Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23564 del 11/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23564 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MONTEFUSCO FABRIZIO N. IL 17/07/1966
avverso l’ordinanza n. 1048/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
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Data Udienza: 11/04/2013
Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, dr. Roberto Aniello,
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Montefusco Fabrizio ricorre per Cessazione contro l’ordinanza della Corte d’appello
de L’Aquila, con la quale era dichiarata l’inammissibilità, per difetto di specificità,
2009, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di false
dichiarazioni sulla propria identità.
A sostegno del ricorso l’indagato deduce due motivi, relativi a violazione di legge:
a)
la Corte territoriale non poteva dichiarare inammissibile l’appello senza
procedere al contraddittorio, poiché si deduceva l’assenza di dolo nella condotta del
ricorrente, poiché le generalità erano state rilevate da un controllo dei documenti
del Montefusco, sicché il motivo poteva essere valutato solo nella sede processuale
propria;
b) anche in ordine alla pena, della quale si chiedeva la riduzione, con concessione
della sospensione condizionale, era necessario procedere in contraddittorio.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso,
considerato che i motivi di appello sono state correttamente giudicati dalla Corte
territoriale privi del requisito della specificità, essendo del tutto generiche ed
apodittiche sia la richiesta di assoluzione per difetto di dolo, sia la richiesta di
riduzione della pena e di riconoscimento della sospensione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.1. L’esame dell’atto di appello proposto dal Montefusco permette di evidenziare
come le ragioni di doglianza espresse nei confronti della sentenza di primo grado
riguardassero il difetto di dolo, per avere l’imputato esibito il proprio documento di
identità; tale assunto è stato ritenuto apodittico e congetturale dalla Corte
territoriale, oltre che contrastante con la ricostruzione del fatto operata in sentenza,
secondo la quale il documento di identità fu rinvenuto dagli operanti e non esibito
dal Montefusco.
2. Dalla disamina che precede emerge che i motivi di appello hanno precisato il
capo della sentenza investito dal gravame e le ragioni di critica al deliberato di
primo grado, così pienamente soddisfacendo il requisito di specificità
dell’impugnazione.
2
dell’appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Pescare del 14 ottobre
La censura fatta valere con l’appello non poteva essere qualificata come generica,
giacché sottopone a critica la valutazione compiuta dal giudice di primo grado
riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, sia pure in maniera
estremamente sintetica (come del resto estremamente sintetica era la motivazione
della decisione di primo grado, limitandosi, in punto di elemento soggettivo, a
richiamare il carattere generico del dolo previsto dalla fattispecie).
Risultano, pertanto, rappresentate sufficientemente, seppur in modo sintetico, le
disposto dell’art. 581 c.p.p., lett. c).
In tema di appello, infatti, la valutazione della specificità dell’impugnazione in
funzione del vagli di ammissibilità si pone in termini differenti e meno stringenti
rispetto a quanto accade per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di
mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo
esame del merito, a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata
proprio del secondo (Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012, Cannone, Rv. 253952).
3. Ne consegue che l’ordinanza impugnata, emessa al di fuori delle condizioni di
legge, deve essere annullata senza rinvio. Gli atti sono da trasmettere alla Corte
d’Appello dell’Aquila, affinché proceda al giudizio di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti alla
Corte d’Appello di L’Aquila per il giudizio.
Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2013
Il Presidente
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ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, in conformità del