. IL 02/12/1956
avverso la sentenza n. 5733/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CATANIA, del 17/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 30/05/2014

-1- Andaloro Enrico ricorre per cassazione avverso la sentenza del gip del tribunale di Catania
datata 17.5.2013 che dichiarava ,ai sensi dell’art. 424 c.p.p., non doversi procedere nei di lui
confronti in ordine ai delitti continuati di falso, accesso abusivo ad un sistema informativo e truffa
ai danni dell’ Inps- ex artt. 81 cov, 110,479, 615 ter e 640 cpv. c.p.- per essersi i reati estinti per
prescrizione, denunciando mancanza di motivazione in ordine alla possibilità allo stato di poter
essere assolto per non aver commesso il fatto.
-2- All’ imputato era stato contestato il fatto di essersi, nella sua qualità di pubblico ufficiale,
introdotto abusivamente nell’ archivio informatico dell’ INPS, nell’aver inserito i dati relativi ad
una fantomatica pensione di invalidità a favore
di tale San Filippo Scena e di
aver,conseguentemente, tratto in inganno l’ ente pubblico che erogava al marito della Sanfilippo,
deceduta, i ratei di pensione maturati e non ancora non riscossi.
A fronte di una tale contestazione la sentenza impugnata dichiarava estinto il reato perchè prescritto
in forza della motivazione che si riporta testualmente “non ricorrono gli estremi per la declaratoria
di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sulla scorta delle risultanze desumibili dagli atti di indagine ed
è da ritenere certamente corretta la veste giuridica conferita.. .ai fatti contestati”.
-3- La difesa del ricorrente denuncia la mera apparenza della motivazione, richiamando il deposito
di un memoriale nel quale venivano indicate circostanze tali da doverne desumere la piena
innocenza in merito ai fatti contestati: non essersi reperito il fascicolo cartaceo della pratica, aver
egli stesso denunciato una pratica sospetta in seguito alla quale erano emerse l’esistenza di più
pratiche illecite, omissione di qualsiasi accertamento sulla sua persona e sui rapporti con gli altri
indagati e con le persone beneficiate dal corso della pratica illecita.
-4- Il ricorso è fondato in base alla considerazione che la motivazione della sentenza impugnata ha
un valore del tutto generico ed astratto tanto da potersi adattare a qualsiasi sentenza di non luogo a
procedere per estinzione causa decorso del tempo del reato ex art. 424 codice di rito.
In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione “ex”
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte
dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile; la “evidenza”richiesta
dall’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità
processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione,
concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede la assoluzione ampia. Può
aggiungersi che il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo
a procedere non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la
giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico
adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal P.M. per escludere che l’accusa sia
sostenibile in giudizio. Di un tale controllo non vi è traccia nel corpo motivazionale della decisione
che adotta a giustificazione una formula stereotipa, del tutto avulsa da concreto processuale.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Catania per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 30.5. 014

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Elisabetta Cesqui, per l’ inammissibilità del
ricorso.

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