Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23537 del 18/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 23537 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AMBROSIO MARISA N. IL 20/12/1957
avverso l’ordinanza n. 19/2012 TRIBUNALE di BRINDISI, del
07/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
atore Generale in • ersona del D
che ha concluso per

Udito, per la part civile, l’Avv
Udit i difenso Avv.

Data Udienza: 18/04/2013

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. S. Spinaci, che ha concluso chiedendo qualificarsi la
impugnazione come ricorso e dichiararsi la stessa inammissibile,
udito il difensore avv. A. De Cristofaro che si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l’accogliento.

1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Brindisi ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto nell’interesse di D’Ambrosio Marisa avverso la sentenza del giudice di pace fedi
Francavilla Fontana in data 12 gennaio 2012, con la quale la predetta era stata condannata alla
pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, perché
riconosciuta colpevole del delitto di concorso in lesioni volontarie.
La ragione della inammissibilità è stata individuata nel fatto che il gravame non contiene un
esplicito riferimento dell’appellante alla condanna al risarcimento del danno, punto della sentenza
che dunque risulta non impugnato. Ai sensi, pertanto, dell’articolo 37 comma primo del decreto
legislativo 274 del 2000, il tribunale ha ritenuto non appellabile la sentenza in questione.
2. Ricorre per cassazione il difensore della imputata e deduce inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale in relazione all’articolo 574 comma quarto cpp, atteso che la
giurisprudenza di legittimità, ormai da tempo ha ritenuto che l’impugnazione proposta
dall’imputato contro la sentenza del giudice di pace, che lo abbia condannato a una pena
pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora con essa venga dedotto
anche il vizio di motivazione in riferimento all’apprezzamento della prova, è qualificabile come
appello, sebbene non risulti espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al
risarcimento del danno; ciò in quanto, nel procedimento davanti al giudice di pace, trova
applicazione l’articolo 574 comma quarto del codice di rito, nella parte in cui prevede che
rnpugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alle
I;i5 Ogioni civili, dipendenti dalla condanna stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Conseguentemente la ordinanza impugnata
va annullata senza rinvio e gli atti vanno restituiti al tribunale di Brindisi per il giudizio di secondo
grado.
2. Invero, questa corte ha, ormai da tempo, chiarito che sono appellabili tutte le sentenze
del giudice di pace che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano statuizioni
risarcitorie, sempre che l’impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena ma
censuri l’affermazione di penale responsabilità (da ultimo: ASN 201132324-RV 251094).
PQM
annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di
Brindisi per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, in data 18 a j ile 2013.-

RITENUTO IN FATTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA