Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23536 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23536 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Esposito Salvatore, nato a Napoli l’08/11/1977
2. Mazzarella Pasquale, nato a Napoli il 17/03/1968
3. Nallo Enzo, nato a Fondi il 06/02/1956
4. Stravato Gino, nato a Fondi il 10/10/1961

avverso la sentenza dell’08/11/2011 della Corte d’Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi aggiunti depositati
dal ricorrente Mazzarella;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per l’inammissibilità

del

ricorso proposto

dall’Esposito e per il rigetto degli altri ricorsi;
uditi per l’imputgto Mazzarella gli avv.ti Gustavo Pansini e Bruno Von Arx e per
l’imputato Nallo l’avv~aurizio Forte,

che hanno concluso per l’accgglimento del

ricorso;

1

Data Udienza: 11/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli del 28/10/2010, veniva
confermata l’affermazione di responsabilità, fra gli altri, di Salvatore Esposito,
Pasquale Mazzarella, Enzo Nano e Gino Stravato per i reati di cui agli artt. 73 e
74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e in particolare per aver
Mazzarella organizzato e diretto ed Esposito partecipato ad

un’associazione attiva in Napoli dall’agosto del 2005 al luglio del 2006 ed inserita
in una più ampia associazione transnazionale finalizzata alla produzione,
all’introduzione nel territorio italiano ed alla vendita di hashish, nell’ambito della
quale il gruppo del Mazzarella acquistava lo stupefacente da due gruppi operanti
in territorio spagnolo, rispettivamente capeggiati da Pasquale Locatelli e dai
coniugi Georgi Tankov e Tatiana Maria Marti, lo stoccava temporaneamente a
Roma e lo distribuiva sul mercato campano, cooperando l’Esposito con il
Mazzarella nel recupero dei proventi del traffico, nelle trattative per l’acquisto
dello stupefacente e nei rapporti con i corrieri (capo A);
2.

Mazzarella acquistato, introdotto nel territorio italiano e ceduto

quantitativi di hashish di consistenza imprecisata da11 18 al 16 ottobre 2005 (capo
C) e dal 9 all’il ottobre 2005 (capo D), di kg. 40 il 16/11/2005 (capo E), di kg.
120 il 21/12/2005 (capo F) e di kg. 74,126 il 15/11/2005 (capo G);
3. Esposito concorso nei reati di cui ai capi E e G dirigendo da Napoli con il
Mazzarella l’esecuzione delle operazioni;
4.

Nallo e Stravato concorso nel reato di cui al capo D prelevando lo

stupefacente da un magazzino nella loro disponibilità e trasportandolo a Roma.
Venivano altresì confermate le pene inflitte al Mazzarella in anni diciotto e
mesi sei di reclusione ed al Nallo ed allo Stravato in anni due e mesi otto di
reclusione ed €. 26.000 di multa. La pena inflitta all’Esposito era rideterminata in
anni sei e mesi otto di reclusione per effetto dell’esclusione della recidiva, mentre
veniva revocata la confisca di due immobili nei confronti del Mazzarella e di un
terreno nei confronti del Nallo.
Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Il ricorrente Mazzarella deduce in primo luogo nullità dei decreti di
citazione a giudizio in primo e in secondo grado in quanto fondati su una
declaratoria di latitanza dell’imputato non preceduta dalla reiterazione delle
ricerche per ogni grado di giudizio, e neppure menzionata nel decreto di
citazione relativo al giudizio di appello. Con motivo aggiunto il ricorrente solleva
eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 165, 296 e 420 cod. proc. pen.,

1.

per contrasto con l’art. 24 Cost. e l’art. 6 CEDU, laddove prevedono la notifica
degli atti al difensore dell’imputato latitante anche in una situazione, come quella
in esame, nella quale la latitanza all’estero dell’imputato esclude effettive
possibilità di contatto fra lo stesso ed il difensore.
2. Sulla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Napoli, il ricorrente
Mazzarella deduce, anche con i motivi aggiunti, violazione di legge rispetto alla
competenza del Tribunale di Roma, data dall’esistenza in quella sede del luogo di
deposito dello stupefacente. Il ricorrente Nallo deduce violazione di legge rispetto

trasporto dello stupefacente da Fondi a Roma, nel circondario del Tribunale di
Latina.
3. Sull’affermazione di responsabilità per i reati contestatigli, il ricorrente
Esposito deduce illogicità della motivazione sulla gravità, precisione e
concordanza degli indizi, sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull’elemento
psicologico dei reati.
4. Sull’affermazione di responsabilità per il reato associativo, il ricorrente
Mazzarella deduce mancanza di motivazione nel mero richiamo alla sentenza di
primo grado e con riguardo in particolare alla circostanza dell’essere lo
stupefacente acquistato a credito, incompatibile con la programmazione di un
numero indeterminato di reati; nonché contraddittorietà della motivazione
rispetto ad intercettazioni che evidenziavano un’attività occasionale,
disorganizzata e limitata nel tempo e la mancanza di una mutua assistenza fra i
ritenuti associati.
5. Sulla ritenuta ipotesi di organizzazione e direzione dell’associazione,

Il

ricorrente Mazzarella deduce mancanza di motivazione nel mero richiamo alla
sentenza di primo grado e contraddittorietà rispetto all’emergere dalle
intercettazioni una struttura non verticistica, nella quale i ritenuti associati
agivano in piena autonomia ed il Mazzarella operava solo quale interlocutore con
i fornitori esteri.
6. Sull’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi C, D, E ed F, il
ricorrente Mazzarella deduce illogicità della motivazione in quanto fondata solo
sulla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo G, in
mancanza di una sicura identificazione del Mazzarella come interlocutore delle
conversazioni intercettate e dell’individuazione della qualità e della quantità delle
partite di stupefacente.
7.

Sull’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo D, il

ricorrente Stravato deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione in
quanto fondata unicamente su conversazioni intercettate di contenuto equivoco

3

&2)

alla collocazione della condotta specificamente ascritta all’imputato, ossia il

in mancanza di sequestri di stupefacente, in contrasto con i principi normativi sul
ragionevole dubbio e sulla valutazione della prova indiziaria.
8. Sulla ritenuta aggravante del numero dei concorrenti di cui all’art. 73,
comma sesto, T.U. stup. per il reato di cui al capo D, i ricorrenti Nallo e Stravato
deducono violazione di legge rispetto all’autonoma condotta di trasporto di
stupefacente posta in essere unicamente dai predetti imputati.
9. Sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 73, comma quinto, T.U. stup., il
ricorrente Stravato deduce illogicità della motivazione in quanto fondata su

dello stupefacente.
10.

Sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e

sull’applicazione della recidiva, il ricorrente Stravato deduce mancanza di
motivazione rispetto al carattere risalente del precedente penale dell’imputato e
violazione di legge nella determinazione dell’aumento per la recidiva secondo la
normativa entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto.
11. Sulla determinazione della durata delle pene accessorie del divieto di
espatrio e della sospensione della patente di guida nella misura di anni due, il
ricorrente Nallo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione nel
generico riferimento alla pericolosità sociale dell’imputato e a circostanze non
attinenti alla posizione del Nallo.
12.

Sulla confisca della quota di un’autorimessa il ricorrente Mazzarella

deduce illogicità della motivazione sulla sproporzione del valore del bene,
erroneamente riferito alla totalità dell’immobile e non alla quota di un
ventiseiesimo dello stesso.
13.

Sulla confisca delle quote sociali della Nallo Fruit, di conti correnti

bancari e postali e di un libretto di deposito, il ricorrente Nallo deduce illogicità
della motivazione rispetto all’assoluzione dell’imputato in primo grado dal reato
associativo, alla regolare attività della società della società gestita dal figlio
dell’imputato ed alla lecita e documentata provenienza dalla stessa delle somme
confiscate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo proposto dal ricorrente Mazzarella sull’eccepita nullità dei
decreti di citazione a giudizio in primo e in secondo grado è infondato.
Manifesta è l’infondatezza del riferimento del ricorrente al peraltro irrilevante
dato della mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio di appello,

4

elementi irrilevanti in assenza della determinazione della qualità e della quantità

dello stato di latitanza, che risulta viceversa puntualmente riportato nell’atto in
esame.
Non necessaria è poi la reiterazione delle ricerche dell’imputato, ai fini della
dichiarazione di latitanza, in ogni fase o grado del giudizio; una volta che le
ricerche siano state effettuate con esito negativo delle forme di cui all’art. 165
cod, proc. pen., la cui osservanza non è nella specie posta in discussione, le
stesse non devono infatti essere ripetute in assenza di elementi indicativi della
cessazione della latitanza (Sez. 1, n. 43140 del 28/09/2004, Guzel, Rv. 231021).

160 cod. proc. pen., relativa alla diversa situazione processuale dell’irreperibilità.
Quanto infine alla proposta eccezione di illegittimità costituzionale degli artt.
165, 296 e 420 cod. proc. pen. laddove l’imputato sia latitante all’estero, la
stessa è manifestamente infondata. Nessuna effettiva violazione dei diritti della
difesa può infatti essere ravvisata in un caso, come quello esaminato, nel quale
la latitanza dell’imputato si svolgeva in uno stato comunitario quale la Spagna,
potendo ragionevolmente escludersi che in una situazione del genere le
possibilità di contatti fra l’imputato ed il proprio difensore fossero assolutamente
impedite.

2. I motivi proposti dai ricorrenti Mazzarella e Nallo sulla ritenuta
competenza territoriale del Tribunale di Napoli sono infondati.
Il richiamo preliminare della sentenza impugnata all’esclusione della
proponibilità dell’eccezione, per effetto della richiesta di ammissione al giudizio
abbreviato, è per il vero superato da quanto affermato da questa Corte (Sez. U,
n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612) in ordine alla possibilità di
dedurre la questione nel corso del rito alternativo laddove la stessa sia già stata
precedentemente sollevata in sede di udienza preliminare; condizione che si
verificava nel caso di specie, in cui l’eccezione veniva in effetti proposta
all’udienza preliminare del 17/09/2010, pur se il giudice si riservava sulla stessa
non pronunciandosi fino all’adozione del rito abbreviato alla successiva udienza
del 28/9/2010.
La questione posta dal Mazzarella veniva tuttavia esaminata anche sotto il
diverso ed assorbente profilo della sua fondatezza rispetto all’individuazione del
luogo di operatività dell’associazione criminosa; luogo che veniva coerentemente
identificato dai giudici di merito in Napoli laddove qui si stabilivano gli accordi
sulle transazioni e sulle operazioni di consegna e smercio della sostanze
stupefacenti. E nessuna illogicità è ravvisabile nella ritenuta irrilevanza
dell’esistenza di un deposito temporaneo di dette sostanze in Roma, in quanto

5

Non è pertinente in contrario il richiamo del ricorrente alla previsione dell’art.

circostanza rappresentativa di un singolo passaggio operativo di un’attività che
trovava per quanto detto in Napoli la sua direzione organizzativa.
Quanto alla posizione del Nallo, la collocazione nel territorio di Latina della
condotta allo stesso specificamente ascritta veniva correttamente ritenuta dalla
Corte territoriale ininfluente, in presenza dell’evidente legame di connessione fra
detta condotta, ossia il trasporto di un quantitativo di stupefacente da Fondi a
Roma, e la complessiva operazione di importazione e vendita della sostanza della
quale la condotta di cui sopra costituiva un segmento. Soluzione pienamente

attribuzione della competenza territoriale dettato dalla connessione, già
evidenziati più volte dalla giurisprudenza (Sez. 1, n. 19066 del 20/04/2004,
Leonardi, Rv. 228654; Sez. 1, n. 25723 del 20/05/2008, Feleppa, Rv. 240462) e
recentemente riaffermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 20 del
28/02/2013, Taricco) nell’escludere che l’operatività del criterio di cui sopra sia
subordinata alla pendenza dei procedimenti connessi nello stesso stato e grado.

3.

Il motivo proposto dal ricorrente Esposito sull’affermazione di

responsabilità per i reati contestatigli è inammissibile.
La censura si risolve in una generica e non meglio argomentata doglianza di
illogicità della motivazione sui requisiti di significatività probatoria degli indizi,
sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull’elemento psicologico dei reati, a
fronte di una motivazione della sentenza impugnata articolata nel riferimento ai
contenuti delle conversazioni intercettate sul ruolo dell’Esposito nella
trasmissione ai coimputati Iazzetta e Adamo delle direttive del Mazzarella.

4.

I motivi proposti dal ricorrente Mazzarella sull’affermazione di

responsabilità per il reato associativo sono infondati.
La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non
si limitava ad un mero richiamo alla decisione di primo grado, ma argomentava
specificamente sulle fonti di prova, individuate nelle intercettazioni, nel
sequestro della sostanza stupefacente di cui al capo G in possesso di Luigi
Adamo, mentre lo stesso la trasportava da Roma a Napoli, e nelle dichiarazioni
confessorie di Jesus Torres Bianco, operante quale staffetta nei trasporti di
stupefacente dalla Spagna all’Italia. Ed in questo ambito attribuiva
coerentemente rilevanza all’uso nelle conversazioni di un linguaggio criptico, ed
in particolare di un codice nel quale i numeri venivano indicati con iniziali di nomi
di città ad essi associati, che risultava immediatamente comprensibile agli
interlocutori; nonché alla frequenza ed alla reiterazione di episodi realizzati con

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rispondente ai caratteri di autonomia ed originarietà propri del criterio di

analoghe modalità e coinvolgenti gli stessi soggetti ed alla ripartizione dei
compiti fra gli associati.
A questi argomenti il ricorrente oppone una diversa valutazione sulla
presenza di connotazioni organizzative nelle condotte criminose, che non
evidenzia alcuna illogicità nell’argomentazione dei giudici di merito; il riferimento
alla mancanza di mutua assistenza fra gli imputati, che non incide sull’autonoma
significatività probatoria degli elementi posti a base delle conclusioni della
sentenza impugnata; ed il richiamo, quale dato di segno contrario, all’acquisto a

incongruenza logica rispetto alla configurabilità di un’associazione criminosa che
operi con siffatte modalità.

5. Il motivo proposto dal ricorrente Mazzarella sulla ritenuta ipotesi di
organizzazione e direzione dell’associazione è infondato.
Anche in questo caso risulta in particolare infondato il rilievo per il quale la
motivazione della sentenza impugnata si esaurirebbe nel richiamo alla decisione
di primo grado. Se richiamo vi era, esso aveva ad oggetto elementi esposti nella
stessa sentenza d’appello con riguardo alle intercettazioni dettagliatamente
riportate nell’esame dei reati specifici, dalle quali emergeva il ruolo direttiva
dell’imputato. Il ricorrente oppone una difforme valutazione sui rapporti fra il
Mazzarella ed i coimputati, che non evidenzia profili di illogicità nel tessuto
motivazionale della sentenza; né alcuna contraddittorietà è ravvisabile nella
funzione di interlocuzione svolta dal Mazzarella rispetto ai fornitori stranieri, che
non incide sui rapporti interni all’associazione che di tali forniture era
destinataria.

6.

Il motivo proposto dal ricorrente Mazzarella sull’affermazione di

responsabilità per i reati di cui ai capi C, D, E ed F è infondato.
Il ricorso è inammissibile per quanto riguarda il tema dell’identificazione
dell’imputato quale interlocutore delle conversazioni telefoniche intercettate, in
quanto Io stesso non veniva proposto con l’atto di appello. Per il resto, la
sentenza impugnata era congruamente motivata nell’analisi delle conversazioni
riportate con specifico riguardo ai reati contestati, concludendosi in particolare
che l’imputato per il reato di cui al capo C organizzava l’acquisto della droga dal
Locatelli ed il trasporto della stessa, dando disposizioni all’Adamo ed allo
Iazzetta; per il reato di cui capo D manteneva i contatti con il Nallo e seguiva
l’operazione tenendosi in contatto con lo Iazzetta; per il reato di cui al capo E
organizzava, tenendosi in contatto con lo Iazzetta, il prelievo dal deposito di due
quantitativi di stupefacente, uno dei quali poi venduto a Roma e l’altro
7

credito dello stupefacente, che non presenta viceversa profili di manifesta

trasportato a Napoli dall’Adamo; e per il reato di cui al capo F seguiva da Napoli
Il recupero dal deposito e la vendita della droga. L’argomentata riferibilità di tali
contatti alla sostanza stupefacente, fondata su un’interpretazione delle
conversazioni costituente valutazione di fatto rimessa all’apprezzamento del
giudice di merito (Sez. 4, n.117 del 28/10/2005, Caruso, Rv.232626; Sez. 2,
n.38915 del 17/10/2007, Donno, Rv.237994; Sez. 6, n.17619 dell’08/01/2008,
Gionta, Rv.239724) e sull’effettivo sequestro della sostanza stupefacente oggetto
del reato di cui al capo G, rende irrilevante la mancata individuazione dei

illogicità lamentato in merito dal ricorrente.

7.

Il motivo proposto dal ricorrente Stravato sull’affermazione di

responsabilità per il reato di cui al capo D è infondato.
Rammentata anche a questo proposito la natura di giudizio di fatto, rimesso
alla valutazione del giudice di merito, che contraddistingue l’interpretazione dei
contenuti delle intercettazioni, queste ultime erano nella specie coerentemente
esaminate nel rilevare i contatti dello Stravato e del Nello con l’Adamo e lo
Iazzetta per una fornitura di stupefacente, l’informazione che di ciò lo Iazzetta
rendeva al Mazzarella, l’accesso dello Iazzetta, dell’Adamo e del Nallo presso il
deposito dello stupefacente, il caricamento della droga su un furgone ed il
trasporto della stessa per la vendita in Roma da parte dello Stravato e del Nallo,
con la scorta dell’Adamo e la costante comunicazione con lo Iazzetta. La
motivazione era pertanto adeguata anche rispetto ai principi sulla regola del
ragionevole dubbio e sulla rilevanza della prova indiziaria, evocati dal ricorrente,
tenuto conto del richiamo al sequestro dello stupefacente di cui al capo G ed al
consequenziale giudizio di inequivocità del riferimento delle conversazioni al
traffico di droga.

8. I motivi proposti dai ricorrenti Nallo e Stravato sulla ritenuta aggravante
del numero dei concorrenti di cui all’art. 73, comma sesto, T.U. stup., per il reato
di cui al capo D, sono infondati.
Dalla motivazione della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità
dello Stravato, oltre che del Nallo, risulta implicitamente affermato il carattere
non autonomo della condotta di trasporto di stupefacente posta in essere dagli
imputati ricorrenti, ma l’inserimento della stessa nella complessiva operazione
che coinvolgeva concorsualmente anche il Mazzarella, lo Iazzetta e l’Adamo; a
quest’ultimo attribuendosi peraltro un concorso specifico nella stessa condotta di
trasporto mediante l’attività di scorta del veicolo sul quale lo stupefacente era
trasferito.
8

quantitativi della sostanza, escludendosi pertanto la sussistenza del vizio di

9. Il motivo proposto dal ricorrente Stravato sul diniego dell’attenuante di
cui all’art. 73, comma quinto, T.U. stup. è infondato.
La mancanza di una precisa determinazione della quantità dello
stupefacente, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non contrasta
con là possibilità di ritenere provato che detta quantità fosse comunque tale da
risultare incompatibile con la ravvisabilità dell’attenuante; e la sentenza
impugnata era coerentemente motivata in questo senso nell’osservare che

un veicolo non poteva che avere consistenza non lieve, richiamandosi peraltro il
contesto comunque allarmante della vicenda, tale da escludere a sua volta la
ricorrenza dell’attenuante in una valutazione che deve essere riferita non solo al
dato quantitativo, ma anche alle modalità e circostanze della condotta ed agli
altri parametri indicati dalla norma (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv.
247911; Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011 (20/02/2012), Sabatino, Rv. 251942).

10. I motivi proposti dal ricorrente Stravato sul diniego della prevalenza
delle attenuanti generiche e sull’applicazione della recidiva sono infondati.
Inammissibile è la censura di mancanza di motivazione sul giudizio mera
equivalenza delle circostanze, riguardante un tema che non veniva proposto con
i motivi di appello. Quanto alla recidiva, nella sentenza di primo grado si
osservava specificamente che la normativa applicata, contrariamente a quanto
dedotto dal ricorrente, era quella in vigore precedentemente alla commissione
del reato; e comunque tale opzione era in concreto irrilevante nel momento in
cui nessun aumento di pena era disposto per effetto della recidiva, ritenuta per
quanto detto equivalente alle attenuanti generiche.

11. Il motivo proposto dal ricorrente Nallo sulla determinazione della durata
delle pene accessorie del divieto di espatrio e della sospensione della patente di
guida nella misura di anni due è infondato.
La decisione della Corte territoriale sul punto veniva infatti adeguatamente
motivata con un riferimento alla pericolosità sodale dell’imputato tutt’altro che
generico, come lamentato dal ricorrente, ma viceversa fondato su precisi
riferimenti all’impegno in modo non occasionale nel commercio dello
stupefacente ed ai contatti del Nallo con organizzazioni criminali.

12. Il motivo proposto dal ricorrente Mazzarella sulla confisca della quota di
un’autorimessa è inammissibile.

9

sostanza stupefacente custodita in un apposito luogo di deposito e trasportata su

Il richiamo del ricorrente alla titolarità in capo all’imputato di una quota del
ventiseiesimo del bene confiscato, ed alla conseguente necessità di riferire a tale
valore il giudizio di proporzione rispetto al reddito, è infatti generico e non
documentato.

13. E’ invece fondato il motivo proposto dal ricorrente Nello sulla confisca
delle quote sociali della Nello Fruit, di conti correnti bancari e postali e di un
libretto di deposito.

carente nel mero riferimento alla mancata presentazione di dichiarazioni dei
redditi, da parte del Nello e del figlio Geffrey, fino al 2005, anno in cui la società
veniva costituita dal secondo; non essendo state valutate le circostanze della
possibilità di costituzione della società con il minimo del capitale obbligatorio e
della produzione di utili sociali idonei a giustificare la prosecuzione dell’attività.
Del tutto mancante è poi la motivazione sulla confisca dei conti correnti e del
libretto; né indicazioni ulteriori possono essere tratte dalla motivazione della
sentenza di primo grado, che si risolveva sul punto in un generico rinvio ai
provvedimenti di sequestro.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata per questo aspetto
con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo esame sulla indicate
insufficienze motivazionali.
Per il resto, il ricorso del Nallo deve essere rigettato, ed integrale rigetto
deve essere pronunciato per i ricorsi del Mazzarella e dello Stravato, seguendone
la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria
di inammissibilità del ricorso dell’Esposito segue la condanna del ricorrente al
pagamento, oltre che delle spese processuali, di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Esposito Salvatore, che condanna al
pagamento della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di Stravato Gino e Mazzarella Pasquale e li condanna al
pagamento ciascuno delle spese del procedimento in una a Esposito Salvatore.
Annulla le disposizioni del provvedimento impugnato relative alla confisca in
danno di Natio Enzo con rinvio sul punto per nuovo esame alla Corte di Appello di
Napoli.
10

La motivazione del giudizio di sproporzione delle quote sociali è infatti

Rigetta nel resto il ricorso del Nallo.
Così deciso in Roma il 11/04/2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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