Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23547 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23547 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LANZA GIANLUCA N. IL 09/10/1980
avverso la sentenza n. 3656/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
6 Pomi
Udito il Procuratore Geqerale in persona del Dott.
che ha concluso per
t L 1,-,

r:can.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/05/2014

Con sentenza del 27 novembre 2013, la Corte di appello di Palermo ha
confermato la sentenza pronunciata il 17 ottobre 2012 dal Tribunale di Marsala con la
quale LANZA Gianluca era stato condannato alla pena di mesi due di reclusone ed
euro 300 di multa quale imputato di ricettazione di un certificato assicurativo
falsificato.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale rinnovando censure già
dedotte e disattese in appello lamenta la utilizzazione delle dichiarazioni rese dal
coimputato assolto e quelle rese dallo stesso LANZA in altro procedimento e la
mancata allegazione agli atti dell’originale del falso contrassegno assicurativo.
Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto il ricorrente si è limitato in
scarne ed assertive battute a rievocare le stesse censure già dedotte in appello, senza
che la argomentata replica offerta dai giudici a quibus abbia poi formato oggetto di
una autonoma ed articolata critica impugnatoria. La giurisprudenza di questa Corte è
infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può
ignorare le esplicazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità che
conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., alla
inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004, Burzotta;
Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001,; Cass.,
Sez. IV, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014
Il Consigl

estensore

Il President

OSSERVA

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