Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23545 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23545 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
INSOLITTO PATRIZIO N. IL 04/05/1961
avverso la sentenza n. 678/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 28/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per avvw y imiti: (Mit ifiltiv;

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

t;e02.

Data Udienza: 30/05/2014

Con sentenza del 28 maggio 2013, la Corte di appello di Catanzaro ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza il 13 novembre 2009 con la
quale INSOLITTO Patrizio era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusone
quale imputato di danneggiamento ed altro. A fondamento della ritenuta
responsabilità dell’imputato i giudici del gravame evocavano le risultanze delle
indagini dalle quali era emerso che le immagini registrate da sistemi di video
sorveglianza avevano permesso di accertare elementi di univoca somiglianza tra una
vettura ripresa durante l’azione di danneggiamento e il veicolo nella disponibilità
dell’imputato, a sua volta in frizione per interessi civili con la parte offesa.
Propone ricorso il difensore il quale lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in quanto i giudici del gravame si sarebbero fondato sulla versione della
parte offesa e su elementi indiziari senza procedere alla valutazione del compendio di
prova sulla base della regola di giudizio della certezza della responsabilità al di là di
ogni ragionevole dubbio. Si lamenta poi vizio di motivazione in ordine alla richiesta
di esclusione della recidiva.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il motivo nel quale si censura
il giudizio di responsabilità oltre che essere del tutto aspecifico, si limita a riproporre
nella sostanza le medesime doglianze già evocate in appello e orientate a rivalutare il
giudizio circa la congruenza ed esaustività del materiale di prova raccolto nei
confronti dell’imputato. Il ricorrente si è dunque limitato a prospettare una del tutto
ipotetica e alternativa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità sulla base
esclusivamente di deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di
argomentazioni nella sostanza aspecifiche. li motivo – proposti risultano, pertanto, solo
formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l’enunciato
impugnatorio appare essere genericamente prospettato sulla base di rilievi di merito,
tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle
relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate
sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in relazione ai
quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio
riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato
riservato a questa Corte. Il secondo motivo è palesemente infondato, in quanto i
giudici dell’appello hanno congruamente dato conto delle ragioni per le quali il
trattamento applicato in primo grado doveva reputarsi complessivamente congruo, in
tal modo implicitamente disattendendo la censura difensiva, in assenza di positivi
elementi di valutazione circa la personalità e la condotta dell’imputato, a fronte, per
di più, delle generiche prospettazioni formulate in sede di appello.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
i

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OSSERVA

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014
Il Presider

Il Consi li r estensore

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