Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23542 del 23/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23542 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEDEOT RODOLFO N. IL 26/09/1939
avverso la sentenza n. 19/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
08/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2014

ì

-1- Medeot Rodolfo, già condannato con sentenza del tribunale di Gorizia del 15.1.2012 alla pena di
anni due per il delitto di concorso nel delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche ex art. 640 bis c.p., previa assoluzione da altri reati di estorsione e di emissione di fatture
per operazioni inesistenti ex art. 629c.p. e 8 comma 3 D.L.m. 74/2000, ricorre avverso la sentenza
di corte di appello di Trieste datata 8.4/23.12.2013 che, su gravame del P.M., aumentava la pena ad
anni tre di reclusione in considerazione più compiuta della personalità dell’ imputato e dell’ entità
del danno cagionato all’ente pubblivo
-2- Era accaduto- è la ricostruzione dei giudici di merito — che il Medeot aveva richiesto ed
ottenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia contributi regionali per l’ importo di euro 286.299,96,
inducendo in errore l’ente pubblico in merito a lavori di ristrutturazione della casa albergo protetta
di Grado Hotel di Grado, documentati da false fatture , lavori in realtà mai eseguiti e fatture mai
state pagate.
-3- Quattro le ragioni di doglianza costitutive de motivi di ricorso che richiamano l’ art. 606 lett. b)
ed e) c.p.p., le seguenti:
a) carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli artifizi e raggiri per il fatto che l’
erogazione del contributo deve farsi risalire ai mancati controlli dei funzionari pubblici, per essere
incorsa la Regione in errore da sola, per l’ incuria per l’appunto dei propri funzionari.
b) violazione di legge e carenza di motivazione per essere stata la condanna collegata ad una
condotta diversa da quella contestata: alla stregua dell’ imputazione originaria gli artifizi e raggiri
sarebbero consistiti nel depositare false fatture dimostrative dei pagamenti, la sentenza invece
avrebbe ritenuto la responsabilità del prevenuto per aver ingannato l’ ente pubblico in merito ai
lavori di ristrutturazione in forza di “un asserita falsa dichiarazione all’ Amministrazione
regionale”;
c) inutilizzabilità delle dichiarazioni, anche se contraddittorie, rese solo nella fase della indagini
preliminari dal coimputato Bagon Mario, alla cui impresa si era rivolto il Madeot per i lavori
finanziati con i contributi regionali, dichiarazioni peraltro privi di effettivi riscontri e poi
contrastanti con le dichiarazioni rese in dibattimento;
d) erronea qualificazione del fatto che avrebbe dovuto inquadrarsi nella più favorevole fattispecie di
cui all’art. 316 ter c.p.
-4- Il ricorso è inammissibile per svolgere il tentativo di indurre la Corte a tracimare i confini
delimitativi del suo proprio campo di conoscenza, fornendo una valutazione , peraltro del tutto
illogica , del compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito. Tra tutti, determinanti, le
indagini della Guardia di Finanza che hanno attestato che nessun lavoro di ristrutturazione, giusto il
progetto presentato alla Regione, è stato posto in essere, giuste le fatture, pagate o meno che siano
state, attestanti lavori compiuti dalla ditta del coimputato, Bagon Mario, ma del tutto diversi da
quelli per i quali si è chiesto il contributo. Il ricorso poi è manifestamente infondato nella parte in
cui, a fronte della mancanza di controlli da parte dell’ amministrazione regionale, attribuisce ai suoi
funzionari quegli artifizi e raggiri costituiti dalla condotta truffaldina del prevenuto. Può dirsi
ancora che le contraddizioni proprie delle dichiarazioni di Bagon Mario, in merito al fatti di non
aver realizzato alcuna opera di ristrutturazione dell’Hotel Grado giustificativa dei contributi
regionali, sono solo asserite dal ricorrente che a loro sostegno avrebbe dovuto,e non lo ha fatto, per
il principio di autosufficienza del ricorso, allegare le deposizioni relative. Ed infine alcuna

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Gabriele Mazzotta, per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell’ imputato, avv.Stefano Cavallo, che ne chiede l’ accoglimento,eccependo la
prescrizione.. .

-5-L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui
all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di
legittimità.
-6-Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille , così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed alla somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23.4. 2014

mutazione della imputazione è dato registrare, per essere quella originaria stata al limite
implementata da ulteriori circostanze emerse nel corso del procedimento ed evidenziate, oltre dalle
fatture inconferenti alla dimostrazione di pagamenti peraltro mai effettuati all’ impresa appaltatrice
dei lavori, da un progetto ed un contratto di appalto,avente un oggetto diverso da quello prospettato
all’ ente regionale.
Infine non ha pregio la censura volta a sostenere una diversa riqualificazione del fatto: invero il
reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di enti pubblici, ipotizzato dal
ricorrente, si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
perché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o
documenti attestanti cose non vere costituisce <> strutturalmente diverso dagli artifici e
raggiri, e per l’assenza della induzione in errore. Ma nel caso di specie i giudici di merito hanno
sottolineato che i lavori, per ottenere i contributi, non sono stati eseguiti, giusti gli attestati della
Guardia di Finanza, che il progetto presentato in Regione ricopiava lavori che erano già stati fatti e
certificati come ultimati, che gli assegni indicati come versati all’impresa appaltatrice erano stati
emessi per importi e destinatari diversi e che nessun pagamento era stato fatto a favore dell”
impresa di Bagon Mario, formalmente incaricata dei lavori di ristrutturazione e sottoposta ad un
approfondito accertamento contabile da parte della Guardia di Finanza. Ne consegue che l’
erogazione del contributo regionale è stata condizionata dall’errore della pubblica amministrazione
regionale innescato da una serie di documenti- progetto, contratto di appalto, produzione di fatture
non corrispondenti ai lavori da eseguire -, costitutivi tutti di artifizi e raggiri.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA