Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23557 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23557 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETRUCCI DANILO N. IL 26/03/1973
PISTONE RINALDO N. IL 20/08/1948
avverso la sentenza n. 3481/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
03/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
a-J/0,j
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L
che ha concluso per en

L’ ta;

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

ÌC

Data Udienza: 30/05/2014

Con sentenza del 3 dicembre 2013, la Corte di appello di Torino ha confermato
la sentenza pronunciata dal Tribunale di Alba, Sezione distaccata di Bra, il 14
gennaio 2013 con la quale PETRUCCI Danilo e PISTONE Rinaldo erano stati
condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 750 di multa
ciascuno quali imputati di vari episodi di truffa ai medesimi ascritti. I giudici
dell’appello in particolare dichiaravano inammissibile il primo motivo di
impugnazione comune ad entrambi nel quale si deduceva al rilevanza civilistica dei
fatti e infondate le doglianze subordinate in tema di trattamento sanzionatorio.
Entrambi gli imputati con distinti ma identici motivi di ricorso riproducono in
termini del tutto aspecifici le censure già dedotte in appello. I ricorsi sono pertanto
entrambi palesemente inammissibili perche generici.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014
Il Consig

estensore

Il Preside

OSSERVA

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