Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23549 del 30/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23549 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IENO DOMENICO N. IL 08/06/1967
avverso la sentenza n. 3338/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
•
Udito il Procuratore G nerale in persona del Dott.
che ha concluso per
sq,
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 30/05/2014
Con sentenza del 10 ottobre 2013, la Corte di appello di Genova in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Chiavari il 25 maggio 2012,
pronunciata nei confronti di IENO Domenico, ha ritenuto la continuazione tra i reati
di truffa oggetto del procedimento — concernenti l’utilizzo fraudolento di arte
carburanti – e quelli di cui alla sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 22 maggio
2008, irrevocabile il 15 marzo 2011, aumentando la pena inflitta con quest’ultima
sentenza di mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta che non siano stati
indicati i singoli aumenti di pena per ciascun prelievo di carburante.
Il ricorso è palesemente inammissibile per genericità e infondatezza della
censura, considerato che nella specie i giudici dell’appello dovevano stabilire la
continuazione “esterna” in riferimento ad altra condanna assunta come violazione più
grave, rispetto alla quale i singoli fatti oggetto del procedimento, a loro volta in
continuazione, dovevano essere valutati in modo unitario agli effetti della dosimetria
dell’aumento in continuazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014
Il Consigl
stensore
Il Presiden
DEPOSiTATO IN CANCELLERIA
OSSERVA