Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23555 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23555 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
nei confronti di:
SINATRA EMILIA N. IL 06/10/1978
avverso la sentenza n. 420/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
28/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/05/2014

-1- La Wind 256087). s.p.a., quale parte civile, ricorre per cassazione, tramite difensore munito di
procura speciale, Iliffe~f~ber avverso la sentenza della corte di appello di Potenza, datata
28.6/28.8.2013, che in sede di appello, proposto dalla sola parte civile ed in riforma della sentenza
di primo grado — tribunale di Matera in data 10.10.2011- che aveva assolto, per non aver commesso
il fatto, Sinatra Emilia dall’ imputazione di truffa aggravata ex art, 61, n. 11 e 640 c.p.,dichiarava in
via preliminare, dopo aver verificato 1 ‘insussistenza delle condizioni per una assoluzione nel
merito, non doversi procedere contro l’imputata per essersi il delitto prescritto ancor prima della
pronuncia della sentenza di primo grado.
– 2- Avverso la decisione ricorre la parte civile, denunciando la illegittimità della decisione. Ad
avviso della ricorrente, anche in presenza di una causa di estinzione del reato quale la prescrizione,
maturatasi prima della decisione in primo grado, il giudice del gravame, per il disposto dell’art. 576
codice di rito, alla cui stregua la parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, può proporre
impugnazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio, potrebbe e dovrebbe
“entrare” nel merito della vicenda al fine di accertare incidentalmente i fatti costitutivi di reato ”
anche senza emettere una decisione specifica sul risarcimento del danno.
-3- Il ricorso merita accoglimento ma con conseguenze diversea da quelle proposte dalla ricorrente.
Premesso che il giudice di appello non avrebbe potuto modificare in pejus la sentenza di primo
grado in mancanza dell’appello del P.M., deve convenirsi sulla possibilità della parte civile, a
fronte di una sentenza di assoluzione, di impugnarla per vedere riconosciuto il suo diritto al
risarcimento ed alla modifica,ai soli fini civili, della statuizione penale. E deve ancora ribadirsi in
questa sede che nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta
prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità
dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, l’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione
proposto dalkkoptata4e impone l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente
per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 cod. proc. pen.( In tal senso, da ultimo Sez. Un.
18.7/27.9.2013, Sciortino, Rv.256087)

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di
appello. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 30.5.2014.

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Elisabetta Cesqui,per l’annullamento senza rinvio
per l’ inammissibilità del ricorso;
limitatamente alle spese della parte civile; s
Udito il difensore della parte civile, l’avv. Elisabetta Forlani, che si riporta ai motivi del ricorso.

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