Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23552 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23552 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NIGRELLI MICHELE N. IL 04/07/1959
VENUTO SALVATORE N. IL 22/09/1955
PATTI MASSIMO N. IL 05/06/1973
RICCOBENE ANTONELLA N. IL 19/07/1972
TITA FRANCESCO N. IL 24/03/1960
OIENI SALVATORE N. IL 04/10/1975
HELLENIA S.A.S. DI DE CARO BARBARA E C.
COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO LA PkkYA BLANCA DI
PALAZZO CATERINA E C. S.A.S.
RICCOBENE DOLCIARIA S.A.S. DI RICCOBENE ANTONELLA E
C.
avverso la sentenza n. 1158/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
30/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 30/05/2014

-1- La sentenza impugnata ed il fatto in generale
Con sentenza 30.11.2012/8.2.2013 la corte distrettuale di Messina ha definito il processo di secondo
grado nei confronti di 40 imputati e 15 società (tra i quali gli odierni sei imputati e le tre società
ricorrenti) che avevano appellato la sentenza del tribunale di Mistretta datata 16.2.2010.
Entrambi i giudici di merito hanno convenuto sul nucleo centrale al quale si collegano i singoli fatti
contestati: la formazione di una associazione a delinquere, che gravitava intorno allo studio tecnico
di Nigrelli Michele, impegnata a promuovere e seguire le richieste di finanziamento, per conto di
numerose società commerciali operanti nel territorio di Mistretta, funzionali all’accaparramento
fraudolento di finanziamenti comunitari contemplati dal d.l. 22.10.1992 n. 415, conv. nella legge
n. 488/1992, e dalla legge della Regione Sicilia 23.12.2000, n. 32. Tramite una serie di condotte
truffaldine rivolte prima verso gli istituti bancari incaricati della istruzione delle pratiche e poi verso
gli istituti pubblici concedenti, condotte consistite nella formazione di falsi strumenti negoziali,
attestanti l’acquisto di immobili da destinare ad attività commerciali, nella emissione ed uso o di
fatture per operazioni inesistenti, nel rappresentare, attraverso spericolate manovre bancarie e
contabili, l’apporto di mezzi finanziari propri richiesti dal programma di investimento, gli imputati
e le società avevano ottenuto o tentato di ottenere ingenti somme di denaro a titolo di finanziamenti
comunitari di cui non avevano diritto.
-2- Le condanne degli imputati e delle società, entrambi ricorrenti
All’ esito dei due giudizi di merito, conclusi con una serie di assoluzioni , condanne e con
numerosissime declaratorie di estinzione dei reati per prescrizione, malgrado la sospensione dei
termini per mesi uno e giorni dodici in primo grado e per mesi sette e giorni tre in appello, questa
Corte è chiamata a decidere sui ricorsi degli imputati e in ordine ai reati di seguito indicati:
a) Nigrelli Michele ricorre per la condanna ad anni quattro, mesi nove e giorni quindici di
reclusione per i delitti, in continuazione, di associazione a delinquere nella qualità di promotore e
organizzatore ex art. 416 comma 1 c.p. — capo FH- dell’ imputazione-, di emissione di fatture e
documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 commi 2 e 3 D.Lgs. n. 74/2000 — capo BS- di
dichiarazioni fraudolente tramite le predette fatture e documenti ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 — capi
BV e CB —. La pena veniva così determinata: anni quattro e mesi quattro di reclusione per il reato
— base, più mesi cinque e giorni quindici per i reati satelliti,aumento da amputare a ciascuno di essi
per 1/37, pari a poco meno di due mesi (55,1 giorni per ciascuno).
b) Venuto Salvatore ricorre per la condanna ad anni tre e mesi quattro di reclusione in seguito alla
conferma in appello del solo delitto di associazione a delinquere e x art. 416 c.p. — capo FHc) Patti Massimo ricorre per la condanna ad anni due e mesi sei di reclusione per lo stesso delitto
associativo- sempre capo FH- .
i

Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi, e i motivi aggiunti ;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Elisabetta Cesqui per l’ annullamento senza rinvio,
quanto al ricorso di Negrelli Michele, limitatamente ai capo BS,BV e BC per essere estinti i reati
per prescrizione,con rideterminazione della pena per il delitto di cui al capo FH) in anni 4 e mesi 4
di reclusione, per l’ inammissibilità dei ricorsi di Venuto Salvatore, Riccobene Antonella, Oieri
Salvatore,Patti Masimo, Hellenia s.a.s. Complesso Turistico La Playa Bianca, per l’annullamento
senza rinvio del ricorso di Tita Francesco per essersi il reato a lui attribuito estinto per prescrizione,
per il rigetto del ricorso della Riccobene Dolciaria.
Uditi i difensori degli imputati, gli avv. Giovanni Foti, Salvatore Beggea, Lucio Di Salvo, Emilia
Antico, Gioacchino Sbacchi che, anche quali sostituti processuali degli avv.ti Giovanni Aricò,
Salvatore Librizzi e Chillè, chiedono l’ accoglimento dei rispettivi ricorsi.

-3-. Le singole posizioni, con i rispettivi motivi di ricorso e le relative deliberazioni di questa Corte
3.1. Nigrelli Michele ( avv.ti Giovanni Aricò e Giovanni Foti ).
3.1.A Fatto: lo studio Nigrelli, formalmente la ” centro Servizi s.a.s. di Nigrelli Michele e C”
costituisce la struttura nella quale si raccolgono le richieste di finanziamento e che svolge una
attività consistente negli adempimenti necessari alla istruzione delle varie pratiche per ottenere, a
favore delle società, reali o costituite ad hoc, finanziamenti pubblici. Sul finire degli anni ’90 e l’
inizio del 2000 lo studio si dota di uno specifico settore che tratta pratiche relative alla finanza
agevolata ed il cui responsabile è il coimputato Massimo Patti, impegnandosi ad ottenere e far
ottenere anche finanziamenti illeciti. Tra i tantissimi delitti contestati, questi caduti in prescrizione,
residuano le violazioni tributarie ex artt. 8, 3 e 2 D.L. n. 74/2000- capo BS- poste in essere per
consentire alla società Centro Servizi di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto
funzionali specialmente ad esporre inesistenti crediti IVA, ancora le violazioni tributarie — capo
BV -, in concorso con Antonella Riccobene per avere, come determinatore, utilizzato false fatture
emesse da Oieni e Venuto per esporre inesistenti crediti Iva ed ottenere indebiti rimborsi IVA, ed
infine ancora, quale istigatore, insieme al coimputato Tita Francesco, per avere presentato false
dichiarazioni e false fatture per operazioni inesistenti, emesse dal coimputato Oieni Salvatore e
Vaccaro Antonino, per ottenere indebiti rimborsi Iva. Al Nigrelli sono stati contestati 91 reati,
condannato in primo grado o prosciolto per non doversi procedere per 87, assolto solo, e
parzialmente, per sole quattro imputazioni..
-3.1.B Motivi di ricorso. Due le ragioni di doglianza:
a) genericità della contestazione di associazione a delinquere specie nella sua forma aggravata, ed
anche sul versante della individuazione del tempus commissi delicti. Su quest’ ultimo punto si
rimarca la contraddittorietà della motivazione per il fatto che, da un lato, si ritiene che la
permanenza del reato sia stata interrotta dall’avvio del procedimento penale , con il corredo di
sequestri ,arresti e quant ‘altro, misure emesse tra il 25 ed il 27.3.2003, dall’altro, per il rilievo che,
al fine i escludere l’avvenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello i
giudici della predetta decisione pongono il termine della permanenza al 31.12.2004, ancora in
contraddizione con i giudici di primo grado che indicavano il termine della consumazione del reato
2

d) Riccobene Antonella ricorre per la condanna ad anni due di reclusione per il delitto continuato di
dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti ex art.
2 D.Lgs. n. 74/2000- capo BV- .
e) Oieni Salavatore ricorre avverso la condanna ad anni due e mesi otto di reclusione per i delitti in
continuazione di associazione a delinquere e di riciclaggio -capi FH e CF-.
O Tita Francesco ricorre avverso la condanna ad anni due e mesi sei di reclusione per il delitto di
dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture e documenti per operazioni inesistenti ex art. 2
D.Lgs. n 74/2000 – capo CB-.
g) Hellenia s.a.s. di De Caro Barbara ricorre avverso la condanna al pagamento della sanzione
pecuniaria di euro 70.500,00 ed alle pene accessorie per la responsabilità in ordine all’ illecito
amministrativo collegato ala consumazione del delitto di truffa ai danni dell’ente pubblico,
rubricato al capo Z), ex art. 24 commi 1 e 2 D.Lvo n. 231/2001 — capo EV del’ imputazione -.
h) Complesso turistico alberghiero ” La Playa Bianca” s.a.s. di Palazzo Caterina ricorre avverso la
condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 82.500,00 ed alle pene accessorie per la
responsabilità in ordine all’ illecito amministrativo collegato alla consumazione del delitto di truffa
ai danni dell’ente pubblico, rubricato al capo CZ, ex art 24 commi 1 e 2,26 D.Lvo n. 231/2001capo EZ dell’ imputazione -.
i) Riccobene Dolciaria s.a.s. di Riccobene Antonella ricorre avvero la condanna al pagamento
della sanzione pecuniaria di 99.000,00 ed alle pene accessorie per la responsabilità in ordine all’
illecito amministrativo collegato alla consumazione del delitto di truffa ai danni dell’ente pubblico
rubricato al capo BT, ex art. 24 commi 1 e 2 D.Lvo. n. 231/2001- capoFD)-..

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genericamente “sino all’anno 2004″. Ne dovrebbe conseguire, una volta ritenuto il termine di
consumazione del delitto alla data del 27.3.2003, la prescrizione del reato dopo anni nove, mesi
cinque e giorni 15, anche considerando il periodo di sospensione di mesi otto e giorni 15. Si
eccepisce ancora la prescrizione dei reati finanziari- capi BS,BV e CB- in ordine ai quali il termine
di prescrizione deve determinarsi in anni 8,mesi due e giorni 15 di reclusione ( risultante dalla
somma di anni sei + un quarto + mesi 8 e giorni 15 di sospensione), decorrente dal giorno della
consumazione di ogni reato avvinto dalla continuazione: così per il reato di emissione delle fatture
per operazioni inesistenti dovranno dichiararsi prescritte le condotte di emissione di fatture o
documenti, ove si considerasse la data della sentenza di secondo grado, commesse entro il
15.9.2004,ed ove si considerasse la data dell’attuale udienza, quelle commesse entro il 28.2.0004.
Per i reati di dichiarazione fraudolenta, il termine di prescrizione per il reato di cui al capo BV,
consumatosi il 18.10. 2004, la prescrizione si è maturata alla data del 2.1.2013, per quello di cui al
capo CB, consumatosi il 29.10.2004, la prescrizione si è maturata il 13.1.2013.
b) carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento
sanzionatorio per non aver tenuto conto il giudice del merito dello stato di incensuratezza dell’
imputato, della sua condotta collaborativa, nonché per il concorso nei fatti di 38 imputati dei reati
fine.
-3-1-C 11 ricorso è inammissibile in parte per genericità, in parte per muovere censure nel merito ed
in parte per manifesta infondatezza.
E inammissibile il ricorso nella parte in cui svolge il tentativo di indurre questa Corte a tracimare i
rigidi steccati che delimitano il campo della sua conoscenza. E’ pur vero che le valutazioni del
giudice del gravame devono essere tradotte in una forma dalla quale sia dato evincere l’autonomia
di un pensiero che non si appiattisca acriticamente sulle motivazioni del giudice di primo grado.
Ma nel caso di specie la corte di appello ha dato buona prova di un pensiero autonomo con il
ricollegare l’associazione al numero talmente sterminato dei reati che vedono protagonisti l’
imputato ed i correi e che vengono consumati con le stesse tecniche e modalità nel suo studio di
ragioniere, dove l’ estrazione dei files di un computer ha fornito la prova della predisposizione di
falsi contratti e di falsi documenti funzionali alle truffe ed alle evasioni fiscali. Peraltro vi è da
ribadire in questa sede che il giudice di appello ben poteva motivare la propria decisione
richiamando il discorso giustificativo svolto dal giudice di primo grado per essersi l’appellante
limitato alla riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente
risolte dal primo giudice, oppure alla prospettazione di questioni generiche, superflue o palesemente
inconsistenti, a fronte, tra l’altro, dei prospetti contabili, analitici, specifici prodotto di
accertamenti tecnici per nulla contestati Inammissibili,oltre che temerarie, perchè generiche e
calate tutte nel merito, le censure in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti,
l’ uno e le altre oggetto di determinazioni giudiziali che correttamente ed esaustivamente
richiamano il ruolo di organizzatore e promotore dell’ imputato, nonchè gli ingenti danni prodotti
nell’economia del territorio di Mistretta con il conseguente ingiusto profitto di privati e società,
insensibili del tutto alla destinazione virtuosa delle risorse pubbliche. Inammissibile ancora la
censura che contesta il termine finale della condotta associativa individuato al 31.12.2004 dai
giudici di appello che hanno così specificato il termine in verità generico, rappresentato dai primi
giudici, fino al 2004.
Invero la difesa dell’ imputato desume la data di consumazione da quella — 23, 25 o 27-3.2003 dei decreti di perquisizione e sequestri che avrebbe posto fine alla condotta delittuosa. Ma è fin
troppo facile replicare che siffatti provvedimenti possono essere del tutto compatibili con la
permanenza del vincolo associativo, una volta che la contestazione è formulata come” aperta” Ne
consegue che la precisazione, propria della corte di appello, nel senso che la permanenza deve
fissarsi ” sino all’ intervento dell’Autorità giudiziaria” deve al limite intendersi fino agli ulteriori,
rispetto ai decreti di sequestro e di perquisizione richiamati dai primi giudici, interventi
dell’autorità giudiziaria almeno a tutto il 2004. E la riprova la si rinviene nella data di

3.2. Venuto Salvatore ( avv.ti Giovanni Aricò e Giovanni Foti)
3.2.A- Fatto: l’ imputato, all’ esito del giudizio di secondo grado è chiamato a rispondere solo del
delitto di associazione criminosa in concorso con Nigrelli, Patti e Oieni. I giudici di merito, sia di
primo che di secondo grado, gli attribuiscono il ruolo di soggetto “cartiera”, firma qualsiasi
documento funzionale alla consumazione delle truffe, quali i contratti preliminari per rappresentare
la proprietà in testa alle società richiedenti finanziamenti per l’acqquisto di patrimoni immobiliari
inesistenti, promette in vendita lo stesso bene a soggetti diversi a sostegno di distinte pratiche di
finanziamento,assume nella stessa pratica le vesti di venditore e compratore, si presta in definitiva
ad ogni artificio funzionale alla formazione di documentazione necessaria alle truffe.
3.2.B – Motivi di ricorso. Quattro le ragioni di doglianza, che richiamano l’art-. 606 lett. b) ed e)
codice di rito:
a) mancanza ed illogicità della motivazione in ordine non solo alla sussistenza degli elementi
costitutivi di una associazione a delinquere, ma altresì in ordine alla partecipazione ad essa, sotto il
profilo dell’affectio societatis, del prevenuto. I giudici di merito non avrebbero fornito la chiave di
lettura giustificativa dell’assunto del contributo causale e consapevole alla struttura associativa, i
giudici di secondo grado poi si sarebbero appiattiti sugli snodi motivazionali della sentenza di
primo grado.
b) illogicità della motivazione in ordine alla individuazione del tempo di cessazione della
permanenza del delitto associativo. Ad avviso della difesa — che ripete le argomentazioni proposte
dalla difesa del Negrelli – il termine di consumazione sarebbe stato arbitrariamente spostato fino al
31.12.2004, a fronte della indicazione generica del giudice di primo grado e della contestazione
indicata” fino al 2004″ ed a fronte ancora della affermazione contenuta nel contesto motivazionale
della sentenza di secondo grado che affida la determinazione del momento consumativo del reato
all’ inciso ” sino all’ intervento dell’autorità giudiziaria”, il che sarebbe determinato dalle
perquisizioni e dai sequestri disposti alla data del 27.3.2003. Ne dovrebbe conseguire la
maturazione del termine di prescrizione dopo anni nove, mesi cinque e giorni 15, considerando il
periodo di sospensione di mesi otto e giorni 15. Ed anche ove si ritenesse la permanenza protrattasi
oltre, al massimo fino al 1.1.2004 , si sarebbe dovuto considerare che, dopo il Marzo del 2003,i1
Venuto recede dall’associazione, per essere sostituito nelle sue funzioni di soggetto “cartiera” dal
coimputato Oieni, giusta la testimonianza all’ udienza del 12.1.2010 del teste Manuella.
c) ed d) mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche per
assenza di una motivazione specifica, relativa al caso concreto, della personalità dell’ imputato,
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consumazione di molti dei delitti – fine indicata, senza contestazione alcuna, nell’ Ottobre Novembre 2004 -capi BS, BU, BV,BZ ed altri-.
3-1- Ne consegue che il delitto di associazione ,consumatosi nel Dicembre 2004 non si è ancora
prescritto, tenendo conto della sospensione dei termini di mesi otto e giorni 15 e del termine di
sette armi più un quarto per via della interruzione. In base a tali misure il reato si prescriverebbe
solo il 15 Giugno 2014.(dopo anni 9,mesi 5 e g. 15).
Quanto ai reati satelliti, già il giudice di appello ha ritenuto inammissibili i motivi relativi, per
evidente genericità per essersi limitata la difesa a segnalare che “l’ istruttoria non è riuscita a
dimostrare con la dovuta certezza nè la sussistenza dei reati ipotizzati nè il coinvolgimento dell’
imputato”, senza per nulla contestare fatti e criteri di ragione esposti diffusamente dal giudice di
primo grado. Ne consegue che l’inammissibilità dell’appello per genericità delle ragioni poste a
suo sostegno non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e pertanto, preclude la
possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la
prescrizione intervenuta nelle more del processo di secondo grado. Invero la prescrizione per i reati
satelliti, le cui condotte sono state consumate tra il 28.12.2002 ed l’ 11.5.2004 – altre, invece il
4.11.2013, capo BS, il 18.10.2004, capo CB, il 29.10.2004, capo CB, – si è maturata dopo anno 8,
mesi 2 e giorni 15, dopo quindi la sentenza di primo grado emessa il 16.2.2010.

proprio apporto.
Sulla eccezione di prescrizione del reato, possono richiamarsi le osservazioni come sopra esposte con
riferimento alla posizione del Nigrelli, solo rilevando che l’ asserito recesso dal consorzio criminoso non
può certo trarsi, come pretendono i motivi di ricorso, dal fatto della non operatività dell’ imputato, a fronte
della natura di reato di pericolo del delitto ex art. 416 c.p., la cui partecipazione non è condizionata certo
solo dal porre in essere comportamenti finalizzati alla commissione dei reati fine. Invero il vincolo
associativo tra il singolo e l’organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a
tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria. Ne consegue che l’ eventuale
recesso volontario deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non
in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quello, prospettato dalla difesa, della sostituzione del
ruolo di”cartiera” per un certo periodo proprio del Venuto con altro coimputato, Oieni Salvatore.
Ancora non specifiche le censure in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle generiche: a
fronte del discorso giustificativo giudiziale che richiama la gravità delle condotte ascritte, la rilevante entità
dei profitti percepiti, e la pericolosità dell’ unica regia , proprio dell’ organizzazione, per compiere le
numerosissime truffe, I la difesa del ricorrente oppone un discorso astratto, senza aver potuto indicare un
elemento distonico rispetto al disvalore dei fatti ed alla pericolosità dei suoi responsabili. Peraltro

deve ribadirsi che la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche a più coimputati
consociati non difetta di genericità ove riferita alla gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti,
desunta, quest’ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente.
3.3 Patti Massimo ( avv.Lucio di Salvo)
3.3.A- Fatto: i giudici di merito lo definiscono come l’ alter ego di Nigrelli , dirige il settore del”
Centro Servici s.a.s.” della finanza agevolata, e cura le pratiche funzionali ad ottenere , tramite falsi
e truffe, i finanziamenti illeciti, servendosi della strutture materiali e personali del Centro, e
tenendo i contatti con i terzi, agenti assicurativi, funzionari delle banche incaricate di istruire le
pratiche, impiegati e dirigenti ministeriali e regionali. Nei computers dello studio in suo uso sono
stato estrapolati files recanti gli schemi dei falsi contratti preliminari, delle false perizie giurate, dei
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nonchè in ordine al trattamento sanzionatorio – anni tre ,mesi quattro di reclusione e pene accessorie
— prossimo al massimo edittale.
3.2.C- Il ricorso è inammissibile perchè generico da un lato, e manifestamente infondato dall’altro.
E’ generico allorché contesta come carente ed illogica la motivazione in merito alla sussistenza
della associazione ed alla partecipazione ad essa del prevenuto, svolgendo discorso in astratto, tale
che potrebbe essere posto a critica di una qualsiasi fattispecie criminosa associativa. Non si
indicano le circostanza di fatto, i fatti concreti attribuiti al Venuto ed i criteri di ragione per i quali
quei fatti non dovrebbero essere collegati alla partecipazione dell’associazione criminosa, i cui
tratti fondamentali sono stati precisati poco sopra, trattando la posizione di Negrelli Riferimenti
quindi concreti, quelli svolti dai giudici di merito, correlati ai numerosissimi reati per i quali il
Venuto ha riportato condanna in primo grado per reati di falsi finanziari e truffe, poi dichiarati
prescritti, ferma la responsabilità in ordine alle condotte contestate – capi B,
G),L),P),S),A0),AP),BA),BG),BH),BN),BQ),BR), BT), BU),CG) – con riferimento a diverse
società, la Ale s.a.s., l’Editur Sicvilia, l’ Aquila Bianca, la Costa Azzurra, tutte gravitanti nello
studio del promotore ed organizzatore della associazione, Nigrelli Michele e che ripetono il
medesimo ” modus operandi”: sottoscrizione di contratti preliminari falsi, promesse di vendita
fittizie dello stesso bene a soggetti diversi,a sostegno di pratiche diverse. Ed ancora i giudici di
merito si impegnano ad indicare condotte numerose poste in essere dal Venuto, in collegamento
con il Nigrelli, costituite dal mettere a disposizione, nella perpetrazione delle numerose truffe, i
propri conti personali, dal negoziare assegni e trasferire denaro da un soggetto ad altro, il tutto
funzionale alle truffe programmate in merito alle quali si registra il silenzio assoluto nei motivi di
ricorso. Ne consegue che correttamente i giudici di merito proprio per la ricorrenza, sistematicità,
per le costanti modalità delle condotte costitutive dei reati- fine, nel contesto proprio della attività
illecite gravitanti nel Centro Servizi di Nigrelli, promotore ed organizzatore dell’associazione
criminosa, hanno ritenuto la consapevolezza dell’associato del contributo qualificante e criminoso del

b) prescrizione del reato associativo che deve ritenersi consumato il 27.3.2003, data della notifica
dell’ ordinanza 18.3.2003 che disponeva l’ interdizione dei promotori ed organizzatori della
presunta associazione a delinquere da ogni attività inerente alla qualifica rivestita. Non vi è alcuna
prova della permanenza oltre quella data della associazione. Alla data della sentenza di appello, il
30.11.2012, sarebbero quindi già decorsi i sette anni e mezzo previsti quale termine di durata
massima, oltre il quale deve i intervenire l’ estinzione del reato.
c) Manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza degli elementi di responsabilità in
ordine al delitto associativo. .La condanna del ricorrente si fonda sulla fatto di essere stato il braccio
destro operativo di Nigrelli, dipendente della s.a.s. di “Nigrelli Michele e C.”, responsabile del
settore finanza agevolata. Ma la sentenza non è in grado di individuare alcun specifico apporto
cosciente e volontario alla associazione, per non aver mai curato pratiche di finanza agevolata
illecite e per non essere coinvolto e/o interessato alla numerosa documentazione sequestrata presso
lo studio del Negrelli. I giudici di merito ricollegano la responsabilità dell’ imputato per essere
stato destinatario di un fax spedito il 27.3.2002 dall’ Interbanca. e della testimonianza di Maniaci
Giuseppe, del tutto neutra quest’ ultima. Come anche il contenuto del fax con cui l’ Istituto
bancario chiedeva in relazione ad alcune pratiche di finanza agevolata documenti che potessero
giustificare le richieste di finanziamento li fatto poi che nel computer in uso all’ imputato fossero
stati rinvenuti le bozze dei preliminari falsi non dovrebbe rilevare perché i files costituivano parte
delle copie di sicurezza o copie di riserva di tutti i dati informativi archiviati nella memoria di
massa del computer.. Le condotte con le quali l’ imputato si interagiva coni funzionari delle banche
concessionarie , con la Regione ed anche il Ministero erano necessarie per portare avanti l’ iter
burocratico delle pratiche, senza che però da esse potesse trarsi il contributo consapevole della
illiceità delle varie operazioni per i quali l’ imputato ha riportato condanne in primo grado per delitti
di cui poi il giudice di appello ha dichiarato l’ estinzione per prescrizione.
3.3.0 H ricorso è inammissibile perchè svolge censure nel merito, con riferimento al delitto
associativo e manifestamente infondato con riferimento alle asserite violazioni della legge
processuale.
Invero la richiesta di differimento dell’udienza per concomitante impegno professionale del
difensore deve essere corredata anche dalla giustificazione della mancata nomina di un sostituto,
come è desumibile, oltreché da ragioni d’ordine sistematico, dall’ultimo periodo dell’art. 420 ter
comma quinto c.p p. Peraltro se deve ritenersi illegittimo il provvedimento di rigetto, anche se
implicito nell’aver dato corso all’ udienza, dell’istanza di rinvio dell’udienza proposta dal difensore
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business plans con caratteristiche analoghe a quelli già presentati per le singole pratiche di
finanziamento, fax e corrispondenza con le banche e gli enti erogatori, schemi, infine, per instaurare
false pratiche di finanziamento già pronti,insieme alla documentazione da allegare. E’ stato
condannato in primo grado per una serie numerosa di truffe e di violazioni finanziarie — capi
L,P,S,AT,AU,BA,CC,CD,CE,CI,CL,CM e FH- prosciolto da una altra serie numerosi delitti per
essersi i reati estinti per prescrizione — capi A, C, F, G, H, I, M, Q, R, T, U, Z, AA, AB, AC, AD,
AE„AF,AG,AH,AI,AL,AM,AN,AZ,BB,BC,BD,BM,BO,BP,CH,CQ,CR,CS,CT,CU,CV- assolto ex
art. 530 cpv. c.p.p., per i residui reati contestati. Il giudice di secondo grado, pur confermandone la
responsabilità, ha poi dichiarato l’ estinzione per prescrizione di tutti i reati per i quali aveva
riportato condanna in primo grado, ad eccezione della delitto associativo di cui ha confermato la
condanna.
3.3.B — Motivi di ricorso. Quattro le ragioni di doglianza esposte dalla difesa del ricorrente:
a) violazione dell’art. 420 ter comma 5 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza di primo grado
per il rigetto della richiesta del rinvio dell’ udienza del 15.12.2009, richiesta motivata dall’
impedimento del difensore dell’ imputato per essere impegnato quel giorno quale componente della
commissione della prova scritta per gli esami di procuratore. Il giudice di primo cure avrebbe del
tutto ignorato l’ impedimento, ben conosciuto, del difensore, nominando nell’ occasione un
difensore d’ ufficio all’ imputato peraltro non comparso;

3.4- Oieni Salvatore ( avv. Salvatore Buggea) )
3.4.A — Fatto: l’ imputato titolare di una impresa edile risulta firmatario di falsi preliminari di
vendita, redattore di false perizie giurate, emittente di false fatture e quietanze liberatorie. Per un
certo periodo svolge la funzione di servizio cartiera, firmando scritture e dichiarazioni di compravendite e fittizie per documentare il possesso di requisiti necessari per ottenere i finanziamenti
illeciti, fatture per operazioni inesistenti per evadere le imposte sui redditi e l’ IVA. Il giudice di
primo grado dichiarava l’ imputato colpevole dei reati di truffe, falso in atto pubblico, riciclaggio
e di violazione delle leggi finanziarie rubricati nei capi N,O,BQ,BR,BT,BU,BZ,CF DP,e FH, il
giudice di appello ribadiva le condanne solo per il delitto associativo ed il delitto di riciclaggio,
dichiarando, pur ribadendone la colpevolezza, l’estinzione per prescrizione dei residui reati. Per
quanto in questa fase rileva, la condotta di riciclaggio era consistita nel ricevere euro 30.000,
provento, quale anticipazione di una rata dell’ illecito finanziamento alla società Baia dei Fenici
s.r.1., della truffa ai danni dell’ente pubblico di cui al capo CC), nel negoziare l’assegno relativo
presso una banca di Mistretta dalla quale si faceva rilasciare 5 assegni circolari trasferibili per
complessivi 26.150,00, negoziato 4 dei medesimi presso altra banca per la somma di euro 20.000,
trasferita poi a Nigrelli Michele che con essa avrebbe operato un versamento in conto aumento
capitale sociale a favore della sua società” Centro servizi s.a.s..
3.4.B- Motivi di ricorso. Tre le ragioni di doglianza promosse con il richiamo all’art. 606 lett. b) ed
e) codice di rito:
a) carenza di motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro per
il fatto che è circostanza pacifica che l’imputato non ha partecipato alla truffa di cui il denaro era il
provento. Manca di conseguenza la finalità di ripulire il denaro, elemento costitutivo del reato
contestato. La somma invece era, secondo la difesa, il corrispettivo di lavori edilizi che l’ impresa
7

che abbia dedotto concomitanti impegni professionali ed esposto le ragioni che rendano essenziale
l’espletamento della sua funzione in essi, per la particolare natura dell’attività cui debba presenziare,
come nel caso del concomitante impegno professionale in un procedimento con imputati detenuti,
non lo è certo quello di dover presenziare ad una seduta di un concorso per procuratore, per il cui
espletamento non è certo necessaria, se non a determinate condizioni per nulla esplicitate dalla
difesa, la presenza di tutti i componenti della commissione. Ed ancora può aggiungersi che l’art. 420
ter, comma quinto, cod.proc.pen., richiede che l’impedimento sia tempestivamente comunicato, ma
sulla tempestività dell’avvertimento nulla espone la difesa
Sulla eccezione di prescrizione del reato associativo, comune a tutti gli imputati ricorrenti, si rinvia
a quanto sopra argomentato con riferimento alle posizioni dei coimputati Nigrelli e Venuto.
Inammissibile poi, perché svolge il tentativo di far tracimare le valutazione del giudice di
legittimità dai campo di conoscenza suo proprio, il motivo di ricorso che contesta la motivazione
resa dai giudici di merito in relazione al delitto associativo. Può subito dirsi che non ha pregio ,a
fronte di una declaratoria di prescrizione dei reati- fine per cui vi è stata condanna in primo grado,
contestarne la validità solo ai fini di depotenziare il valore probatorio del delitto associativo,senza
promuovere impugnazione pur possibile avverso la declaratoria giudiziale di prescrizione,
preceduta da una conferma,in sede di gravame, di responsabilità dei reati — fine già affermata dai
primi giudici. E non ha pregio nemmeno considerare solo alcune delle condotte dichiarate
prescritte,e non invece le altre, numerose, sul cui disvalore il ricorrente tace. Voler poi protestare la
buona fede in merito alla scoperta di files e documenti nei computers in uso all’ imputato, dai quali
emergeva la predisposizione dei documenti, false perizie giurate, schemi di falsi contratti
preliminari, fax e corrispondenze con le banche correlate a pratiche illecite per commettere truffe e
violazioni tributarie, per i quali il ricorrente ha subito prima una condanna e beneficiato in grado di
appello della prescrizione, ha il significato di voler contrapporre una versione dei fatti alternativa a
quella assunta come propria dai giudici di merito, senza peraltro essere in grado di esporre
circostanze significative deponenti per la infondatezza, anche se non manifesta, della valutazione di
colpevolezza.

dell’ imputato aveva realizzato in favore della società s.r.l. “Baia dei Fenici”. Peraltro rileva il
ricorrente che nella stessa data la predetta, per mano della sua legale rappresentante, emetteva un
assegno di 33.000,00 di euro a favore di Nigrelli,.somma questa, e non quella contestata, che
sarebbe servita all’aumento in conto capitale della società” Centro servizi”.
b) carenza di motivazione in ordine alla partecipazione del!’ imputato alla associazione criminosa
per il fatto che gli stessi giudici di merito lo ritengono estraneo alla truffa perpetrata ai danni dell’
ente pubblico ed a vantaggio della società Baia dei Fenici.
c) omessa rilevazione della estinzione del reato associativo per prescrizione.
3.4.C- Anche il ricorso di Oieni deve dichiararsi inammissibile perchè manifestamente infondato e
svolgente censure di merito.
Manifestamente infondato con riferimento alla eccezione di prescrizione del reato associativo,per
le considerazioni tutte e come sopra esposte con riferimento alla posizione degli altri partecipi.
Ancora del tutto illogico nella parte in cui contesta la partecipazione alla associazione a delinquere
per il solo fatto di essere estraneo alla truffa ai danni della Baia dei fenici s.r.1., omettendo di
considerare la sua ritenuta responsabilità in ordine ad un numero rilevante di reati fine ed in ordine
ad una serie di condotte ,contestate dal prevenuto in maniera del tutto generica ed invece
puntualmente indicate, con i connessi criteri di ragione, dai giudici di merito e sintetizzate supra,
nella parte sub 3.4.A. Ancora manifestamente infondato e monco di circostanze rilevanti, ben
valorizzate dai giudici di merito, la censura difensiva in merito al delitto di riciclaggio: invero questi
presuppone l’estraneità del responsabile al delitto presupposto, da un lato, ed è tratto dai giudici di
merito attraverso la valorizzazione di una serie di circostanze significative e per nulla considerate
dal prevenuto: il fatto che non è stata per nulla provata la causale dell’ assegno rilasciato dalla Baia
dei Fenici all’ imputato ed il fatto che la consegna dei 20.000 euro, dopo una serie di passaggi del
denaro attraverso emissione di assegni circolari, al coimputato Nigrelli, avviene lo stesso giorno,
la stessa ora e nello stesso luogo in cui l’imputato incassa la somma di 20.000,00 ed in cui il
Nigrelli versa sul suo conto,e nella stessa banca, una somma corrispondente.

3.5.- Tita Francesco ( avv. Gioacchino Sbacchi)
3.5.A. Fatto: l’ imputato, insieme ai correi, si procurava fraudolentemente l’ ingiusto profitto della
somma di euro 137.279, costituente la prima tranche di un contributo concesso ai sensi dellal. n.
488/1992 alla ditta individuale ” Tita Francesco”, nonchè di aver posto artifizi e raggiri, tramite la Li
redazione di atti notori falsi, diretti ad ottenere il versamento della restante parte di sovvenzione.
Dichiarati prescritti i reati di cui ai capi BZ), CA) — truffa e falso- ,1 ‘imputato è stato condannato in
appello per il reato di cui al capo CB, per dichiarazioni fraudolente ai fini di evasione delle imposte
dirette ed al fine di ottenere indebiti rimborsi Iva attraverso false fatture deponenti per spese
correlate ad operazioni inesistenti e asseritamente relative alla costruzione de!!’ opificio per il quale
si era chiesto il finanziamento.
3.5.B- Motivi di ricorso Due le ragioni di doglianza che richiamano l’art. 606 lett. b) ed e) codice
di rito:
a) carenza di motivazione in ordine alla ritenuta falsità delle fatture n. 12, 16 e 20 emesse
rispettivamente le prime due dalla Ditta Oieni e la terza da Vaccaro, per il fatto che sarebbe ben
possibile l’annotazione in contabilità delle fatture nel biennio della loro emissione, come la loro
emissione a titolo di acconto,a prescindere dalle prestazioni in esse documentate.
b) violazione dell’art. 157 c.p. per l’ omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato
contestato nella parte relativa alla richiesta di rimborso dell’ IVA presentata in data 26.2.2 2004 per
l’anno 2003.
3.5.C) Il ricorso è destituito di fondamento .Invero la falsità delle fatture è stata tratta dal fatto che i
pretesi lavori di ampliamento della fabbrica di produzione di infissi in legno, per i quali l’imputato
aveva chiesto in finanziamento, come rappresentati nella fatture non trovano corrispondenza nelle
scritture contabili della ditta appaltatrice, nè in quelle delle ditte che quei lavori,e nella data
rappresentata avrebbero realizzato- fatture 12 e 16-; tanto meno i lavori di scavo, di cui è stata data
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3.6. Riccobene Antonella ( avv.ti Daniela Chillè e, per l’ udienza, da Emilia Antico, quale
sostituto processuale).
3.6.A Fatto: l’ imputata, con il concorso di Nigrelli Michele ed altri si procurava fraudolentemente
l’ ingiusto profitto della somma di euro 402.982,02, costituente la prima delle due tranche di un
contributo concesso ai sensi della 1. n. 488/1992 alla ditta individuale ” Riccobene dolciaria s.a.s.2″,
nonchè poneva in essere artifizi e raggiri, tramite la redazione di atti notori, di un contratto
preliminare falso e di falsi aumenti di capitale, diretti ad ottenere il versamento della restante parte
di sovvenzione. Dichiarati prescritti i reati di cui ai capi BT e BU- truffa e falso- ,1 ‘imputata è stato
condannata in appello per il reato di cui al capo BV), per dichiarazioni fraudolente ai fini di
evasione delle imposte dirette ed al fine di ottenere indebiti rimborsi Iva attraverso false fatture
emesse dalla ditta individuale Oieni Salvatore e dalla s.a.s di Venuto Salvatore deponenti per spese
correlate ad operazioni inesistenti- lavori di costruzione dell’ opificio, promessa di vendita del
terreno di un terreno quale sito produttivo per la costruzione dell’ opificio per il quale si era chiesto
il finanziamento-.
3.6.B- Motivi di ricorso, implementati da motivi aggiunti pervenuti in cancelleria il 22.5.2014.
Unica la ragione di doglianza per la asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.Lgs. n.
74/2000 per essere state le fatture emesse a titolo di acconto e per la validità ai fini civile del
contratto preliminare avente ad oggetto una cosa futura.
3.6.C- Il ricorso è destituito di fondamento. Invero nel caso di specie non rileva la possibilità, che
non si contesta certo, di rilasciare fatture a titolo di acconto o di redigere preliminari di
compravendita di cosa futura. E’ rilevante,invece,- ed i giudici di merito ne hanno dato atto con
motivazione congrua ed esauriente- che al momento della emissione delle fatture per lavori e alla
data del preliminare in cui la parte promittente si dichiarava proprietaria del bene altrui, le
operazioni a cui facevano riferimento i documenti erano inesistenti, per il fatto che nè i lavori erano
stati compiuti nè il terreno ,qualificato come proprio, poteva essere venduto da chi non ne era al
momento proprietario, tanto da non poterne trasferire nemmeno il possesso, pur richiesto dalla 1.n.
488 cit al momento della richiesta. In proposito può richiamarsi la regola secondo cui in tema di
IVA, l’art. 6, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel prevedere che, quando sia
versato un acconto sul prezzo di un contratto di compravendita immobiliare o di qualsiasi
prestazione avente valore economico, è pur vero che l’operazione si considera effettuata,
limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura„ ma il tutto presuppone comunque
l’effettività della stipulazione, avendo l’emissione della fattura il solo effetto di determinare, ai fini
9

rappresentazione con la fattura n. 20 del 31.12.2002 emessa da Antonino Vaccaro, i giudici di
merito rilevano non essere stati effettuati: invero l’ impresa chiamata ad operare i lavori di
sbancamento e di palificazione del terreno da Gennaio a Marzo 2003, ha attestato di aver trovato il
suolo allo stato naturale,senza segno alcuno di pregressi lavori. A nulla rileva la possibilità,dedotta
dal ricorrente, della tardiva annotazione delle fatture in contabilità secondo il diritto tributario
ovvero la redazione di dati falsi quanto ai tempi di attuazione dercrono programma”.I1 fatto
rilevante,invece, è dato dalla effettiva erogazione di finanziamenti pubblici in base alla
documentazione di dati di fatto insussistenti ed a cui pure erano condizionati i contributi. Il fatto
poi che l’ immobile ,in un periodo successivo alla richiesta di finanzamento ed alla erogazione
delle prime rate di questo, sia poi stato trasferito all’ imputata non rileva,a fronte delle
assicurazioni,nel contratto preliminare redatto il 20.10.2000 tra il Venuto,in rappresentanza della
Ale s.a.s.,e la Riccobene, che la società promittente era proprietaria dell’ immobile in grado di
cederne la disponibilità” piena ed immediata”.
Ma assorbente,ai fini del decidere di ogni altro pur possibile rilievo, è il fatto della prescrizione del
reato contestato sotto ogni possibile profilo: invero l’ ultima condotta terminativa del reati)
continuato, la falsa dichiarazione resa il 29.10.2004 per l’anno di imposta 2004, si è prescritta dopo
otto anni due mesi e giorni 15 ( anche tenendo conto di mesi otto e giorni 15 di sospensione), quindi
il 13.1.2013.

3.7. Riccobene Dolciaria s.a.s. ( avv. Emilia Antico)
3.7.A. Fatto : la società è stata ritenuta responsabile del!’ illecito cd. amministrativo ex art. 24
D.Lvo n. 231/2001 per aver incassato, a seguito di una truffa commessa ai danni dello stato e
commesso dal suo legale rappresentante- capo BT-, la somma complessiva di euro 402.982,00
3.7.B- Motivi di ricorso. Sei le ragioni di doglianza:
a) violazione degli artt. 39,57 e 59 del D.Lgs. n. 231/2001, con conseguente violazione del diritto
di difesa ex art. 178 lett. c) codice di rito per non essere stata inviata l’ informazione di garanzia
con l’ avvertimento dell’applicazione di sanzioni amministrative in caso di accertamento dell’
illecito;
b) omessa applicazione della prescrizione maturatasi dopo cinque anni dal fatto commesso fino all’
Aprile 2004;
c) violazione degli artt. 39 e 61 D.Lgs n. 231/2001 e conseguente illegittima dichiarazione di
contumacia e omessa motivazione sul punto;
d) violazione degli artt. 1478,1479 e 1705 c.c. per aver ritenuto il giudice penale non consentiti
l’emissione di fatture in acconto e la redazione di un contratto preliminare avente ad oggetto una
cosa altrui quali pezze giustificative della richiesta di un finanziamento ai sensi della 1. n.
488/1992;
3.7.C. il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato. Le eccezioni relative all’omessa
notificazione dell’ informazione di garanzia ovvero alla incompletezza dei suoi elementi costitutivi,
anche a tralasciare il rilievo secondo cui l’atto, stante le osservazioni generiche della ricorrente,
non è in grado di influire sulla legittimità della decisione, sono state comunque sollevate per la
prima volta con il ricorso per cassazione e devono dichiarasi comunque inammissibili.
Manifestamente infondata poi è la richiesta di declaratoria della prescrizione dell’ illecito
amministrativo. Per l’autonomia dei due procedimenti,quello contro le persone fisiche e l’altro
contro le persone giuridiche,la legge non prevede termini di prescrizione dell’ illecito
amministrativo indipendentemente dalla prescrizione dell’ illecito penale. Ne consegue che anche
in presenza, come nella specie, della prescrizione del reato- la truffa di cui al capo BT-presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma primo, lett. b) D.Lgs. n. 231 del 2001, deve
procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel
cui interesse e nel cui vantaggio l’ illecito fu commesso Peraltro nel caso di specie è stata si
dichiarata!’ estinzione del delitto di truffa commesso dal rappresentante legale della società, previo
comunque un accertamento funditus della responsabilità in merito.
Ne consegue che è ‘ destituita di ogni fondamento la censura relativa alla asserita prescrizione
quinquennale de!!’ illecito amministrativo da reato. E pur vero che l’art. 28 1, 24.11.1981 n. 689
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fiscali, la data della cessione in un momento diverso da quello della stipulazione. Ne consegue che
in caso di fatturazione del versamento del! ‘acconto , a fronte della contestazione
dell’Amministrazione circa l’inesistenza dell’operazione, il contribuente ha l’onere di dimostrare
l’avvenuta stipulazione o la previsione del pagamento del!’ acconto in sede di un effettivo, e non
simulato contratto preliminare. E di certo operazioni inesistenti sono documentate nelle fatture nn 11
e 13 del 31.12.2001e n. 2 e 3 del marzo e del!’ Aprile del 2002 per non essere stato stipulato con
riferimento alle prime due date il contratto di appalto e non potendosi con una qualche
ragionevolezza, riferirsi le altre due successive ad un contratto preliminare ,stipulato il 20.10.2000,
per la vendita di un terreno che solo il 30.5.2002 fu venduto dagli originari proprietari all’asserito
promittente alienante -la società Ale s.a.s. di Venuto salvatore & C., emittente delle fatture – del
contratto preliminare, re nelle altre due successive il contratto preliminare posto in essere,
comunque . Ogni altro pur possibile rilievo è precluso dal fatto che il reato allo stato è prescritto: l’
ultima dichiarazione fiscale presentata, costitutiva della condotta fraudolenta del reato continuato
come contestato, risale al 18.10.2004 per l’anno di imposta 2003, ne consegue che il reato si è
prescritta dopo otto anni due mesi e giorni 15 ( anche tenendo conto di mesi otto e giorni 15 di
sospensione), quindi il 2.1.2013.

-3.8. Complesso turistico Alberghiero La Playa Bianca di Palazzo Caterina s.a.s. ( avv. Salvatore
Librizzi sostituito in udienza dall’avv. Lucio Di Salvo)
3.8.A — Fatto : la società è stata ritenuta responsabile dell’ illecito cd. amministrativo — capo EZ- ex
art. 24 commi 1 e 2D.Lvo n. 231/2001 per aver incassato, a seguito di una truffa commessa ai danni
dello stato e commesso dalla socia accomandataria Antonina La Rosa,in concorso con altri – ,- capo
CZ- la somma complessiva,a titolo di finanziamento ex 1. n. 448/1992, di euro 233.769,05 per
l’ampliamento di un complesso turistico alberghiero. Il delitto di truffa, per il quale La Rosa
Antonina, è stata condannata in primo grado alla pena di anni due di reclusione, è stato dichiarato,
ferma la responsabilità dell’ imputata, prescritto con la sentenza di appello, oggi impugnata dalla
società.
3.8.8 — Motivi di ricorso. Quattro le ragioni di doglianza, le seguenti:
a) violazione degli artt. 39 e 40 D.Lvo n. 231/2001 per essere stata rappresentata nel giudizio di
primo grado dal difensore nominato dalla stessa La Rosa imputata del delitto di truffa aggravata da
cui dipendeva l’ illecito amministrativo-. Ne doveva conseguire la nullità ai sensi degli artt. 178
comma 1 lett. c) e 179 c.p.p.;
b)violazione dell’art. 178 lett. b e c) c.p.p. e 55 D.Lvo n. 231/2001 per la tardiva annotazione nel
registro di cui all’art. 335 c.p.p. della notizia dell’ illecito amministrativo, annotazione peraltro
operata solo nell’immediatezza del rinvio a giudizio, il 3.9.2005, con la conseguente impossibilità
di determinare,ai fini dell’art. 56 D.lgo cit, il rispetto del termine previsto per le indagini
preliminari.
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prevede la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla
predetta legge nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ma anche
ammesso,e non se ne vede la ragione contraria, che tale disposizione si applichi alle sanzioni
conseguenti alla commissione di illeciti amministrativi da reato, deve pur sempre considerarsi che
l’ interruzione della prescrizione sarà regolata dal codice civile, ai sensi dell’art, 28 comma 2 cit..
Ed in proposito gli artt. 2943 e 2945 cod. civ. sanciscono la regola che la prescrizione è interrotta
dall’atto col quale si inizia un giudizio e che essa quindi non corre fino al momento in cui passa in
giudicato la sentenza che definisce il processo. Pertanto, in applicazione, al limite analogica, di tale
principio allorché la connessione con reati attribuisce al giudice penale la cognizione di
un’infrazione amministrativa, il processo che venga iniziato a seguito di un rapporto regolarmente
notificato all’interessato, ai sensi degli artt. 14 e 24, secondo comma legge n. 689/1981, interrompe
la prescrizione dell’illecito punito con sanzione amministrativa fino al passaggio in giudicato della
sentenza penale.
Generica , in violazione del principio della autosufficienza del ricorso, è la censura in ,merito all’
omessa notifica del decreto di citazione a giudizio di cui agli artt. 39 e t. 61 D.lgs n. 231/200. La
difesa, nell’esplicitare le ragioni della doglianza, non indica le ragioni per la quali la notifica del
decreto sarebbe nulla, non indica quale delle indicazioni dovute non sarebbero contenute nel decreto
di citazione a giudizio di primo grado, ammette comunque che la ricorrente è stata difesa dal
difensore nel giudizio di primo grado che peraltro non risulta, dalla esposizione del motivo di
ricorso, che egli abbia eccepito alcunché in sede di giudizio.
Infondata poi è la censura che mira a contestare la sussistenza del delitto di truffa, in relazione al
quale punto occorre rinviare alla motivazione vergata supra . sub 3.6.B e 3.6.C- con riferimento
alla posizione della ricorrente Antonella Riccobene e, per quel che concerne i motivi di diritto,
identici a quelli posti a base del ricorso dell’ imputato Tita, alle ragioni esposte sub 3.5.C.
Peraltro può aggiungersi il fatto che le ragioni di doglianza per nulla contestano l’artifizio posto in
essere per ottenere il finanziamento e pur sottolineato dalla sentenza impugnata: le comunicazioni e
le dichiarazioni sostitutive di atto notorio finalizzate a far apparire un aumento di capitale, in realtà
fittizio come verificato dai consulenti tecnici del P.M., dottori Ribolla e Buscemi, opportunamente
richiamati nella decisione impugnata.

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c) violazione e falsa applicazione dell’art. 640 quater c.p. per essere stato disposto il sequestro per
equivalente prima, prima,la confisca dopo del profitto del reato, per non potersi riferire la misura
cautelare e la misura di sicurezza,nella prospettiva del reato de quo al valore equivalente del
profitto del reato.
d) violazione degli artt. 24 e 26 D.Lvo n. 231/2001, per insussistenza del reato presupposto, per non
potersi ritenere false le fatture di spesa e la documentazione prodotta ai fini di ottenere il
finanziamento. In particolare la ricorrente richiama le tre visite ispettive da parte dei tecnici
incaricati dal Ministero delle attività produttive, dall ‘istituto bancario incaricato della istruzione
della pratica, nonché dalla Studio finanziario s.p.a. per i relativi controlli, tutte visite conclusesi con
un giudizio positivo sullo stato finale del programma di investimenti. Si deduce infine la buona
fede di La Rosa Antonina, che avrebbe firmato la richiesta di finanziamento solo perché legalmente
accomandataria della società, gestita in prima persona dal di lei marito, Palazzo Salvatore, socio ed
amministratore di fatto, deceduto nelle more.
3.8.C- Il ricorso non è fondato.
Con riferimento alla prima censura, l’art 39 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aii09 dispone che
l’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia
imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo (comma 1) e che la costituzione nel
procedimento deve avvenire mediante deposito nella cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente
di una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità, tra l’altro, il nome e cognome del
difensore e l’indicazione della procura (comma 2). Ne consegue che anche il conferimento della
procura speciale ai predetti difensori, proveniente dai medesimi soggetti, deve ritenersi invalido (
Sez. . 6, 31.5/26.7.12011,Inpass Levantes.p.a., Rv. 250432; Sez. 6, 19.6/28.10.2009,Coparello, Rv.
244405). Ma deve rilevarsi che, a seguito di una di una tale situazione di incompatibilità, il
legislatore non ha previsto la sanzione della nullità .o di inutilizzabilità. Con la conseguenza che da
essa deriverà, oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore, l’ obbligo del giudice di
rilevarla e di nominare un difensore di ufficio alla società. E potrà derivare una nullità, anche se non
espressamente prevista, come nella fattispecie analoga di un difensore di due imputati con
posizioni tra loro incompatibili ai sensi dell’art. 106 cp.p., solo se dovesse risultare un effettivo e
concreto pregiudizio alla difesa della società(cfr, per il caso di un difensore di più imputati ”
incompatibili”, Sez. 1, 23.10.2012/10.7.2013, Vangjelaj, R.v. 256448; Sez. 6,6.11.2010/7.3.2013,
Alfiero e a., Rv. 254783; Sez. 6, 8.2/1.3.2012, Alfiero e a., Rv. 254783). Ma ad un tale impegno la
difesa della ricorrente si è compiutamente sottratta. Da ultimo può rilevarsi che la asserita nullità
dovrebbe essere ritenuta sanata per il fatto che, non potendosi inquadrare nelle nullità assolute ex
art. 179 c.p.p.,ma solo in quelle relative ex artt. 180.181 codice di rito, essa non potrebbe esser
eccepita da chi vi ha dato causa.
Infondata anche la seconda censura: invero ,per giurisprudenza pacifica, l’obbligo imposto al P.M.
di iscrizione della “notitia criminis” in apposito registro risponde all’esigenza di garantire il rispetto
dei termini di durata massima delle indagini, nel caso di specie preliminari, e presuppone che a
carico di una persona nota emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti, e non di meri sospetti.
Ne consegue che il ritardo nell’iscrizione non è concetto che possa assumersi in via di semplice
presunzione, ma è un dato che consegue unicamente alla concreta verifica circa il momento in cui il
pubblico ministero ha acquisito gli elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato nei
confronti di una persona, in termini di ragionevole determinatezza. Consegue ulteriormente che, in
difetto di tale presupposto, che investe l'”an” e il “quando” e determina il “dies a quo” della “notitia
criminis”, l’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione, che rientra alla valutazione
discrezionale del pubblico ministero, non può affidarsi a postume congetture ed è comunque
sottratto al sindacato giurisdizionale; ne’ l’eventuale violazione del dovere di tempestiva iscrizione,
che pur potrebbe configurare responsabilità disciplinari o addirittura penali a carico del P.M.
negligente, è causa di nullità degli atti compiuti, non ipotizzabile in assenza di un’espressa
previsione di legge( v, per tutte,.Sez.1, 21.6/12.7.2007,Pranno, Rv. 237060)

3.9 Società Hellenia s.a.s. di De Caro barbara & C.
3.9.A. Fatto: la società è stata ritenuta responsabile dell illecito amministrativo- capo EV- ex art.
24 comma 1 e 2 D.Lvo n. 231/2001 per aver incassato, a seguito di una truffa commessa il
15.11.2001 ai danni dello Stato e commesso dal suo legale rappresentante, De Varo Barbara, socio
accomandataria – capo Z-, la somma di euro 149.080, quale prima rata di finanziamento concesso
ex legge n. 488/1992 per la realizzazione di un laboratorio artigianale in S. Stefano di Camastra,
reato presupposto dichiarato prescritto già fin dal 26.6.2009 con la sentenza di primo grado.
3.9.B. Motivi di ricorso. Le tre le ragioni di doglianza, ripetitive dei motivi di appello, si svolgono
lungo le stesse cadenze dei motivi di appello, puntualmente e congruamente contestati dalla corte
di appello di Messina..
3.9.C. a prescindere dalla loro infondatezza, devesi preliminarmente dichiarare l’inammissibilità
del ricorso, ai sensi dell’ at. 39 D.L.vo citato che legittima alla presentazione del ricorso il
difensore munito di procura e nominato da persona diversa dall’ imputato del reato presupposto. Il
ricorso è stato presentato personalmente da Loiacono Giuseppina, non meglio qualificata,
autorizzata dall’assemblea generale dei soci a proporre ricorso avverso la sentenza.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 616 c.p.p., come anche la condanna al
versamento di una somma a favore della cassa delle ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle posizioni di Riccobene Antonella e
Tita Francesco per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione; dichiara inammissibili i ricorsi
di Nigrelli Michele, Venuto Salvatore, Patti Massimo,Oieni Salvatore che condanna al pagamento
delle spese processuali ed al versamento, ciascuno di mille e4.tro alla cassa offle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso della società Hellenia s.a.s. di De Cadel C01:14f1esso-re Barbara &
13

Parimenti infondata è la terza censura in merito alla non praticabilità della confisca per equivalente
del profitto del reato,alla stregua della giurisprudenza, che non registra arresti di sorta,
successivamente alle Sez. Un. 25.10/22.11.2005,Muci Rv. 231164, per le quali il sequestro
preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per
uno dei reati previsti dall’art. 640 quater cod. pen., può avere ad oggetto beni per un valore
equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione
richiama l’intero art. 322 ter cod. pen., disposizione peraltro espressamente richiamata dall’art. 53
D.L.vo n. 231/2001.
Inammissibile la quarta ed ultima censura che svolge il tentativo di indurre questa Corte a svolgere
considerazioni sul merito della responsabilità del reato presupposto, per il quale il legale
responsabile della società, La Rosa Antonina, è stata già condannata in primo grado e prosciolta, nel
secondo, per l’ intervenuta prescrizione del reato. Congruo ed esaustivo il ragionamento giudiziale
funzionale a rilevare,da un lato, la falsità delle fatture in relazione o all’ intero o parte dell
‘ammontare della spesa, l’ incapacità economica e finanziaria della Ditta Forestieri e la no
corrispondenza tra le forniture oggetto delle fatture emesse ed il materiale effettivamente
LoiaMsotrigri~awittiee.~. Come non lo si registra a fronte degli accertamenti bancari
che registrano uscite di denaro dai conti della società non corrispondenti per difetto alle somme
indicate nelle fatture rilasciate insieme dalla Ditta Fotestieri e dalla Futura Costruzioni. Parimenti
corretto e logico è il rilievo giudiziale che segnala la condotta fraudolenta della società in merito al
potenziamento delle disponibilità economiche della società , posto come condizione per il richiesto
finanziamento: gli accertamenti bancari hanno rilevato che il conferimento a favore della società
della somma di euro 444.147,77, in più soluzioni, è stato seguito, dopo pochi giorni se non nella
stessa giornata, dal ritorno delle somme nei conti personali di La Rosa Antonina e del di lei marito,
Salvatore Palazzo. Circostanza questa per nulla contestata dalla società ricorrente che svolge il
tentativo di darne una giustificazione che sconfina però su un versante di conoscenza e di
approfondimento preclusi ai poteri e doveri cognitivi del giudice di legittimità.

C.,e la condanna, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali ed al
versamento di mille euro alla cassa delle ammende; rigetta i ricorsi proposti dalla Riccobene
Dolciaria s.a.s. di Riccobene Antonella & C. e dal Complesso turistico alberghiero ” La Playa
Bianca” s.a.s. di Palazzo Caterina & C. e condanna le società ricorrenti al pagamento delle spese
processuali
Così deciso in Roma il 30.5.2014.

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