Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23535 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 23535 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
ROMANSKI GABRIEL WIKTOR N. IL 23/12/1983
avverso la sentenza n. 410/2010 GIUDICE DI PACE di PESCARA, del
22/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
tfdlroinsrocuratore enera e in persona i e o
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

j

Data Udienza: 11/04/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Vito D’Ambrosio, ha concluso
chiedendo l’annullamento con rinvio, limitato alla pena illegale;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del giudice di pace di Pescara in data 22 settembre 2011, Romansky
Gabriel Viktor era condannato alla pena di giustizia per il delitto di lesioni personali,

procuratore generale presso la corte d’appello de L’Aquila, deducendo un unico
motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., lettera B ed E, in
relazione all’articolo 62 bis c.p., per difetto di motivazione ed inosservanza o
erronea applicazione della legge penale, avendo il giudice di pace riconosciuto le
circostanze attenuanti generiche all’imputato solo in ragione della sua
incensuratezza, con ciò contravvenendo al divieto espresso posto dalla norma del
codice penale, al terzo comma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
I fatti contestati all’imputato sono del 29 settembre 2009; è pacifico pertanto che,
quando è stata emessa la sentenza impugnata, fosse già in vigore la nuova
formulazione dell’art. 62 bis c.p., con cui il legislatore, con la L. 24 luglio 2008, n.
125, art. 1, punto f- bis, – entrata in vigore il 26 luglio 2008 – di conversione del cd.
decreto sicurezza (D.L. 23 maggio 2008, n. 92), attraverso la introduzione dell’art.
62 bis, comma 3, ha voluto escludere che la sola assenza di precedenti penali possa
essere posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti
generiche. Tale disposizione si pone come ideale prosecuzione di quella operazione
rigoristica iniziata con le modifiche apportate con la L. n. 251 del 2005, all’art. 62

bis, comma 2 (per cui è stata esclusa la possibilità per il giudice di fondare la
applicazione della attenuanti generiche sui criteri contenuti nell’art. 133, comma 1,
n. 3 e comma 2, qualora l’imputato sia recidivo reiterato) e all’art. 69 c.p. (per cui è
stato inibito nel giudizio di bilanciamento fra circostanze la possibilità di dichiarare
le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, sempre nel caso in cui l’imputato sia
recidivo reiterato).
Tutte le suddette disposizioni si pongono all’evidenza l’obiettivo di restituire
effettività alla sanzione penale, impedendo l’uso indiscriminato di benefici che il
legislatore ha inteso riservare a situazioni specifiche, più ristrette di quelle

che

precedentemente li autorizzavano. In relazione a tale esegesi della novella
legislativa non si pone peraltro nel caso in esame il problema di verificare se la
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cagionate a De Lucia Daniel, con pugni al corpo. Contro la sentenza ricorre il

disposizione restrittiva sia di immediata applicazione ai processi in corso ovvero
abbia natura sostanziale, come tale rientrante nell’art. 2 c.p., comma 4, per cui, se
la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si
applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato, salvo che sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile. Il reato contestato all’imputato è stato infatti
commesso il 29 settembre 2009 e cioè dopo la entrata in vigore della L. n. 125 del
2008, per cui la sentenza impugnata ha violato tale legge laddove ha ritenuto di

dell’imputato. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata nel punto in
cui sono state concesse all’imputato le attenuanti generiche, limitatamente a tale
aspetto ed al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di pace
di Pescara per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla concesse attenuanti generiche ed
al conseguente trattamento punitivo con rinvio al giudice di pace di

Pescara per

l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 1 1 11 aprile 2013
Il Presidente

iere stensore

concedere le attenuanti generiche soltanto in base alla incensuratezza

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