Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23541 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23541 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina
avverso la sentenza emessa il 24 gennaio 2013 dal giudice di pace di Terracina nei
confronti di
TROVALUSCI Giampiero n. Udine il 23 settembre 1943

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Aurelio Galasso, che
ha chiesto l’annullamento con rinvio;
osserva:

Data Udienza: 07/03/2014

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Considerato in fatto
1. Con sentenza in data 24 gennaio 2013 il giudice di pace di Terracina ha
dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale nei confronti di Trovalusci Giampiero in
ordine al reato di danneggiamento di un automezzo di proprietà della S.I.D.I. s.r.I.,
commesso in Terracina il 2 agosto 2008, perché Nicandro Romano, al momento della
sottoscrizione della querela come legale rappresentante della S.I.D.I. s.r.I., non aveva

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il pubblico
ministero deducendo l’errata applicazione della legge e rilevando, in particolare, che in
tema di querela presentata da persona giuridica l’indicazione del potere di
rappresentanza deve ritenersi adempiuto con la mera indicazione della qualità di
legale rappresentante essendo implicito il riferimento quale fonte all’art.2384 cod.civ..
Di conseguenza nel caso in esame la prova della legittimazione nel caso di specie era
stata regolarmente fornita, essendosi il Nicandro qualificato come amministratore
unico, cui competevano automaticamente i poteri di rappresentanza.
E’ stata depositata in data 7 marzo 2014 una memoria nell’interesse della parte
civile S.I.D.I. s.r.l. in cui si chiede l’accoglimento del ricorso del pubblico ministero.

Ritenuto in diritto
3. Il ricorso è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di querela
presentata per conto di una società di capitali (Cass. sez.II 2 luglio 2013 n.35192,
Noschese; sez. VI 16 febbraio 2010 n.8699, P.G. in proc. Anselmi; sez.V 4 dicembre
2009 n.11074, P.G. in proc.Bervicato; sez.V 14 febbraio 2006 n.19368, Zunino; sez.II

documentato tale qualità.

19 maggio 2005 n.33444, Crescenzo; sez.VI 13 febbraio 2003 n.17640, Calderone),
l’onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza di cui all’art.337,
comma terzo, cod.proc.pen. è correttamente adempiuto con la mera indicazione della
legale rappresentanza, senza necessità di ulteriori allegazioni, essendo implicito il
riferimento il riferimento all’art. 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della
legittimazione. Inoltre l’esercizio del diritto di querela, in mancanza di uno specifico
divieto statutario o assembleare, rientra fra i compiti del rappresentante legale della
società di capitali e, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, non
richiede il conferimento di apposito mandato (Cass. sez.VI 26 aprile 2012 n.16150,
Filippone).
(,,pL

3
Nel caso in esame Nicandro Romano al momento della presentazione della
querela aveva espressamente indicato di agire in qualità di amministratore unico della
S.I.D.I. s.r.l. e l’art.2475 bis cod.pen., analogamente a quanto previsto dall’art.2384
cod.civ. per le società per azioni, prevede che per le società a responsabilità
limitata”g/i amministratori hanno la rappresentanza generale della società”.
Inoltre l’omessa indicazione nella querela proposta dal legale rappresentante

nullità ma solo, nel caso in cui l’effettiva titolarità di tale potere da parte del
querelante venga formalmente contestata, impone al giudice di procedere alla verifica
in concreto della sua sussistenza (Cass. sez.VI 16 febbraio 2010 n.8699, RG. in
proc.Anselrni). La previsione dell’art.337 cod., comma terzo, non è infatti assistita da
sanzioni processuali, salvo la necessità, in caso di contestazione, di verificare in
concreto da parte del giudice procedente la titolarità dei poteri di rappresentanza in
capo a colui che ha presentato la querela nell’interesse della persona giuridica che si
assume essere parte offesa del reato al querelante. Nella specie, tale verifica non
risulta essere stata fatta.
4. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
giudice di pace di Terracina, al quale si rimette anche la liquidazione delle spese
sostenute in questo grado del giudizio dalla parte civile S.I.D.I. s.r.I..
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Terracina al quale
rimette anche la liquidazione delle spese sostenute in questo grado del giudizio dalla
parte civile S.I.D.I. s.r.I..

della persona giuridica della fonte dei poteri di rappresentanza non ne determina la

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