Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23539 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23539 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Fadda Luca, nato a Oristanoil 12/05/1980
Manca Massimiliano, nato a Oristano il 31/10/1977
avverso la sentenza del 16/01/2012 della Corte d’appello di Cagliari R.G. n. 933/2010
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giovanni D’Angelo, che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 16/01/2012, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato l’affermazione
di responsabilità di Luca Fadda per il reato di furto e di Massimiliano Manca per il reato di
ricettazione, ponendo a fondamento della propria decisione le dichiarazioni spontanee rese
da Giommaria Trogu.
Ques’ultimo, sorpreso dai carabinieri in compagnia del Manca e in possesso di 318 monete
da un euro, aveva ammesso di avere effettuato, unitamente al Fadda, a cavallo tra il
01/01/2007 e il giorno seguente, un furto presso il bar L’Altro Mondo, svolgendo funzioni di
palo, tanto che aveva fatto alcuni squilli all’utenza di quest’ultimo quando aveva visto
passare un’autovettura. Quando il Fadda era uscito dal locale, avevano contato le monete e
avevano nascosto i contenitori nell’erba, dove erano andati a prenderli il pomeriggio
successivo. Il Trogu aveva quindi riversato i soldi in una busta e aveva lasciato sul posto i
contenitori, per poi nascondere la busta dietro una scuola. Nel corso della giornata avevano
1

Data Udienza: 07/05/2013

poi prelevato a più riprese le monete per cambiarle in vari esercizi commerciali. Il Trogu ha
aggiunto che la mattina del 04/01/2007 aveva incontrato il Manca e gli aveva chiesto di
accompagnarlo dal tabacchino: i due erano prima passati nel posto in cui era stata nascosta
la busta e avevano prelevato le monete. Di fronte al tabacchino, il Trogu aveva consegnato
le monete al Manca affinché le cambiasse e qui erano stati fermati dai carabinieri.
La Corte d’appello, ritenuta l’utilizzabilità nell’ambito del giudizio abbreviato di tali
dichiarazioni, la cui spontaneità era stata contestata dalla difesa senza addurre alcuna
argomentazione al riguardo, ha valorizzato i seguenti elementi di riscontro, quanto al Fadda:

confermato dal titolare di una tabaccheria, aveva cambiato 200 euro in monete; dall’utenza
del Fadda era giunto sul cellulare del Trogu un sms che lo invitava ad andare al GEA; una
dipendente del market Conad, dopo avere ricordato che molti clienti continuavano a
chiamare l’esercizio con la vecchia denominazione di GEA, ha riferito che la sera del
04/01/2007 si era presentato un giovane che aveva cambiato prima 100 euro in monete e
poi 20 euro.
Quanto al Manca, escluso qualunque intento calunnioso del Trogu, il quale aveva precisato
che non aveva informato il primo della provenienza del denaro, la Corte ne ha ritenuto la
responsabilità, dal momento che egli aveva avuto modo di constatare che le monete erano
nei pressi di una scalinata, sotto un albero e all’interno di una busta: non essendo
ragionevole ritenere che il detentore di una tale quantità di monete (il Manca era stato
fermato con monete equivalenti a 319,00 euro) le nasconda in strada, doveva ritenersi che
l’imputato si fosse rappresentato e avesse accettato il carattere illecito della provenienza
delle stesse.
2. Nell’interesse del Fadda e del Manca è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentano inosservanza di norme processuali stabilite a
pena di nullità (art. 63 cod. proc. pen,) e vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale,
per un verso, ritenuto inutilizzabili le sommarie informazioni rese dal Trogu in data
04/01/2007, alle ore 20,40, perché provenienti da soggetto a carico del quale erano emersi
elementi indiziari, e, per altro verso, utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese lo stesso
giorno, alle ore 23,20 dal medesimo Trogu, che ormai da alcune ore si trovava all’interno dei
locali della Stazione dei Carabinieri.
2.2 Con il secondo motivo, concernente la posizione del Manca, si lamenta inosservanza ed
errata applicazione dell’art. 648 cod. pen. e vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale
ritenuto integrato il dolo dalla mera accettazione del carattere illecito della provenienza delle
monete, senza peraltro motivare in relazione al necessario fine dell’agente di procurare a sé
o a terzi un preciso vantaggio patrimoniale.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

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risultavano sul suo cellulare gli squilli dei quali aveva parlato il Trogu; il Fadda, come

Osserva la Corte che le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona
soggetta alle indagini possono essere utilizzate nel giudizio abbreviato, posto che l’art. 350,
comma 7, cod. proc. pen., ne preclude l’utilizzazione nella sola sede dibattimentale (Sez. 5,
n. 18064 del 19/01/2010, Abietti, Rv. 246865).
D’altra parte, in tema di dichiarazioni rese dall’indagato e qualificate come spontanee dalla
polizia giudiziaria che le ha ricevute, spetta al giudice accertare anche d’ufficio, sulla base di
tutti gli elementi a sua disposizione, la effettiva natura spontanea delle stesse, dando atto di
tale valutazione con motivazione congrua ed adeguata (Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012,

Nella specie, la motivazione della Corte territoriale limita il proprio esame all’assenza di
argomentazioni dell’appellante in ordine alla mancanza di spontaneità, laddove il potere —
dovere officioso di verifica di tale carattere delle dichiarazioni, reso pregnante dalla natura
derogatoria dell’art. 350, comma 7 citato, e il fatto che esse siano state rese nella specie, a
distanza di qualche ora da quelle ritenute inutilizzabili, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del
codice di rito, nei medesimi locali della stazione dei Carabinieri, avrebbe imposto uno
scrutinio più approfondito anche di quest’ultima emergenza fattuale.
Il carattere assorbente di tale censura rende ultronea la trattazione del secondo motivo di
ricorso.
2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Cagliari, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 07/05/2013

Il Componente estensore

Osmanovic, Rv. 253575).

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