Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23561 del 05/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 23561 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPIRLI PIETRO N. IL 30/08/1966
avverso l’ordinanza n. 189/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
31/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Rot jt GEVIARp10 SABEJDNE ;
1~sentite le conclusioni del PG Dott. ri.trit,, pdra.
i

eki4173

I

41 ler otto

i 4.4.4.444A4 1,19;

Udib idifensorAAvv.Jf,0

14

Oit4-4.1.413

Data Udienza: 05/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma quale Giudice del riesame, con ordinanza del 31
gennaio 2013, ha rigettato la richiesta proposta da Spiri’ Pietro avverso
l’ordinanza del 7 gennaio 2013 del GIP del Tribunale di Roma con la quale era

per il delitto di furto con strappo in danno di Bartoli Giovanna (articolo 624 bis
cod.pen.).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando una illogicità della motivazione in
ordine alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza dell’ascritto reato che
delle esigenze cautelar’.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondati i relativi
motivi.
2. Il primo motivo, in quanto si sostanzia nella contestazione in fatto
dell’impugnata ordinanza e non tiene conto della peculiarità del riesame di
misure cautelar’ rispetto al merito effettivo delle fattispecie ascritte.
Compito del Giudice del merito era quello di analizzare anche alla luce
delle asserzioni defensionali gli elementi di prova (e la circostanza che essi in
materia cautelare si chiamino indizi è, a questi fini, mera variante terminologica),
verificarne il significato e la univocità; offrire completa giustificazione del perché,
a suo avviso, i fatti s’attagliavano alla fattispecie astratta e giustificavano le
conclusioni raggiunte circa la fattispecie concreta, ovvero, per la materia, circa la
perdurante sussistenza di gravi indizi di responsabilità.
I gravi indizi null’altro sono, d’altro canto, che “una prova allo stato degli
atti”, valutata dal Giudice allorché la formazione del materiale probatorio è

di

norma ancora in itinere.
È così soltanto l’aspetto di una possibile evoluzione “dinamica”, non la
differente intrinseca capacità dimostrativa, a contraddistinguere la valutazione
della prova in sede cautelare rispetto alla valutazione nel giudizio di cognizione
(v. Cass. Sez. I 4 maggio 2005 n. 19867 e da ultimo 17 maggio 2011 n. 19759).
Tale motivo si caratterizza, in ogni caso, per una completa rivisitazione in
punto di fatto degli elementi indiziari che il Tribunale ha ritenuto idonei a
1

stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in quanto indagato

e

giustificare la chiesta misura cautelare personale e, pertanto, giunge a richiedere
a questa Corte di legittimità un’operazione non consentita, pari a quella di un
inesistente ulteriore grado di merito, come si evince, per esempio, dalla
interpretazione del comportamento tenuto dall’indagato dopo la commissione del
reato.
3. Quanto alle esigenze cautelari, in diritto si osserva come il parametro
della concretezza, cui si richiama l’articolo 274 cod.proc.pen., comma 1 lett. c),

esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati,
dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola
condizione necessaria e sufficiente che esistano elementi “concreti” (cioè non
meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto
inquisito possa facilmente, verificandosene l’occasione, commettere reati
rientranti fra quelli contemplati dalla suddetta norma processuale (v. Cass. Sez. I
3 giugno 2009 n. 25214).
In altri termini, le esigenze connesse alla cosiddetta tutela della
collettività devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione di delitti
collegati sul piano dell’interesse protetto; trattandosi di valutazione prognostica
di carattere presuntivo, il Giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei
criteri logici adottati.
Ai fini del giudizio prognostico previsto dall’articolo 274 cod.proc.pen.,
comma 1 lett. c), deve, inoltre, aversi riguardo alle specifiche modalità e
circostanze del fatto, indicative dell’inclinazione del soggetto a commettere reati
della stessa specie, alla personalità dell’indagato, da valutare alla stregua dei
suoi precedenti penali e giudiziali, all’ambiente in cui il delitto è maturato,
nonché alla vita anteatta dell’indagato stesso.
L’espressione “delitti della stessa specie”, con la quale il legislatore
delimita l’area dei sintomi utilizzabili ai fini di siffatto giudizio, a riguardo della
probabilità di ricaduta nel reato, ha valore oggettivo e va riferita ai delitti che
offendono lo stesso bene giuridico.
Da tali elementi, di carattere oggettivo, il Giudice deve giungere, con
motivazione congrua ed adeguata, esente da vizi logici e giuridici, alla
formulazione di una prognosi di pericolosità dell’indagato in funzione della
salvaguardia della collettività, che deve tradursi nella dichiarazione di una
concreta probabilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nel suddetto
articolo 274 cod.proc.pen. comma 1, lett. c).

non si identifichi con quello di “attualità” del pericolo, derivante dalla riconosciuta

Il provvedimento impugnato, questa volta in fatto, appare conforme ai
principi in precedenza enunciati, avendo correttamente messo in luce, nella
prospettiva di cui all’articolo 274 cod.proc.pen., comma 1 lett. c), la gravità delle
condotte poste in essere dall’indagato, i numerosi precedenti penali per delitti
contro il patrimonio e l’inaffidabilità dell’indagato a comprendere le esigenze di
tutela della collettività, a cagione dei tre precedenti per il delitto di evasione.
4. L’inammissibilità del ricorso determina, per concludere, la condanna del
favore della Cassa delle Ammende, che appare equo determinare nella misura di
euro 1.000,00.
Devono, ancora e a cura della Cancelleria, disporsi le comunicazioni di cui
all’articolo 94 comma 1 ter disp.att. Cod.proc.pen.
P.T.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli avvisi di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att.
c.p.p.
Così deciso in Roma, il 5/4/2013.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA