Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23562 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23562 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORTE MANUEL N. IL 08/08/1989
avverso l’ordinanza n. 1172/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 10/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
le)té/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditii difensor Avv.;
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Data Udienza: 30/05/2014

Con ordinanza del 10 dicembre 2013, il Tribunale di Catanzaro, giudicando in
sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte di precedente
ordinanza che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari applicata nei
confronti di FORTE Manuel quale indagato di violazione della legge sugli
stupefacenti, ha disposto nei confronti del predetto la sostituzione della misura
applicata con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In
particolare, il Tribunale, quanto al primo punto devolutogli in sede rescindente (ove
era stata annullata la precedente ordinanza per omessa motivazione in ordine alla
eccezione di nullità per omessa notifica della richiesta proroga delle indagini,
considerato che le dichiarazioni degli acquirenti di stupefacente Ferrandini e Nigro
erano state rese dopo la scadenza del termine), disattendeva la fondatezza della
eccezione osserva che, come emergeva da una nota della cancelleria del pubblico
ministero di Cosenza del 15 novembre 2013, non occorreva nessuna richiesta di
proroga, in quanto il FORTE era stato iscritto nel registro degli indagati il 9 gennaio
2013 e la richiesta di misura cautelare era stata formulata il 14 gennaio 2013. Il
secondo punto di annullamento aveva invece riguardato la necessità di procedere a
verifica di “resistenza” del presupposto della gravità indiziaria, in quanto dovevano
ritenersi inutilizzabili le dichiarazioni rese da tale Volpintesta Ivan. Sul punto, i
giudici del rinvio ritenevano congrui a tal fine gli elementi desumibili dalle
dichiarazioni accusatorie rese da Nigro Massimo, corroborate dalle risultanze di una
intercettazione nella quale veniva fatto il nome dell’imputato quale pusher della zona.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce che i giudici del
rinvio non avrebbero adeguatamente valutato gli elementi emersi nel corso delle
indagini, erroneamente interpretando il contenuto della conversazione utilizzata in
chiave di accusa e non valutando le dichiarazioni rese da Mirabelli Gaspare. Quanto
al primo profilo, il ricorrente produce documentazione, esistente nel fascicolo
cautelare, dalla quale emergerebbe che il nominativo del FORTE risultava iscritto nel
registro delle notizie di reato sin dal 20 gennaio 2012. D’altra parte, sottolinea sul
punto il ricorrente, la stessa conversazione utilizzata in chiave di accusa è — come
puntualizza la stessa ordinanza impugnata — del 28 aprile 2012, il che dimostrerebbe
che l’indagine era già in corso. Né potrebbe farsi riferimento — come data di
iscrizione — ad un ipotetico “aggiornamento” dei dati, posto che, puntualizza il
ricorrente, i dati erano rimasti gli stessi.
Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini e limiti che seguono.
Provvedendo, infatti, a sanare le lacune motivazionali già .1 itate da questa Corte
nella pronuncia rescindente e con la quale si è devoluto al giudice dle rinvio il
compito di accertare la dondatezza o meno delle dedizioni difensive concernenti il
supramento del tremine delle indagini a far data dalla iscrizione del nominativo
dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., il Tribunale ha disatteso
la fondatezza della censura facendo leva sulla documentazione trasmessa dalla
1

OSSERVA

2

Procura della Repubblica di Cosenza sec(londo la quale il FORTE era stato iscritto
neli- egistro degli indagati il 9 gennaio 2013 e che pertanto non era stata formulata
alcuna richiesta di proroga delle indagini in quanto la richiesta di misura nei suoi
confronti era stata avanata il 14 gennaio 2013. Attestazione, quella di cui si è detto,
fondata su un provvedimento in pari data dello stesso pubblico ministero con il quale
era stato disposto l’aggiornamento della iscrizione a carico del FORTE e di altri
coindagati. Nulla veniva precisato, peraltro, circa “l’oggetto” di tale aggiornamento,
dal momento che, alla stregua della documentazione prodotta dalla difesa, lo stesso
frontespizio del fascicolo del pubblico ministero — recante lo stesso numero del
registro notizie di reato, lo stesso nominativo di pubblico ministero e gli stessi
indagati cui si riferisce il cennato “aggiornamento”, nonché la indicazione, quale
reato oggetto delle indagini, della violazione del d.P.R. n. 309 del 1990 — puntualizza,
come data della iscrizione, quella del 20 gennaio 2012. Va precisato, al riguardo, che
la giurisprudenza di questa Corte ha in varie occasioni avuto modo di sottolineare che
nel corso delle indagini preliminari il P.M. – salvi i casi di mutamento della
qualificazione giuridica del fatto o dell’accertamento di circostanze aggravanti – deve
procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall’art. 335
cod. proc. pen. sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti
reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccolga elementi in relazione al
medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall’originario indagato.
Ne consegue che il termine per le indagini preliminari previsto dall’art. 405 cod. proc.
pen., decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell’iscrizione del
suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente
sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione. (Ha precisato la Corte che
per determinare il dies a quo ai fini della decorrenza dei termini di durata massima
delle indagini preliminari relativi a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero in
momenti differenti, l’unico criterio è quello di ordine sostanziale desumibile dall’art.
335 comma secondo cod. proc. pen., secondo cui, quando non si tratti di mutamento
della qualificazione giuridica del fatto nè di diverse circostanze del medesimo fatto,
non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni, ma di iscrizione autonoma). (Sez. 4,
n. 32776 del 06/07/2006 – dep. 03/10/2006, Meinero, Rv. 234822. V. anche Cass.,
Sez. VI, n. 11472 del 2 dicembre 2009, Paviglianiti; Cass., Sez. II, n. 29143 del 22
marzo 2013, Doronzo). Pertanto, solo in ipotesi di nuova regiudicanda è possibile
procedere a nuova iscrizione dalla quale decorrono ex novo i relativi termini per le
indagini, posto che dagli “aggiornamenti” di cui al comma 2 dell’art. 335 cod. proc.
pen. i relativi termini restano fissati come dies a quo dalla originaria iscrizione.
L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata in parte qua, dovendo il
giudice del rinvio procedere ad accertare a cosa si sia riferito l'”aggiornamento” delle
iscrizioni operato il 9 gennaio 2013, traendo, dagli esiti di siffatta verifica, le
conseguenze del caso in punto di intervenuta scadenza o meno del termine delle
indagini, facendo applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati.
Deve invece essere dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso
attenente alla “prova di resistenza” parimenti devoluta da questa Corte nella sentenza

i

di annullamento con rinvio, posto che, avuto riguardo alla coerente e non
implausibile ricostruzione dei fatti offerta dai giudici a quibus, i rilievi svolti dal
ricorrente si limitano ad evocare profili di merito, circa l’apprezzamento degli
elementi di prova raccolti, che si rivelano estranei rispetto al rigoroso perimetro entro
il quale è consentito l’odierno sindacato di legittimità.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla questione relativa alla data di
iscrizione del nominativo dell’indagato FORTE Manuel nel registro di cui all’art. 335
cod. proc. pen., con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. Dichiara
inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014
Il Const

Il President

P. Q. M.

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