Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23549 del 06/02/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23549 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba
avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alba
del 06/06/3012, nel procedimento a carico di MACRI’ Giuseppe, PILIA Giuseppe,
BONINO Corrado ed ENA Rita.
Letto il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.
Viste le conclusioni del Procuratore Generale in sede, che ha chiesto l’inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24/10/2012 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Alba, pronunciando nell’ambito di un procedimento penale a carico di
GiuseppeMacrì, GiuseppePilia, Corrado Bonino e Rita Ena, indagati per diversi reati
fallimentari con riferimento al fallimento della s.r.l.
restituzione degli atti al pubblico ministero in sede.
Terra & Vino, disponeva la
Data Udienza: 06/02/2013
Riteneva il giudicante che le indagini fossero incomplete sotto il profilo del mancato
dettaglio della documentazione versata in atti, posto che la stessa documentazione
risultava acquisita nella sua globalità ed in originale e non già limitatamente a quanto
richiesto come ordine di acquisizione procedimentale; e
che, allo stato, fosse
impossibile discernere la documentazione utile, come da richiesta, da quella
generalmente afferente all’organizzazione sociale, potendo tale selezione effettuarsi
2. Avverso l’anzidetta pronuncia il PM presso il Tribunale di Alba ha proposto
ricorso per cassazione denunciandone l’abnormità, sotto il profilo che la produzione dei
documenti in originale offriva maggiori garanzie di autenticità; che la catalogazione
degli atti non competeva al pubblico ministero istante e che, peraltro, risultava già
effettuata dalla PG nel verbale compilato il 26 gennaio 2012, in occasione della loro
acquisizione; che, in ogni caso, la valutazione e la selezione degli atti spettavano al
giudicante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile e tale va, dunque, dichiarato.
Ed invero, anche alla luce di indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice,
anche nella sua più autorevole espressione, valido anche al caso di specie, un
provvedimento giudiziario può ritenersi abnorme ove sia del tutto avulso dagli ordinari
moduli procedimentali ed abbia determinato irriscIvitile stasi del procedimento (cfr.
Cass. Sez. Un. 26.3.2009, n. 25957). Il che non può dirsi nel caso di specie in cui il
GIP, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di integrazione probatoria ai sensi dell’art.
421-bis cod proc. pen., ha disposto una serie di incombenze volte all’individuazione
selettiva degli atti utili all’indagine, nei termini indicati in precedente provvedimento.
Si tratta, in tutta evidenza, di provvedimento che, quantunque discutibile e
finanche, in ipotesi, illegittimo, non è tuttavia eccentrico rispetto al vigente sistema
processuale, di talché la censura proposta è manifestamente infondata.
2. Non resta che prenderne atto e far luogo alla relativa
declaratoria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricamo
Così deciso il 06/02/2013
uti)osìtala in Cancelleri
attraverso la PG operante, anche previa audizione del curatore fallimentare.