Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23544 del 30/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23544 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALIBETTI NUNZIO N. IL 25/04/1945
avverso la sentenza n. 1829/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 4 a Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. -4 , fr tut iz .cpp, Data Udienza: 30/05/2014 Con sentenza del 30 aprile 2013, la Corte di appello di Napoli ha confermato la
sentenza emessa il 12 febbraio 2010 dal Tribunale della medesima città con la quale
FALIBETTI Nunzio era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione quale
imputato dei reti di cui all'art. 473 e 648 cod. pen. In particolare, i giudici del
gravame disattendevano la tesi difensiva tesa ad escludere dei reati per aver
l'imputato fabbricati tutti i prodotti contestati, sul rilievo che i macchinari sequestrati
destinati alla fabbricazione di borse, non erano idonei a realizzare i tessuti o la
componentistica recante il marchio di note case di moda, essendosi attribuito
all'imputato una attività di assemblaggio per la produzione del prodotto finito
falsificato.
Propongono ricorso per cassazione i difensori i quali rinnovano le censure già
svolte in sede di appello, rilevando che la disponibilità della componentistica non
integra il reato di cui all'art. 473 cod. pen., mentre la disponibilità di prodotti
"intermedi" non integrerebbe il reato di ricettazione.
Il ricorso è palesemente destituito di fondamento. E' pacifico infatti che i
macchinari di cui l'imputato disponeva erano funzionali solo alla fabbricazione di
borse, in effetti rinvenute in sede di perquisizione e recati il marchio di nota casa di
moda contraffatto. E' altrettanto pacifico che lo stesso imputato disponesse di altro
tipo di materiale di vario genere e in parte semilavorato recante i marchi, altrettanto
noti, contraffatti. Da tali emergenze i giudici del merito hanno correttamente tratto la
conclusione di ritenere che l'imputato avesse per parte degli oggetti commesso il
reato di cui all'art. 473 cod. pen. e per il residuo materiale in sua disponibilità,
sicuramente fabbricato da terzi, commesso il delitto di ricettazione, non rivestendo
alcuna rilevanza che una parte di questo materiale dovesse a sua volta formare
oggetto di una ulteriore attività di "rifinitura".
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014
Il Consi e estensore Il Presidef OSSERVA