Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23560 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23560 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEOLI ALESSANDRO N. IL 17/05/1978
avverso l’ordinanza n. 3540/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
03/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.
ARDO,SABEONE ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ott o Si +itt1/4 tA.4

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Uditi difensor Avv.;

huutio

Data Udienza: 05/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del riesame, con ordinanza
del 3 dicembre 2012, ha parzialmente confermato, sostituendo l’originaria
misura cautelare personale con quella degli arresti domiciliari, l’ordinanza del 17

applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Meoli
Alessandro indagato per il delitto di tentato sequestro di persona a scopo di
estorsione.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, lamentando quale unico sostanziale motivo l’insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza dell’ascritto reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato il
relativo motivo.
2. Invero, quanto alla sussistenza dei gravi indizi per l’ascritto reato giova
premettere, in diritto, come sia consolidato orientamento di questa Corte che per
l’applicazione di una misura cautelare personale, in questa fase del
procedimento, sia richiesto solo il requisito della gravità degli indizi, nel senso
che questi debbano essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di
attribuzione del reato per cui si procede all’indagato (v. di recente Cass. Sez. I 9
aprile 2010 n. 16792).
Le doglianze del ricorrente tendono, inoltre, a rendere accreditabile una
diversa ricostruzione delle emergenze di causa sulla base di ipotesi le quali, a
prescindere dal relativo grado di plausibilità, non possono essere devolute
all’apprezzamento del Giudice di legittimità.
La Cassazione, infatti, non valuta i risultati delle prove o degli indizi né
persegue la ricostruzione più aderente ad essi ma è deputata unicamente a
verificare che il ragionamento seguito dal Giudice di merito sia razionale e non
soffra di vistose incertezze su elementi decisivi.
3. Nella specie, in fatto, la mera lettura dell’impugnata ordinanza (v.
pagine 6 e 7 della motivazione) permette di chiarire come la posizione
1

novembre 2012 del GIP presso il medesimo Tribunale con la quale era stata

dell’odierno ricorrente all’interno della compagine destinata a compiere l’ascritto
delitto sia ben concretamente delineata e non intaccata dalle argomentazioni
defensionali dell’odierno ricorso, che riguardano una sola circostanza, relativa al
contenuto di un’intercettazione telefonica, del tutto marginale rispetto al resto
della compiuta attività istruttoria.
4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente
favore della Cassa delle Ammende, che appare equo determinare nella misura di
euro 1.000,00.

P.T.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5/4/2013.

condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in

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