Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23548 del 30/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23548 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ISLAM ASHRAFUL N. IL 05/10/1976
avverso la sentenza n. 7457/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA

i
Udito il Procuratore Generale in zersona del Dott. t
che ha concluso per je 1,-,,,,..gf e AUL
lAco-kre

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/05/2014

Con sentenza del 9 ottobre 2013, la Corte di appello di Bologna ha confermato
la sentenza emessa 1’8 aprile 2009 dal Tribunale di Ravenna con la quale ISLAM
ASHRAF’UL era stato condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione
ed euro 350 di multa quale imputato dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale riproducendo nella
sentenza le censure già devolute in grado di appello e disattese da quei giudici
lamenta che non sia stata accertata in sede peritale la contraffazione dei marchi degli
oggetti posti in vendita dall’imputato e la assenza di elementi per ritenere integrati i
contestati reati, censurando, infine, la mancata applicazione della ipotesi attenuata di
ricettazione.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto i motivi proposti si limitano a
riproporre questioni già tutte devolute ai giudici del gravame, senza che i relativi
apporti motivazionali siano stati poi in concreto sottoposti a censure devolvibili nella
presente sede di legittimità, incorrendo dunque, nel vizio di specificità. La
giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare
che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di dspecificità che conduce, a norma
dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della
impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. VI, 8 ottobre
2002, Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001,; Cass., Sez. IV, 29 marzo 2000,
Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 ma.. lo 2014

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA