Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23543 del 30/04/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23543 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

2.3. La descrizione dei fatti indicati ai capi B61, B63, B65 contiene quindi in effetti non
solo il riferimento ad una condotta di contraffazione dei prodotti punibile secondo gli
articoli 442 e 441 c.p., esplicitamente richiamati, ma anche la chiara indicazione di
tutti gli elementi fattuali costitutivi del delitto di ricettazione per quanto stavolta non
sorretta dal corrispondente riferimento all’art. 648 c.p.
3. Deriva da quanto sopra che le sentenze pronunciate nei confronti del ricorrente nei
due gradi di merito del giudizio (la questione investe, ovviamente, anche la sentenza di
primo grado), non possono ritenersi affette dal vizio di violazione del principio di
correlazione tra imputazione e sentenza desumibile dall’art. 521 c.p.p. Le norme che
disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione e la correlazione tra
l’imputazione contestata e la sentenza (articoli 516-522 cod. proc. pen.), avendo lo
scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno
esercizio del diritto di difesa dell’imputato, vanno infatti interpretate con riferimento alle
finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi
modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione
dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato. In altri termini, poiché
la nozione strutturale di “fatto”, contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata
con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del
diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di
un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del
giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto,
inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi
(cfr. ex plurìmis, Corte di Cassazione SENT. N. 21094 del 25/02/2004, Faraci). E in
questo ordine di considerazioni si iscrive l’indirizzo di legittimità che attribuisce in
sostanza prevalenza alla descrizione del fatto rispetto ai riferimenti normativi (cfr. ad
es., Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5415 del 25/11/1999 Mantello G., dove l’affermazione
che quando il fatto è contestato con chiarezza, l’ erronea indicazione della norma violata
si risolve in un mero errore materiale che non può essere causa di nullità del decreto di
citazione).
3.1. E’ poi appena il caso di aggiungere che è perfettamente ammissibile il concorso
materiale dei reati di cui agli artt. 442 e 648 c.p., che non solo descrivono condotte
diverse, ma sono caratterizzati da una radicalmente diversa oggettività giuridica.
4. Tanto premesso, è però di tutta evidenza che le questioni difensive non possono
certo considerarsi manifestamente infondate, avendo sollecitato un serio
approfondimento di varie questioni di diritto. Il positivo superamento del vaglio di

Data Udienza: 30/04/2014

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinti i reati per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali sostenute in questo grado dalla parte civile MSD Italia S.r.l. (già MercK
Shar Ehome S.p.a), liquidate in C 6.030,00 come da notula, oltre accessori di legge.
Co d ci4 in Roma, il 30.4.2014.

ammissibilità del ricorso, comporta quindi la rilevabilità della prescrizione nel frattempo
maturata anche per i reati di ricettazione di cui ai capi B63 e B65, dovendosi d’altra
parte escludere, in presenza della causa estintiva, la possibilità di un annullamento con
rinvio per vizi di motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. N. 08039 del
09/02/2010, SEZ. 2, RIC. Guerriero, dove la precisazione che l’inevitabile rinvio della
causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento per vizio di
motivazione è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di
proscioglimento stabilito dall’art. 129 cod. proc. pen., salva la più ampia possibilità
della prevalenza della pronunzia di assoluzione, consentita nel vigente sistema
processuale dal secondo comma dell’art. 530 cod. proc. pen., in cui l’insufficienza o
contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e
costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato).
5. Vanno infine confermate le statuizioni civili, non particolarmente investite dal ricorso,
specie in riferimento ai reati di cui agli artt. 442 e 441 c.p., già dichiarati prescritti dalla
Corte territoriale ed ex se costituenti titolo per le pretese risarcitorie della soc.
produttrice della sostanza contraffatta.
5.1. Le deduzioni difensive relativa al reato di ricettazione sono poi generiche o
infondate. Poco apprezzabile, in particolare, è la considerazione secondo cui il
Finasteride, sarebbe sostanza non classificabile come farmaco, ma soltanto come
principio attivo, perché ciò non esclude la tutela brevettuale. La scarsa conoscenza del
prodotto tra il pubblico, non ha nessun rilievo, perché la contestazione fa riferimento
alle specifiche qualità professionali del ricorrente; soltanto assertiva è l’affermazione
che il Finasteride sia poco conosciuto anche nell’ambito specifico della farmacopea. Per
il resto, il fatto che il Clary oltre che titolare di una farmacia fosse anche gestore di un
deposito di medicinali, rafforza semmai la valutazione dei giudici territoriali della
professionalità del ricorrente come fattore incompatibile con l’ignoranza della violazione
del brevetto; che il fornitore del Clary vendesse il principio attivo “alla luce del sole” è
infine affermazione di insuperabile vaghezza.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve essere pronunciato l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata perché estinti i reati per prescrizione. Vanno
confermate le statuizioni civili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali sostenute in questo grado dalla parte civile MSD Italia S.r.l. (già MercK
Sharp & Dhome S.p.a), liquidate in C 6.030,00 come da notula, oltre accessori di legge.

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