Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23538 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23538 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FABRICINO PASQUALE N. IL 19/03/1971
avverso la sentenza n. 9984/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per

Udito, per a parte civile, l’Avv
Udit i • fensor Avv.

Data Udienza: 18/04/2013

1. La corte di appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, decidendo a seguito di
annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione, in riforma della pronuncia di primo
grado, ha rideterminato la pena nei confronti di Fabricino Pasquale nella misura di anni 20 di
reclusione.
Il predetto è imputato del delitto di cui all’articolo 74 TU 309/90, aggravato ai sensi del primo,
del secondo, del terzo, del quarto comma, nonché del delitto previsto dagli articoli 73 e 80 del
medesimo testo normativo, aggravato dall’articolo 7 e di cui alla legge 203/91.
L’annullamento era, suo tempo, intervenuto con riferimento al riconoscimento della circostanza
aggravante di cui al comma terzo dell’articolo 74 TU 309/90 ed in ordine al complessivo
trattamento sanzionatorio.
2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce: a) violazione di legge e carenze
dell’apparato motivazionale in relazione al terzo comma dell’articolo 74 TU 309/90, atteso
che, per giustificare il numero delle persone concorrenti superiori a dieci, la corte di rinvio fa
riferimento a sentenze passate in giudicato, che tuttavia non indica, nemmeno con gli estremi.
Ne consegue che nulla è stato documentato, ovvero provato, in ordine agli altri imputati, per i
quali, evidentemente, si è proceduto separatamente e la cui sorte processuale non è nota;
invero, essi potrebbero anche essere stati assolti, b) violazione, oltre che del terzo comma
dell’articolo predetto, anche dell’articolo 43 cp, atteso che nulla si dice circa il dolo specifico
che dovrebbe aver assistito la condotta dell’imputato, il quale dovrebbe essere stato
consapevole di essersi associato a dieci o più persone, c) violazione di legge e carenze
dell’apparato motivazionale con particolare riferimento all’aggravante di cui all’articolo 7 legge
203/91, dal momento che la corte non ha indicato i motivi in base ai quali ha applicato
l’aumento massimo dell’aggravante in questione, d) violazione di legge e carenze all’apparato
motivazionale con riferimento al terzo comma dell’articolo 74 TU 309/90 e con riferimento
all’articolo 73 del medesimo testo normativo e all’articolo 81 cp, atteso che l’aumento per la
continuazione appare eccessivo e non motivato in ordine alla minima partecipazione
riconosciuta all’imputato con il giudicato.
3. Sono stati depositati motivi aggiunti relativi ancora al trattamento sanzionatorio, con
riferimento particolare al fatto che la aggravante in concreto contesta è una e non, come si
legge, più di una.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura è fondata per le ragioni esposte dal ricorrente. Invero, il numero
delle persone (superiore a 9) deve esser desunto da dati certi. Detti dati possono certamente
essere dedotti anche da altre sentenze passate in giudicato, ma il giudice li deve rendere noti,
affinché essi possano essere verificati.
1.1. Se si fa riferimento ad “altre” sentenze, il minimo che si possa (e si debba) fare è
indicarle compiutamente. Naturalmente deve trattarsi di sentenze definitive e l’esito deve
essere tale da fondare la sussistenza dell’aggravante de qua.
Nella sentenza impugnata non si rinvengono le necessarie indicazioni, ma i giudicanti
sembrano fare affidamento sulla loro privata conoscenza.
2. Le censure successive alla prima, in quanto presuppongono la eventuale sussistenza
della predetta aggravante o in quanto relative al trattamento sanzionatorio, sul quale,
ovviamente, la aggravante in questione, se sussistente, incide, restano assorbite.
3. La sentenza impugnata va dunque annullata con (nuovo) rinvio per nuovo esame ad
altra sezione della corte di appello di Napoli.

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. S. Spinaci, che ha concluso chiedendo
annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo; rigetto nel resto,
udito il difensore, avv. S. Di Mezza i che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto
l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO

PQM
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Napoli, per
nuovo esame.

Cosi deciso in Roma, camera di con

•, in data 18.4.2013

Il presidente-Gaetanine zecca

L’estensore-Maurizio Fumo

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