Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23556 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23556 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICARIELLO DANIELE N. IL 18/04/1978
avverso la sentenza n. 1583/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/05/2014

Picariello Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Napoli datata
19.4/19.6.2013 che, in sede di rinvio disposto dalla corte di Cassazione in data 23.1.2013 per vizio
di motivazione della pregressa sentenza della stessa corte sul punto relativo al diniego del
riconoscimento della continuazione fra il delitto associativo ed il delitto di estorsione per il quale
l’imputato con sentenza del gup del tribunale di Salerno, passata in giudicato il 19.9.2007,
riconosciuta la continuazione tra i due delitti, rideterminava la pena, considerato più grave il reato
associativo, in anni nove di reclusione, composta nel modo seguente: anni sei e mesi otto di
reclusione per il delitto associativo ed anni due e mesi quattro, in tale misura ridotti di un terzo per
il rito, per il reato satellite.
-2- Con una unica ragione di doglianza la difesa ,richiamando l’art. 606 lett. b) c.p.p., denuncia la
violazione della legge penale in relazione al calcolo della pena, per avere il giudice del rinvio
ritenuto più grave il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso in base alla pena in
concreto inflitta per tale titolo, a fronte della minore sanzione- anni sei- definitivamente inflitta per
il reato di estorsione aggravata ex art. 7 . n. 203/1991. In realtà il criterio di raffronto tra i due reati
in continuazione avrebbe dovuto svolgersi sul piano astratto, con la conseguenza di considerare più
grave il reato di estorsione pluriaggravato ex artt. 629 comma 2 c.p. e 7 L.,n.203/1991, punibile con
la pena in astratto di 30 anni, a fronte della pena minore — di 15 anni —, prevista sempre in astratto
per il delitto di associazione camorristica armata come contestato ex art. 416 bis , 1,3,4„5,7
comma c.p.
-3- Il ricorso è fondato.
Di certo in tema di reato continuato, la violazione più grave va a individuata in astratto in base alla
pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la
fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse( Sez. Un.
28.2/13.6.2013,P.G. in proc. Ciabotti, Rv. 255347).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per la determinazione della pena ad altra sezione
della corte di appello di Napoli..
Così deciso in Roma il 30.5.2014.

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Elisabetta Cesqui, per l’annullamento con rinvio
per la determinazione della pena.

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