Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23563 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23563 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLO GIUSEPPE N. IL 25/07/1970
MIRAGLIA ANTONIO N. IL 11/03/1978
avverso l’ordinanza n. 9429/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
10/01/2014
sentjta la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
19de/s5ntite le conclusioni del PG Dott. E-,
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Data Udienza: 30/05/2014

Con ordinanza del 10 gennaio 2014, il Tribunale di Napoli, giudicando in sede
di rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte in riferimento alla
mancata verifica della credibilità soggettiva ed intrinseca delle dichiarazioni
accusatorie rese da alcuni collaboratori di giustizia, ha proceduto alla disamina delle
dichiarazioni rese da Galluccio Luigi, Cascarino Mirko e Marciello Rosario, in una
con le altre emergenze scaturite dalle indagini ed ha confermato l’ordinanza
applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di
GALLO Giuseppe e MIRAGLIA Antonio in orine a reati di partecipazione ad
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata ed altro, loro
rispettivamente ascritti.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale rassegna distinti atti di
impugnazione di contenuto peraltro identico. Lamenta il difensore che i giudici del
rinvio non si siano attenuti ai dicta della Corte in sede rescindente, dal momento che
l’attendibilità dei dichiaranti non sarebbe stata sottoposta a incisivo scrutinio. Non
sarebbe stata in particolare valutata la posizione dei dichiaranti rispetto a quelle dei
ricorrenti né valutata la natura non spontanea della collaborazione e degli indici a tal
proposito enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Né sarebbero pertinenti gli
elementi di verifica, trattandosi di circostanze estranee agli odierni ricorrenti. Viene
infine censurata la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
I ricorsi sono entrambi palesemente inammissibili, in quanto i motivi rassegnati
si rivelano del tutto aspecifici. Le censure, infatti, lungi dal profilare carenze
argomentative di significativo spessore o aporie motivazionali tali da rendere
incongruo il percorso argomentativo adottato dai giudici a quibus si limitano ad una
prospettazione meramente assertiva di criteri di ordine generale, senza alcuna
correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a sostegno della decisione
impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di un corredo motivazionale del tutto
congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico argomentativa, proprio
sui profili di lacunosità già additati da questa Corte nella pronuncia di annullamento.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda
a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014
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