Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23558 del 07/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23558 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
BLOIS Luciano n. Ferrara il 16 luglio 1957, in proprio e nella qualità di legale
rappresentante pro tempore delle società IRIDE s.r.l. e SPRISS LAB s.r.l. (già
DEMETRA s.p.a.)
avverso l’ordinanza emessa il 12 novembre 2013 dal Tribunale di Perugia

Data Udienza: 07/03/2014

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Aurelio Galasso, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore di fiducia avv. Francesco Chisi del foro di Perugia che ha chiesto
l’accoglimento;
osserva:

c,

Considerato in fatto
1. Con ordinanza in data 12 novembre 2013 il Tribunale di Perugia ha rigettato
le richieste di riesame proposte nell’interesse di BLOIS Luciano, in proprio e nella
qualità di legale rappresentante pro tempore delle società IRIDE s.r.l. e SPRISS LAB
s.r.l. (già DEMETRA s.p.a.), avverso i decreti di sequestro probatorio emessi dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia in data 8 giugno 2013 nei

2. Avverso la predetta ordinanza il Blois ha proposto due identici ricorsi per
cassazione, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore delle società IRIDE
s.r.l. e SPRISS LAB s.r.l. (già DEMETRA s.p.a.), con i quali si deduce l’omessa
motivazione in ordine al vincolo di pertinenzialità tra il compendio dei documenti
sequestrati e le ipotesi di reato indicate nel provvedimento di sequestro (artt.640-bis
cod.pen. e 2 D.Lgs. n.74/2000) a carico del Blois ovvero l’omesso accertamento in
ordine all’eventuale sussistenza di una relazione di immediatezza ex art.253
cod.proc.pen. tra le cose sequestrate e l’illecito penale contestato. Il ricorrente si
duole che nell’ordinanza impugnata non si sia data risposta alle censure difensive
riguardanti il fatto che erano stati sequestrati gli interi archivi delle due società senza
che nei decreti di sequestro fossero state precisate le cose da sequestrare perché
pertinenti al reato. Sarebbe stato operato, secondo il ricorrente,

“un sequestro

probatorio meramente esplorativo, volto esclusivamente alla ricerca di una notitia
criminis che lo stesso sequestro, invece, dovrebbe presupporre”, senza alcuna previa
indicazione selettiva in rapporto agli scopi delle indagini e alla riconducibilità a queste
dei documenti sequestrati coincidenti con l’intero archivio delle società rappresentate
dal Blois, ivi comprese tesi di laurea di soggetti terzi rispetto alle vicende delittuose
ipotizzate.

Ritenuto in diritto
3. Le doglianze difensive sono infondate e i ricorsi, di identico contenuto, vanno
rigettati.
Nell’ordinanza impugnata il Tribunale ha premesso che i decreti impugnati sono
stati emessi 1’8 giugno 2013, dopo che lo stesso Tribunale del riesame aveva annullato
i precedenti decreti emessi il 27 marzo 2013 per difetto di motivazione e che il
ricorrente si doleva della loro non adeguata motivazione sia in ordine al fumus criminis

confronti delle predette società e confermava i sequestri eseguiti.

3
(sarebbero state indicate solo le norme di legge penale rilevanti nel caso di specie),
sia in ordine alle finalità probatorie delle cose sottoposte a sequestro.
Con i ricorsi in esame le censure difensive si concentrano sulla mancanza di
motivazione, nell’ordinanza del Tribunale del riesame, esclusivamente in relazione alla
pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto alle ipotesi di reato indicate nei
provvedimenti di sequestro.

di legittimità (Cass. sez.Vi 31 gennaio 2012 n.5930, Iannella; sez.VI 9 gennaio 2009
n.4544, Delogu; Sez.Un. 28 gennaio 2004 n.5876, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua), il
decreto di sequestro deve essere sorretto da una motivazione che, per quanto
riassuntiva o schematica, coniughi al ragionevole delinearsi di ipotesi criminose
almeno l’enunciazione descrittiva dell’inerenza o pertinenzialità dei beni e cose
sequestrate all’accertamento di dette ipotesi di reato.
Nel provvedimento impugnato si afferma che nei decreti emessi 1’8 giugno
2013, contrariamente a quanto indicato nei precedenti analoghi decreti del marzo
2013 che erano stati annullati, il pubblico ministero aveva indicato i fatti riconducibili
alle fattispecie criminose indicate nelle norme di legge citate e relativi alla percezione
da parte di numerosi soggetti, con condotte plurime e continuate, soprattutto nella
forma del credito d’imposta, di contributi ministeriali collegati a ricerche il cui costo
per il richiedente avrebbe dovuto essere pari al doppio del beneficio percepito,
ricerche spesso svolte in modo fittizio e accompagnate da un meccanismo di false
fatturazioni dirette a far tornare al committente la ricerca quanto erogato. I fruitori del
credito d’imposta o del contributo rientravano così in possesso di buona parte della
spesa sostenuta per la ricerca e gli importi riscossi venivano sottratti all’imposizione
fiscale attraverso l’emissione di false fatture. Tra i soggetti delegati a svolgere le
ricerche comparivano le società Demetra (ora SPRISS LAB s.r.I.) e Iride come società
coinvolte, secondo la nota MIUR del luglio 2012. nell’ambito dei rapporti con diverse
altre società aventi ad oggetto contratti di ricerca ammessi ad agevolazioni pubbliche.
Così delineate le fattispecie criminose, il pubblico ministero -come evidenziato
dal Tribunale del riesame- aveva spiegato, al fine di motivare la finalità probatoria
delle cose da sottoporre a sequestro, che era fondamentale per l’accertamento dei
fatti come ipotizzati procedere al sequestro della documentazione che era stata già
sequestrata (a seguito dei precedenti provvedimenti di sequestro annullati) dalla

1A,

A questo riguardo la Corte osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza

4
Guardia di Finanza, poiché detta documentazione era necessaria per ricostruire le
movimentazioni relative alle società Demetra (ora SPRISS LAB s.r.I.) e Iride ed i
rapporti che le stesse avevano avuto con diversi soggetti beneficiari della ricerca che
con le medesime società avevano avuto rapporti e alle stesse avevano erogato
compensi o corrispettivi. In tale prospettiva il pubblico ministero aveva indicato, quale
documentazione necessaria al fine suddetto, tutta quella relativa alla contabilità

progetti di ricerca fruitori di agevolazioni e contribuzioni pubbliche (contratto di
ricerca, fatture attive ed eventualmente passive), estremi e modalità del pagamento,
documentazione interna relativa ai costi rendicontati per la ricerca quali quelli per il
personale interno, per i servizi esternalizzati, per materie prime, progetti e
documentazione tecnica, relazione finale della ricerca eseguita.
I sequestri, ha concluso il Tribunale del riesame, avevano avuto ad oggetto
copiosa documentazione rientrante, stando alla lettura dei verbali, nelle categorie
indicate dal pubblico ministero nei decreti impugnati, documentazione rinvenuta
presso le sedi delle società SPRISS LAB s.r.l. e Iride alla via Settevalli n.11/E-24 in
Perugia.
La Corte ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente,
nell’ordinanza impugnata sia stata fornita la motivazione circa la legittimità dei decreti
di sequestro probatorio emessi 1’8 giugno 2013 sotto il profilo della pertinenzialità dei
beni sequestrati, attraverso il puntuale richiamo alle ragioni esposte al riguardo dal
pubblico ministero che ha indicato analiticamente la documentazione, contabile e
tecnica, necessaria a fini probatori elencando con sufficiente specificità natura e
contenuto dei documenti indispensabili per l’accertamento delle condotte criminose,
così da consentire un’effettiva possibilità di controllo del nesso di pertinenzialità tra i
reati ipotizzati e i diversi documenti o categorie di documenti oggetto dei
provvedimenti di sequestro. Nel caso di specie, peraltro, tale controllo risulta essere
stato effettuato avendo il Tribunale del riesame verificato la compatibilità con le
condotte criminose ipotizzate della copiosa documentazione sequestrata che, secondo
quanto affermato nell’ordinanza impugnata e non specificamente contestato nel
ricorso, risultava rientrare “nelle categorie indicate dal pubblico ministero nei propri
decreti”. Il sequestro probatorio è del resto finalizzato non solo all’accertamento dei
fatti già enunciati dall’accusa ma anche di quelli evincibili in base ad un eventuale
sviluppo delle indagini, di guisa da garantire in punto di prova il

“dedotto” ed il
i

p\-

aziendale delle predette società (libro giornale, registri IVA, schede di mastro), ai

5

“deducibile”, ancorché con riferimento alla pertinenzialità di quanto oggetto del
sequestro in rapporto ai reati contestati e/o contestabili (Cass. sez.VI 28 gennaio
2009 n.5402, Castorina).
Le doglianze difensive, comunque, sembrano riguardare almeno in parte
l’esecuzione dei sequestri che avrebbe avuto ad oggetto anche documentazione
asseritamente ultronea, non meglio specificata, o appartenenti a terzi (tesi di laurea).

mantenere il vincolo a fini di prova (e non anche alla opportunità o legittimità del
sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame) possono
eventualmente dar luogo alla presentazione di istanza di restituzione ex art.263
cod.proc.pen., anche da parte dei terzi interessati, e che, comunque, lo stesso giudice,
quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, dispone che siano
restituite a chi ne abbia diritto ai sensi dell’art.262 cod.proc.pen..
4. Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 7 marzo 2014

il cons. est.
JW”2-

Il Preside
Q; 29

A questo riguardo la Corte osserva che le doglianze relative alla necessità di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA