Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23536 del 14/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23536 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI L’AQUILA
nei confronti di:
PARBONE DE MATTEIS MARINO N. IL 31/01/1962
avverso l’ordinanza n. 422/2013 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
19/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. &2.1-kì,e92. Deazzottll
ttc @PALe*0 >d, efto ‘ t e-ì-ocYbrs.0 ce22 Peru

udibiedifensocAvv.;Dexe.,u_c, hDexuaet: , un.

GeS1 eze~— cecesg.ce.0 thod.
ePtS1

ha_ C99uf4ity

V’e0-42Q420 Ez•itrobk.”eD ì
ge;_coAe-go og;(2_

frt .

Data Udienza: 14/05/2014

,

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19.12.2013 il Tribunale del Riesame di L’Aquila, adi-

to ex art. 310 cod. proc. pen. in sede di appello cautelare avverso l’ordinanza
con cui in data 18.11.2013 il Gip del Tribunale de L’Aquila aveva respinto
l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, ha revocato la
misura in questione applicata a PARBONE DE MATTEIS MARINO con ordinanza
del 9.9.2013 e ne ha ordinato l’immediata liberazione se non detenuto per altra
causa..
PARBONE DE MATTEIS MARINO era stato raggiunto dall’ordinanza custodiale in quanto indagato, nell’ambito del proc. n. 2729/2012 R.G.N.R.:
• per il delitto dì cui all’art. 74 co. 1, 2, 3 e 4 Dpr 309/90 e 4 I. 16.3.2006
n. 146 perché si associava con altri allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di importazione -trasporto- acquisto- vendita e comunque illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina, in quantitativi assolutamente ingenti, ed in particolare allo scopo di commettere i vari reati fine indicati
e separatamente contestati, con il ruolo, con altri, di associato, con mansioni di
rivendita dello stupefacente ricevuto direttamente o per interposta persona dagli
organizzatori, occupatosi della cessione a terzi di ingenti quantitativi di eroina
sulla piazza di Pescara e centri limitrofi, recuperando i proventi e garantendo così
all’organizzazione il flusso economico necessario a successive importazioni.
In Pescara e provincia, Chieti e provincia, provincia di Teramo, in altri
luoghi del territorio nazionale e in Albania, da epoca antecedente al luglio 2005 a
tutto l’anno 2007 (per altri indagati la condotta viene contestata come perdurante fino al maggio 2013). Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale.
• per una imputazione relativa al delitto di cui agli artt. 81 cpv. , 110 cod.
pen, 73 co. 1 , 1bis, 6 DPR 309/90 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in concorso con altri e senza
l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi di cui all’art. 75 del medesimo decreto, acquistava quantitativi indeterminati di eroina al fine della successiva rivendita su piazza. In Pescara in epoca compresa tra il gennaio 2006 ed il
febbraio 2007.
2. Ricorre per la Cassazione del provvedimento il Procuratore della Re-

pubblica – Direzione Distrettuale Antimafia à L’Aquila.
Il PM ricorrente lamenta che il tribunale del riesame abbia ritenuto insussistenti le esigenze cautelari poste a fondamento della misura applicata sul presupposto che occorresse specificamente argomentare in merito all’attualità, in
rapporto al tempo trascorso dalla commissione del reato e che abbia evidenziato

2

,F

.;

come sia il PM che il GIP siano risultati carenti nei confronti di tale obbligo di motivazione.
Dopo aver ricordato, ancora, come il Collegio abbia ritenuto che l’organo
inquirente e giudicante (di conseguenza) abbiano fatto riferimento soltanto alla
gravità delle condotte e non all’attualità delle stesse, soprattutto se si osservano
le “condotte recenti sintomatiche della persistenza dell’inclinazione a delinquere
il rilevanti sotto il profilo prognostico” , il PM ricorrente afferma, invece, la tesi
che le esigenze cautelari, a fronte di un reato del genere, sarebbero evidenti.

parte del gruppo di Gargivolo Luca che ha spacciato per lui nella zona di “Zanni”
e che era, con i suoi fratelli, un vero e proprio punto di riferimento; in atti vi sono in proposito le telefonate con il Gargivolo e le dichiarazioni dello stesso che ha
spiegato come la sua organizzazione si diramava nel territorio di Pescara.
Il PM ricorrente evidenzia, per meglio chiarire il contesto accusatorio, che
l’indagine ha avuto un ampio respiro, con rogatorie internazionali e operazioni
sotto copertura, regolarmente autorizzate da cui è emerso che il Parbone De
Matteis Marino è entrato a far parte dell’organizzazione criminale abruzzese che
deteneva il mercato del traffico di stupefacenti, trasportati in Abruzzo tramite intermediazioni internazionali.
Si lamenta che il tribunale non ha valutato la gravità della condotta e della personalità dell’indagato dalla gravità della condotta e desumibile dai precedenti specifici.
Ci si duole che nella scarna motivazione del tribunale l’attualità sia confusa con la concretezza del pericolo di reiterazione di reati similari.
Viene anche ricordato che per gli indiziati di far parte del sodalizio di cui
all’articolo 74 d.p.r. 309/90, per il disposto dell’articolo 275 co.3 cod. proc. pen.
come modificato sul punto dalla sentenza 231/2011 della Corte Costituzionale, la
custodia in carcere si presume unica misura adeguata salvo che siano acquisiti
elementi specifici in relazione al caso concreto da cui risulti diversamente: elementi che nella specie difettassero in modo assoluto.
Si pone all’attenzione di questa Suprema Corte il fatto che, proprio alla
luce del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, esplicitamente rilevante per
il legislatore come si desume dall’articolo 292 co. 2 lett. c) cod. proc. pen. si è,
ritenuto che le esigenze cautelari non necessitassero nella misura custodiate per
tutti i concorrenti marginali che hanno ruotato nell’orbita dello spaccio professionale, di ben maggiore gravità, posto in essere dai soggetti investigati.
Sono stati, pertanto, esclusi dall’applicazione della misura quei piccoli
spacciatori che hanno ricevuto quantità nell’ordine delle decine di grammi per

3

Viene sottolineato in primo luogo che l’indagato risponde di aver fatto

volta, per un periodo limitato, che non fossero gravati da recidive ai sensi dei
commi 2, 3 e 4 dell’articolo 99 cod. pen.

Si chiede quindi a questa Suprema Corte di annullare il provvedimento
impugnato

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Nel caso di specie, pur con una motivazione invero assai scarna, il Tribunale del Riesame motiva in punto di assenza di esigenze cautelari, rilevanth
come l’attività criminosa oggetto d’indagine sia cessata nel 2007, sicché la misura applicata difettava in origine dell’attualità dell’esigenza preventiva. Aggiunge
poi che tale presupposto è ulteriormente svalutato dall’efficacia deterrente della
misura custodiale eseguita per tre mesi.
A fronte di ciò, nell’odierno ricorso per cassazione vengono sollecitate a
questa Corte valutazioni certamente pertinenti alle esigenze cautelari, qual è
quella relativa alla capacità a delinquere dell’imputato desunta dai suoi precedenti penali o al ruolo che si ipotizza lo stesso abbia avuto nell’organizzazione
criminale, ma nulla si deduce in via specifica e concreta per poter affermare
l’attualità delle esigenze cautelari.
Non vengono, in altri termini, specificati in alcun modo, nell’atto introduttivo di questo giudizio di legittimità, profili specifici di attualizzazione della condotta.

3. Sul punto va ricordato che questa Corte ha in più occasioni ribadito
come in tema di misure cautelari personali, qualora venga richiesta la custodia in
carcere per reati commessi dall’imputato in epoca non recente, il giudice, nell’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano la misura richiesta ai sensi dell’art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen., deve procedere ad individuare, in modo particolarmente specifico e dettagliato, gli elementi
concludenti atti a cogliere l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione
criminosa fronteggiabile soltanto con la permanenza in carcere, evidenziando il
perdurante collegamento dell’imputato con l’ambiente in cui il delitto è maturato
e, quindi, la sua concreta proclività a delinquere (così sez. 6, n. 10673 del
15.1.2003, Khiar M. Z. ed altro, rv. 223967).
Se il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l’attualità e la concretezza delle condizioni di cui all’art. 274 c.p.p.,
comma 1, lett. c) (come ricorda sez. 4, n. 6717 del 26.6.2007, Rocchetti, rv.
4

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

239019) tuttavia è indubbio la distanza temporale tra i fatti e il momento della
decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l’attualità e l’intensità dell’esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in
relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (così Sez. 6, n.
27865 del 10.6.2009, Scollo, rv. 244417 nell’esaminare una fattispecie di intervenuta adozione della custodia cautelare in carcere per fatti risalenti a tre anni
prima proprio in relazione ad un caso in cui erano in contestazione i reati di cui
agli artt. 74 e 73 Dpr. 309/90).

riferimento dell’art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. alla valutazione del “tempo trascorso dalla commissione del reato”, implica che la pregnanza
del pericolo di recidiva si “attualizza” in proporzione diretta con il “tempus commissi delicti”, in quanto alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di
regola, un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela. (Sez. 6, n.
20112 del 26.2.2013, P.M. in Proc. Strassil e altro, rv. 255725, fattispecie in cui i
fatti contestati, integranti reati contro la P.A., erano anteriori di circa tre anni rispetto all’adozione della misura degli arresti domiciliari; conf. sez. 2, n. 47416
del 30.11.2011, Pantano, rv. 252050).

4. Nel caso che ci occupa il Tribunale del Riesame ritiene che i dati che attualizzino le esigenze cautelari manchino, come detto, anche nella richiesta del
pm.
E il pm ricorrente, a fronte peraltro di un reato associativo che risulta contestato con una data finale (individuata “a tutto l’anno 2007”) e di un reato fine
contestato fino al febbraio 2007, nulla dice su cosa sia accaduto nei sei anni successivi che hanno preceduto la richiesta della misura.
Peraltro il Parbone De Matteis non rientra neanche tra quei coimputati per
i quali il medesimo reato associativo è stato contestato “con condotta perdurante
fino al maggio 2013”.
Sembra quasi che dalla gravità dei fatti in contestazione il Pm ricorrente
desuma una sorta di presunzione di attualità delle esigenze cautelari.
Anche il richiamo alla previsione di cui all’art. 275 co. 3 cod. proc. pen.
come modificato dalla sentenza 231/2011 della Corte Costituzionale non pare
conferente con l’odierno thema decidendi.
La norma in questione, infatti, prevede una presunzione di adeguatezza
della custodia in carcere. Ma occorre pur sempre che ci siano le esigenze cautelari.
La motivazione del tribunale aquilano appare logica e coerente, e pertanto
immune da vizi di legittimità.
5

Di recente è stato ribadito come in tema di misure cautelari, lo specifico

Va peraltro ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così
come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione
degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli
indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche
del fatto o di quelle soggettive dell’indagato in relazione all’apprezzamento delle
stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e
delle misure ritenute adeguate.
Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insin-

de di gravame della stessa, del tribunale del riesame.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014
Il Conigliere est nsore
VÀVuenzo P ez la
.

Il Pres

te

Alfred

resi

dacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché, in se-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA