Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23546 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23546 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRUNO GIUSEPPE N. IL 01/04/1966
avverso la sentenza n. 197/2012 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 07/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E
itit k MA)
che ha concluso per ‘p t ,r,;

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/05/2014

Con sentenza del 7 novembre 2013, la Corte di appello di Campobasso ha
confermato la sentenza pronunciata il 4 ottobre 2011 dal Tribunale della medesima
città con la quale BRUNO Giuseppe era stato condannato alla pena di anni uno di
reclusione ed euro 500 di multa quale responsabile del delitto di truffa ai danni di una
compagnia assicuratrice per aver prodotto una attestazione di rischio ottenendo
conseguentemente condizioni di premio più favorevoli per l’assicurazione del veicolo
del coniuge.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, rinnovando censure già
dedotte e disattese in appello ripropone la eccezione di incompetenza territoriale
nuovamente prospettando che il reato si sarebbe consumato a Lucera, luogo di
sottoscrizione della polizza. Si deduce, poi, la prescrizione del reato, essendo lo
stesso stato commesso il 3 febbraio 2006. Viene poi denunciata violazione del diritti
di difesa in quanto l’imputato era agli arresti domiciliari ed era dunque impedita la
sua partecipazione al processo. Si contesta poi la ritenuta intempestività della
richiesta del difensore di rinvio della udienza per impegno professionale e si censura
genericamente la motivazione della sentenza in punto di responsabilità.
Il ricorso è infondato. Correttamente è stata disattesa la eccezione di
incompetenza territoriale in quanto il momento e il luogo della consumazione del
delitto di truffa deve nella specie essere individuato in quello in cui la polizza
assicurativa è stata emessa: vale a dire Campobasso. Il reato non è prescritto dal
momento che, nella specie, devono essere computati periodi di sospensione pari ad
un anno e dieci giorni, che fanno maturare la prescrizione al 13 agosto 2014.
La condizione di imputato sottoposto agli arresti domiciliari, poi, non è in
alcun modo conferente, in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha in più
occasioni avuto modo di sottolineare che l’imputato sottoposto ad arresti domiciliari
per altra causa, qualora intenda comparire in udienza, ha l’onere di chiedere
tempestivamente al giudice competente l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio
per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo
dell’autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione. (Nella fattispecie, il
giudice procedente fu messo al corrente dell’impedimento dell’imputato solo al
momento dell’udienza, e l’imputato medesimo non espresse, tramite il difensore, la
volontà di comparire). (Sez. 2, n. 21529 del 24/04/2008 – dep. 28/05/2008, Rosato,
Rv. 240107).
Quanto, poi, alle doglianze relative al mancato accoglimento della istanza di
rinvio per impedimento professionale, la decisione dei giudici del gravame è
ineccepibile, dal momento che, non soltanto si è fatto riferimento alla intempestività
della richiesta, ma anche alla natura del procedimento oggetto della richiesta stessa,
riguardante imputati liberi, nonché, infine, anche alla mancata comunicazione delle
ragioni per le quali era risultata impossibile la designazione di un sostituto. L’ultimo
motivo è palesemente inammissibile in quanto del tutto generico.
1

OSSERVA

Alla rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014
estensore

Il President

Il Consig

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